Aliquota ordinaria 7,00 per mille

 

Aliquota per abit.princ. 4,00 per mille

 

Detrazione 120,00

 

 

Detrazioni

Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione di imposta di € 120,00 rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'I.C.I., la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.
Si considera abitazione principale, limitatamente ad una sola per anno d'imposta, anche quella concessa in uso gratuito dal proprietario o dall'usufruttuario, a parente in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, maggiore di età, a condizione che detto parente vi risieda e per il periodo di residenza anagrafica. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste a favore di coloro che cedono in uso gratuito un immobile ad uso abitativo a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, come previsto dall'art. 2, comma 5°, del Regolamento I.C.I. attualmente in vigore, l'interessato deve compilare l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio I.C.I. e presentarlo all'Ufficio stesso.

 

Riduzioni

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

Esenzioni

Godono dell'esenzione totale dell'I.C.I. le seguenti categorie di immobili:

 

- gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, dai consorzi tra gli enti pubblici, dalle comunità montane, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche autonome, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

-

gli immobili classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (immobili aventi una destinazione particolare);

 

- I fabbricati con destinazione  usi culturali come musei, biblioteche, cineteche, ecc. aperti al pubblico;

 

- I fabbricati destinati all'esercizio del culto e le loro pertinenze;

 

- I fabbricati di proprietà della Santa Sede;

 

- i fabbricati di proprietà degli Stati esteri e di organizzazioni internazionali;

 

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che sono stati recuperati per essere destinati ad attività assistenziali;

 

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane e collinari se utilizzati mediante interventi volti al riordino agrario e fondiario;

 

- gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

- Le esenzioni spettano per i periodi durante i quali sussistono i presupposti per godere delle stesse