Aliquota ordinaria
7,00 per milleAliquota per abit.princ.
4,00 per milleDetrazione
€ 103,29Detrazioni
Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione di imposta di € 103,29, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'I.C.I., la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.
Si considera abitazione principale, limitatamente ad una sola per anno d'imposta, anche quella concessa in uso gratuito dal proprietario o dall'usufruttuario, a parente in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, maggiore di età, a condizione che detto parente vi risieda e per il periodo di residenza anagrafica. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste a favore di coloro che cedono in uso gratuito un immobile ad uso abitativo a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, come previsto dall'art. 2, comma 5°, del Regolamento I.C.I. attualmente in vigore, l'interessato deve compilare l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio I.C.I. e presentarlo all'Ufficio stesso.
Riduzioni
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Esenzioni
Godono dell'esenzione totale dell'I.C.I. le seguenti categorie di immobili:
Le esenzioni spettano per i periodi durante i quali sussistono i presupposti per godere delle stesse.