C O M U N E DI A U G U S T A
provincia di siracusa
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DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 485 del 29 APR 2005
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER IL PAGAMENTO DELL’I.C.I. E RELATIVE DETRAZIONI PER L’ANNO 2005.
IL S I N D A C O
RICHIAMATA la determinazione sindacale n.255 del 07/04/2004 relativa alle aliquote I.C.I. per l’anno 2004;
RITENUTO, dover fissare le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 in misura che consenta il mantenimento del gettito I.C.I. al fine di mantenere il livello dei servizi resi alla collettività locale;
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n.504 e le successive modificazioni ed integrazioni relativo, fra l’altro, alla istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I. adottato con deliberazione consiliare n.77 del 21.12.1998;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 25/05/2004 avente per oggetto “approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)”;
VISTO l’art.6 del citato D.Lgs. n.504/92 così come sostituito con l’art.3, comma 53, della L.662/96 modificato con l’art.10, comma 12, del D.L. 31.12.1996 n.669 convertito nella Legge 28/02/98 n.30, secondo cui l’aliquota I.C.I. deve essere stabilita dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite in relazione a varie fattispecie previste dalla legge;
VISTO l’art.8 del più volte richiamato D.Lgs. n.504/92 nel testo modificato, per l’ultimo, con l’art.3 comma 1, D.L. 11.03.1997 n.50, convertito nella Legge 09.03.1997 n.122, che stabilisce riduzioni e detrazioni di imposta ed in particolare il comma 3 secondo cui la riduzione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fissata in Euro 103,30, può essere elevata fino a Euro 258,23;
RITENUTO che fermo restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni previste dalla Legge le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 possano essere fissate nella misura specificata nel dispositivo del presente atto;
RICONOSCIUTA la propria competenza anche in relazione alla decisione del CO.RE.CO. Centrale in ordine al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.77 del 21.12.1998;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO l’ORD.EE.LL.
DETERMINA
1. Ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate dalla legge, per l’anno 2005 le aliquote per il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili di questo Comune sono stabilite nelle seguenti misure:
- ALIQUOTA ORDINARIA 7 (SETTE) PER MILLE;
- TERRENI AGRICOLI 6 (SEI) PER MILLE;
- ABITAZIONE PRINCIPALE 5 (CINQUE) PER MILLE.
2. Con pari decorrenza, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’art.8 del D.Lgs. n.504/92, la detrazione dell’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata ad Euro 103,30 ed è usufruita, ai sensi dell’art.6 del Regolamento Comunale, dal contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale, fino all’assorbimento dell’imposta annuale ed è rapportata al più breve periodo infra annuale e/o in proporzione alla quota di utilizzo nel caso di coabitazione di più soggetti passivi.
3. Disporre che copia della presente determinazione venga pubblicata nei modi e forme di Legge.