COMUNE DI TRAPANI
Provincia di Trapani
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II Settore –Tributi
ESTRATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.64 DELL’11/03/2005
Oggetto: aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005.
OMISSISS…
D E L I B E R A
1) di determinare, per l’anno 2005, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote:
- |
Aliquota ordinaria |
6‰ |
- |
Fabbricati ad uso abitativo, incluse le pertinenze, a disposizione dei proprietari oppure locati con contratto registrato, o dati in comodato d’uso, a soggetti che non li utilizzano come abitazione principale. |
7‰ |
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Edifici ubicati nel centro storico, ricadenti dalle risultanze catastali nella zona censuaria I, destinati ad abitazione principale del proprietario e dei familiari così come indicato dall’art. 7, comma 4, del vigente regolamento ICI. |
4‰ |
- |
Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e vendita di immobili, per tre periodi d’imposta, ivi compreso quello di completamento dei lavori. |
4‰ |
- |
Fabbricati su cui si eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure alla utilizzazione di sottotetti.
In tutte le situazioni richiamate l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dalla data d’inizio dei lavori. |
3‰ |
2) di dare atto che per l’anno 2005, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione è di € 129,11;
3) di dare atto che, anche per l’anno 2005, l’ulteriore detrazione per l’abitazione principale, in aggiunta alla detrazione di cui all’art. 9, comma 4, del vigente regolamento ICI, è fissata nella misura di € 129,11;
4) di determinare, per l’applicazione dell’ulteriore detrazione di cui al precedente punto 3, i seguenti limiti di reddito del nucleo familiare per l’anno precedente quello di riferimento dell’imposta per le categorie di contribuenti beneficiari:
TABELLA DEI REDDITI (Parametro ISE) |
n° Componenti |
Limite di reddito del nucleo familiare che versa in una delle condizioni agevolabili esclusi nuclei della colonna successiva |
Limiti di reddito del nucleo familiare con disabile |
1 |
€ 11.230,94 |
€ 16.846,41 |
2 |
€ 11.230,94 |
€ 16.846,41 |
3 |
€ 13.230,94 |
€ 18.846,41 |
4 |
€ 15.230,94 |
€ 20.846,41 |
5 |
€ 17.230,94 |
€ 22,846,41 |
6 |
€ 19.230,94 |
€ 24.846,41 |
Più di 6 |
più € 2.000,00 per ogni ulteriore componente |
più € 2.000,00 per ogni ulteriore componente |
5) di specificare che i criteri per accedere all’ulteriore detrazione, per particolari categorie di contribuenti, sono quelli previsti dalla delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 10/04/2003, che si richiamano integralmente:
a) contribuenti titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età;
b) contribuenti disoccupati che al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;
c) presenza nel nucleo familiare del contribuente di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell’indennità di mobilità ai sensi delle vigenti leggi, al I° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, hanno perso tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
d) presenza nel nucleo familiare del contribuente di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità.
e) i contribuenti passivi del tributo che certifichino la presenza nel nucleo familiare del contribuente di uno o più disabili appartenenti alle sottospecificate categorie:
- invalidi civili con riconoscimento di invalidità pari al 74% dal 12 marzo 1992;
- invalidi civili con riconoscimento di invalidità pari al 67% prima del 12 marzo 1992;
- titolari di indennità mensile di frequenza L. 11/10/90 n° 289 e L. 30/12/91 n° 412;
- i titolari di indennità di accompagnamento;
- i sordomuti titolari di Pensione o di Indennità di comunicazione;
- i ciechi civili (assoluti o parziali);
- grandi invalidi del lavoro (titolari di rendita INAIL con grado di invalidità dall’80% al 100%);
- grandi Invalidi di Guerra (tutte le categorie);
- grandi invalidi per Servizio (solo 1° categoria);
5) di stabilire che, al fine di beneficiare dell’ulteriore detrazione, i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare al Comune di Trapani, servizio tributi - Settore II, apposita richiesta, su modello predisposto dall’ufficio competente, completa di dichiarazione ISEE e di tutte le certificazioni attestanti i requisiti richiesti, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 così come fissato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 10/04/2003;
6) di ribadire il principio di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7) di dare mandato al funzionario responsabile d’imposta, così come disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare 16 aprile 2003, n. 3/DPF, di trasmettere al Dipartimento delle politiche fiscali dello stesso Ministero, la richiesta di pubblicazione, corredata dalla deliberazione di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate per l’anno in corso.