OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2005.
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/92 n. 504, attuativo della delega contenuta nella legge 23/12/92 n. 421, per l’istituzione e la disciplina dell’ I.C.I.;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42 comma 2 lettera f), secondo il quale costituisce competenza del Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, mentre rientra nella competenza della Giunta comunale la determinazione delle stesse in quanto “atti non riservati dalla legge al consiglio”;
RICHIAMATO l’art. 6 di detto decreto, come sostituito dall’art. 53 della legge 23/12/96 n.662, il quale dispone che l’aliquota dell’imposta deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille con effetto per l’anno successivo e che, in mancanza di deliberazione entro detto termine, si applica l’aliquota del 4 per mille;
VISTO l’art. 172 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale stabilisce al comma 1, lettera e) che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
DATO ATTO che il territorio del Comune di Petralia Sottana è classificato montano e pertanto ai fini dell’applicazione dell’ I.C.I., i terreni agricoli situati sopra i seicento metri di altitudine sono esenti dall’imposta ai sensi dell’art.7, lettera h del succitato Decreto Legs. N.504/92;
VISTO l’art.1 del Decreto Legge 31/03/2005 n. 44 , che fissa al 31 maggio 2005 il termine entro cui gli enti locali deliberano il Bilancio di Previsione per l'anno 2005;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.68 del 16/4/2004, con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2004;
RICHIAMATO l’art. 149 comma 7 del citato D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che “le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili”;
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 504/92;
RICHIAMATO il Regolamento comunale che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n.12 del 7/3/2003 modificato con deliberazione consiliare n. 61 del 23/12/2003 recante il testo tutt’ora in vigore;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
CON l’assistenza del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 del T.U. – D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
Di approvare per l’anno 2005 ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili le seguenti aliquote e detrazioni;
ALIQUOTE
1 Per i fabbricati adibiti dal soggetto passivo dell’imposta ad abitazione principale (residenza anagrafica), ovvero concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il terzo grado (nonno – nipote), od a parenti in linea collaterale entro il II grado (fratello-sorella), e dai medesimi utilizzate come abitazione principale(risultante da residenza anagrafica)……………………...4% °
2 Per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2 comma III L. 431/1998 (c.d. canone convenzionato sino alla data di sottoscrizione degli accordi, per godere dell’agevolazione è sufficiente la registrazione del contratto………………………………………………………………………………………....5% .
3 Per i fabbricati destinati catastalmente ad abitazione e non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (ai sensi dell’art. 2 comma 4 L. 431/1998)……………………………………………………………………………………..6% .
4. Per i fabbricati inagibili e/o inabitabili se recuperati a fini abitativi ed effettivamente utilizzati come abitazione, ancorchè non principale (per tre anni dalla data di ultimazione dei lavori……………………………………………………………………………………….…4% .
5. Per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno (per due anni dalla data di ultimazione dei lavori)……………………………………………………...…………...….4% .
6. Per i fabbricati destinati ed effettivamente utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali ed artigianali, censiti catastalmente alle categorie C/1 – C/2 – C/3 (per i primi tre anni dalla data di acquisto dell’immobile da parte di piccoli imprenditori, cosi’ come definiti dall’art. 2083 cod. civ.)……………………………………………………………………...……………...…..…4% .
7. Per i fabbricati realizzati per la vendita, ed invenduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione ed alienazione di immobili (per un periodo max di due anni)…………………………………………………………………………………....4% .
8. Per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai punti precedenti …………………..…...6% .
N.B. Ai garage, box, posti auto, cantine ed a tutte le pertinenze delle abitazioni principali anche se accatastate separatamente, si applica la stessa aliquota dell’abitazione principale (nei limiti di quanto previsto nel regolamenti ICI).
DETRAZIONI:
DI DARE ATTO che il gettito per l’anno 2005, con l’applicazione delle suddette aliquote e detrazioni la previsione di entrata, sulla base delle riscossioni accertate e stimate per il 2004 è quantificabile in € 325.000,00;
DI INVIARE copia della presente all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti - Ministero di Grazia e Giustizia, ai sensi del comma 4 dell’art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.