COMUNE DI TRAPANI
Provincia di Trapani
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II Settore  –Tributi
 
 
ESTRATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.64 DELL’11/03/2005
 
 
Oggetto: aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005.
 
 
 
OMISSISS…

D E L I B E R A

 
1)      di determinare, per l’anno 2005, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote:
 
-
Aliquota ordinaria
6‰
-
Fabbricati  ad uso abitativo, incluse le pertinenze, a disposizione dei proprietari oppure locati con contratto registrato, o dati in comodato d’uso, a soggetti che non li utilizzano come abitazione principale.
7‰
-
Edifici ubicati nel centro storico, ricadenti dalle risultanze catastali nella zona censuaria I, destinati ad abitazione principale del proprietario e dei familiari così come indicato dall’art. 7, comma 4,  del vigente regolamento ICI.
4‰
-
Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e vendita di immobili, per  tre periodi d’imposta, ivi compreso quello di completamento dei lavori.
4‰
-
Fabbricati su cui si eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure alla utilizzazione di sottotetti.
In tutte le situazioni richiamate l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dalla data d’inizio dei lavori.
3‰
 
 
2)      di dare atto che per l’anno 2005, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione è di € 129,11;
 
3)      di dare atto che, anche per l’anno 2005, l’ulteriore detrazione per l’abitazione principale, in aggiunta alla detrazione di cui all’art. 9, comma 4, del vigente regolamento ICI, è fissata nella misura di € 129,11;
 
4)      di determinare, per l’applicazione dell’ulteriore detrazione di cui al precedente punto 3, i seguenti limiti di reddito del nucleo familiare per l’anno precedente quello di riferimento dell’imposta per le categorie di contribuenti beneficiari:
 
 
 
 

TABELLA DEI REDDITI (Parametro ISE)

n° Componenti
Limite di reddito del nucleo familiare che versa in una delle condizioni agevolabili esclusi nuclei della colonna successiva
Limiti di reddito del nucleo familiare con disabile
1
€ 11.230,94
€ 16.846,41
2
€ 11.230,94
€ 16.846,41
3
€ 13.230,94
€ 18.846,41
4
€ 15.230,94
€ 20.846,41
5
€ 17.230,94
€ 22,846,41
6
€ 19.230,94
€ 24.846,41
Più di 6
più € 2.000,00 per ogni ulteriore componente
più € 2.000,00 per ogni ulteriore componente
 
 
5) di specificare che i criteri per accedere all’ulteriore detrazione, per particolari categorie di contribuenti, sono quelli previsti dalla delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 10/04/2003, che si richiamano integralmente:
 
a)      contribuenti titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età;
b)      contribuenti disoccupati che al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;
c)      presenza nel nucleo familiare del contribuente di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell’indennità di mobilità ai sensi delle vigenti leggi, al I° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, hanno perso tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
d)      presenza nel nucleo familiare del contribuente di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità.
                  e)   i contribuenti passivi del tributo che certifichino la presenza nel nucleo familiare del contribuente di uno o più disabili appartenenti alle sottospecificate categorie:
- invalidi civili con riconoscimento di invalidità pari al 74% dal 12 marzo 1992;
- invalidi civili con riconoscimento di invalidità pari al 67% prima del 12 marzo 1992;
- titolari di indennità mensile di frequenza L. 11/10/90 n° 289 e L. 30/12/91 n° 412;
- i titolari di indennità di accompagnamento;
- i sordomuti titolari di Pensione o di Indennità di comunicazione;
- i ciechi civili (assoluti o parziali);
- grandi invalidi del lavoro (titolari di rendita INAIL con grado di invalidità dall’80% al 100%);
- grandi Invalidi di Guerra (tutte le categorie);
- grandi invalidi per Servizio (solo 1° categoria);
5)      di stabilire che, al fine di beneficiare dell’ulteriore detrazione, i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare al Comune di Trapani, servizio tributi - Settore II, apposita richiesta, su modello predisposto dall’ufficio competente, completa di dichiarazione ISEE e di tutte le certificazioni attestanti i requisiti richiesti, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 così come fissato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 10/04/2003;
6)      di ribadire il principio di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7)      di dare mandato al funzionario responsabile d’imposta, così come disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare 16 aprile 2003, n. 3/DPF, di trasmettere al Dipartimento delle politiche fiscali dello stesso Ministero, la richiesta di pubblicazione, corredata dalla deliberazione di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate per l’anno in corso.