Deliberazione di G. M. n. 14 del 3 febbraio 2005
Oggetto: Aliquota Imposta Comunale Immobili (ICI) e detrazione abitazione principale anno 2005
Il Sindaco propone alla Giunta Municipale di approvare la seguente proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio competente e contenente i prescritti pareri:
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421 avente per oggetto: “ Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, avente per oggetto: “ Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421”;
Visto in particolare il 1° comma dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 504/92, il quale testualmente recita: “l’aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della Giunta Municipale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo”.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18 gennaio 1999 avente per oggetto: “Regolamento Comunale dell’Imposta sugli Immobili” ed in particolare l’art. 6 il quale stabilisce entro il 31 ottobre di ogni anno il termine di adozione della deliberazione di aliquote di imposta ICI e delle relative detrazioni;
Visto l’art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che testualmente recita: “ Il Termine per deliberare le aliquote dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef di cui all’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1988 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale Irpef , e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
Visto il 2° comma dell’art. 6 del decreto legislativo n. 504/92, il quale stabilisce che l’aliquota I.C.I. deve essere deliberata nella misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio e che in caso di mancata adozione della delibera nel termine di cui al comma 1°, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 25, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989 n. 144 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il quale stabilisce che i comuni possono elevare la detrazione dell’imposta sull’abitazione principale da £. 200.000, Euro 103,29 fino ad un massimo di £. 500.000, Euro 258,22 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, cosi come stabilito anche all’art. 8 comma 6° del citato regolamento comunale dell’imposta sugli immobili;
Considerato di potere confermare per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I. e la detrazione sull’abitazione principale in vigore per l’esercizio finanziario 2004 ;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;
Preso atto che l’art.29 del vigente Statuto Comunale ascrive alla competenza della Giunta la proposta di disciplina dei Tributi e delle tariffe e prezzi pubblici ;
ESERCIZIO FINANZIARIO 2005
Aliquota I.C.I. 6 per mille
Detrazione d’imposta per abitazione principale Euro 104,00