PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

PROVINCIA DI PALERMO

 

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

 

N.

01

 

Del

26 febbraio 2008

 

 

OGGETTO:

Aliquota imposta comunale immobili (I.C.I.) e detrazioni abitazione principale anno 2008.

 

L’anno duemilaotto il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 10,00 e seguenti negli uffici di segreteria del Comune, il sottoscritto Commissario Straordinario GAROFALO ANTONIO avvalendosi dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione n. 371/Servizio 1° /S.G. del giorno 8 agosto 2007, ha adottato, con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Piraino Sebastiano, la seguente deliberazione proposta dal competente ufficio e contenente i prescritti pareri.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

hanno espresso il loro parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 142/90 recepita con la l.r. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

PROPOSTA

Formulata dal Responsabile dell’Area Finanziaria Rag. Raimondo Spera

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421 avente per oggetto: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, avente per oggetto: "Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell’Art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";

Visto in particolare il 1° comma dell’Art. 6 del Decreto Legislativo n. 504/92, il quale testualmente recita: "l’aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della Giunta Municipale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo".

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18 gennaio 1999 avente per oggetto: "Regolamento Comunale dell’Imposta sugli Immobili" ed in particolare l’Art. 6 il quale stabilisce entro il 31 ottobre di ogni anno il termine di adozione della deliberazione di aliquote di imposta ICI e delle relative detrazioni;Visto il 2° comma dell’Art. 6 del decreto legislativo n. 504/92, il quale stabilisce che l’aliquota I.C.I. deve essere deliberata nella misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio e che in caso di mancata adozione della delibera nel termine di cui al comma 1°, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’Art. 25, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989 n. 144 e successive modifiche ed integrazioni;Visto l’Art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il quale stabilisce che i comuni possono elevare la detrazione dell’imposta sull’abitazione principale da £. 200.000 pari ad € 103,29 fino ad un massimo di £. 500.000 pari ad € 258,22 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, cosi come stabilito anche all’Art. 8 comma 6° del citato regolamento comunale dell’imposta sugli immobili;Visto l’Art. 1, comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, supplemento ordinario n. 244 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 299 che demanda al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);Visto l’art. 1 comma 169 della citata legge finanziaria n. 296/2006 che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";.

Visto il Decreto legge del 20 dicembre 2007 del Ministero dell’Interno con il quale, Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2008 da parte degli enti locali, è stato differito al 31 marzo 2008";

Visto l’art. 1 commi 5, 7 e 8 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria), che stabiliscono, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, una ulteriore detrazione d’imposta pari all 1,33 per mille da calcolarsi sulla base per le imponibile per un importo non superiore ad € 200,00;Considerato di potere confermare per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. e la detrazione sull’abitazione principale in vigore per l’esercizio finanziario 2007, oltre l’ulteriore detrazione istituita ai sensi dell’art. 1 comma 5 della n. 244/2007 sopra citata;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Rag. Raimondo SPERA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la superiore proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell’Area finanziaria;VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria;

Con i poteri di cui al provvedimento del Presidente della Regione Siciliana n. 371/Servizio 1° /S.G. del giorno 8 agosto 2007;D E L I BE R A

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008