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Aliquota ordinaria

6

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Fabbricati  ad uso abitativo, incluse le pertinenze, a disposizione dei proprietari oppure locati con contratto registrato, o dati in comodato d’uso, a soggetti che non li utilizzano come abitazione principale.

7

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Edifici ubicati nel centro storico, ricadenti dalle risultanze catastali nella zona censuaria I, destinati ad abitazione principale del proprietario e dei familiari così come indicato dall’art. 7, comma 4,  del vigente regolamento ICI.

4

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Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e vendita di immobili (a condizione che si tratti di immobili realizzati e non acquistati), per  tre periodi d’imposta, ivi compreso quello di completamento dei lavori.

4

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Fabbricati su cui si eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure alla utilizzazione di sottotetti.

In tutte le situazioni richiamate l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dalla data d’inizio dei lavori.

3

 

          Per il corrente anno non è stata istituita l’imposta di scopo e la riscossione dell’ICI continua ad essere affidata, secondo quanto contemplato dal D.P.R. n. 602/73 e successive modifiche, al Concessionario Montepaschi SERIT S.p.A. ora divenuto SERIT Sicilia S.p.A.      

Detrazioni ed Esenzioni
1) La detrazione per l’abitazione principale è fissata nella misura di € 129,11.
2) L'ulteriore detrazione per l’abitazione principale è fissata nella misura di € 129,11 da aggiungersi alla detrazione già prevista, per i soggetti passivi del tributo che versino in una delle seguenti condizioni, e il cui reddito del nucleo familiare per l'anno precedente quello di riferimento dell’ imposta, non sia superiore a € 6.000,00 prendendo come riferimento il parametro ISEE;
- Contribuenti titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio 2007 abbiano già compiuto il 65° anno di età;
- Contribuenti disoccupati che al 1° gennaio 2007 siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;
- Presenza nel nucleo familiare del contribuente di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell’indennità di mobilità
ai sensi delle vigenti leggi, al I° gennaio 2007, hanno perso tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
- Presenza nel nucleo familiare del contribuente di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità.
- Presenza nel nucleo familiare del contribuente di uno o più disabili con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento . di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
I contribuenti passivi del tributo che certifichino la presenza nel nucleo familiare del contribuente di uno o più disabili appartenenti alle
sottospecificate categorie:
- Invalidi Civili con riconoscimento di invalidità pari al 74% dal 12 marzo 1992;
- Invalidi Civili con riconoscimento di invalidità pari al 67% prima del 12 marzo 1992;
- Titolari di indennità mensile di frequenza L. 11/10/90 n° 289 e L. 30/12/91 n° 412;
- I titolari di indennità di accompagnamento;
- I sordomuti titolari di Pensione o di Indennità di comunicazione;
- I ciechi civili (assoluti o parziali);
- Grandi invalidi del lavoro (titolari di rendita INAIL con grado di invalidità dall’80% al 100%);
- Grandi Invalidi di Guerra (tutte le categorie);
- Grandi invalidi per Servizio (solo 1° categoria);
 


 

La richiesta di ulteriore detrazione deve essere presentata al comune, sotto pena di decadenza dai benefici, entro il mese di giugno del 2007, su apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Tributi.
Pagamento

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2007 si effettua secondo le modalità previste dalle leggi vigenti con le seguenti scadenze:

- prima rata entro il 16 giugno 2007 pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
- Seconda rata, entro il 16 dicembre 2007, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno;
- In unica soluzione, entro il 16 giugno 2007, pari all’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno.
Il termine di scadenza delle rate, nel caso in cui lo stesso cada di sabato, domenica o giorno festivo, slitta al primo giorno feriale successivo.

Il versamento può essere eseguito:
- direttamente al Concessionario della riscossione di Trapani;
- su  c/c postale n. 189910 intestato alla SERIT SICILIA Spa P.za XXI Aprile  – Trapani;
- oppure tramite modello F 24;
 

I codici da utilizzare per i versamenti con il modello F24 sono i seguenti:
codice catastale del Comune di Trapani L331
codice tributo

  • per abitazione principale 3901
  • per terreni agricoli 3902
  • per aree fabbricabili 3903
  • altri fabbricati 3904
  • interessi per ritardato pagamento 3906
  • sanzioni per ritardato pagamento 3907


I soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano possono effettuare il pagamento dell’I.C.I. da loro dovuta per l’anno 2007, oltre per le modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale di versamento in conto corrente secondo le modalità, stabilite dal D.M. 13 novembre 1995.

Dichiarazioni

Si evidenzia come già anticipato dallo stesso Ufficio Fiscalità Locale con nota del 13/03/2007, che permane, anche per l’anno 2007, l’obbligo dichiarativo poiché a tutt’oggi non è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio di cui al comma 53 dell’art. 37 del decreto legge n° 223/2006.
La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata se nel 2006 si è verificata una delle seguenti condizioni:
- immobili acquistati o venduti;
- immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione;
- immobili che hanno perso (oppure acquistato) il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’I.C.I.;
- immobili che hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata- ultimata la costruzione del fabbricato; appartamenti che hanno perso o acquistato la qualifica di abitazione principale;
- le aree fabbricabili di cui sia variato il valore.