COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

(Prov. di Siracusa)

 

Delibera n.53 del 30/09/2005

 

Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili

 

 

-         Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione consiliare n.58 del 09/11/2000;

-         Ritenuto di integrare il del suddetto regolamento con l’art.7 bis-ter e quater;

-         Visti gli allegati A) B) e C) relativi alla suddetta integrazione;

-         Visto il parere della Commissione Bilancio;

-         Visto il parere del collegio dei revisori dei conti;

-         Viste le legge 504/92 e successive modifiche ed integrazioni;

-         Visti i pareri ex art. 12 L.R. 30/200;

-         Con voti unanimi espressi in modo palese;

D E L I B E R A

Integrare il vigente regolamento comunale per la disciplina sugli immobili (I.C.I.) con l’art 7 bis – ter e quater, allegati al presente atto per farne parte integrante.

Art. 7 bis. – In applicazione della facoltà di cui all’art.59 comma 1, lett. d) del D.lgvo n.446 del 15/12/97 si stabilisce che agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritti in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione principale, sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione principale.

Ai fini di cui al comma 1 si intende per pertinenza il garage, box o posto auto, che sono ubicati nello stesso edificio e siano classificati nella categoria catastale C/6. 

Pertanto l’ammontare della detrazione stabilita dal comune per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computata per la parte residua sull’imposta dovuta per le pertinenze. 

Art. 7 ter – “Ai sensi dell’art.52 e 59 1 comma lett e) del D.lgvo 15/12/1997 n.446 sono considerati abitazioni principali ai fini dell’applicazione della detrazione per questa prevista, le abitazioni concesse a coniugi, figli o genitori che la occupano.

Art. 7 quater – Ai sensi dell’art.52 del D.lgvo n.446/97 i contribuenti di cui agli art. 7 bis e 7 ter del presente regolamento, per usufruire dell’aliquota agevolata e della detrazione per l’abitazione principale, devono presentare , a pena di decadenza, entro i termini previsti per il versamento annuale dell’imposta, apposita autocertificazione ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 445/2000.

L’autocertificazione è valida anche per le annualità successive se non intervengono variazioni. In caso di variazioni il contribuente deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio o ripresentare l’autocertificazione. Non si fa luogo in nessun caso a rimborso d’imposta.