Le aliquote I.C.I. per l’anno 2011

 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 22/11/2006 n. 429 sono state stabilite le aliquote I.C.I. per l'anno 2007; ai sensi del comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2006 tali aliquote devono essere applicate per l’anno 2011:

ü     Abitazione principale e pertinenze
(soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
4,8 per mille
ü     Cessione in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, di primo o secondo grado
(soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
4,8 per mille
ü     Altri fabbricati ed aree edificabili 7 per mille
ü     Terreni agricoli 5 per mille
ü    

Immobili ad uso abitativo concessi in locazione ai sensi della L.431/98 art.2, comma 3 e art. 5 comma 2

3,8 per mille
ü     Immobili ad uso abitativo sfitti da oltre 2 anni
(immobili a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario , cosiddetta 2a casa)
9   per mille

 

Detrazione di imposta per l’abitazione principale per l’anno 2011, da applicarsi soltanto per le categorie catastali non esenti, ossia A/1, A/8 e A/9

* Detrazione di imposta di € 103,29:

dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29. Tale detrazione si rapporta al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione estendendo limitatamente alla relativa pertinenza la parte residua.

Si specifica che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari risiedono anagraficamente.

 

·  * Maggiore detrazione di imposta I.C.I. in € 154,94:

è stata stabilita per i cittadini anziani a basso reddito, ai fini della dichiarazione dei redditi, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione si estende limitatamente alla relativa pertinenza per la parte residua. La disposizione della elevazione della detrazione si applica qualora ricorrano congiuntamente tutte e cinque le sotto indicate condizioni:

         avere compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° anno di età per le donne al 31/12/2010;

·         avere percepito nell’anno 2019 un reddito imputabile al nucleo familiare non superiore al doppio della fascia esente ai fini IRPERF

·         essere titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

·         non avere effettuata la locazione totale o parziale dell’immobile adibito ad abitazione principale;

·         non essere proprietari di altri immobili, ad eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto.

I richiedenti l’agevolazione di cui sopra dovranno, a pena di decadenza, produrre, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010, apposita istanza, utilizzando il modello e la documentazione ivi prevista. La suddetta istanza, indirizzata al Comune di PalermoSettore Tributi – Servizio I.C.I. – Piazza Giulio Cesare 6, potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo o essere spedita a mezzo raccomandata ed essere sottoscritta nelle forme di legge. Tale sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove la stessa sia apposta alla presenza del dipendente addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore. I contribuenti che avranno prodotto la citata istanza, con allegata la documentazione prevista, terranno conto al momento del pagamento della maggiore detrazione. Nel caso di dichiarazione infedele o mendace l’istante decade dal beneficio eventualmente conseguito. La richiesta deve essere formulata ogni anno.
 

Attribuzione delle agevolazioni per abitazione principale in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il soggetto che risulta non assegnatario dell’immobile  gode delle agevolazioni per l’abitazione principale in relazione alla quota posseduta. Tale agevolazione spetta a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
 
Come e dove pagare

In caso di possesso di più immobili situati nello stesso Comune si deve effettuare un unico versamento. Per le parti comuni dell’edificio (es.: l’alloggio del portiere) il versamento può essere eseguito dall’amministratore del condominio a nome del condominio stesso. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

L’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune, tenuto conto se è dovuta la detrazione per abitazione principale.

Il contribuente puo’ provvedere al versamento delle somme dovute a titolo di ICI:

  • tramite bollettino di c/c postale n. 89127716 intestato a SERIT Sicilia S.p.A. PALERMO-PA-ICI;

  • tramite modello F24. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

3901 ICI per l’abitazione principale;

          3902 ICI  per i terreni;

          3903 ICI per le aree fabbricabili;

          3904 ICI per gli altri fabbricati;

          3906 ICI interessi;

          3907 ICI sanzioni.

FACSIMILE BOLLETTINO DI C/C POSTALE
RETRO  BOLLETTINO DI C/C POSTALE

SI RACCOMANDA DI INDICARE IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI PALERMO CHE E’ G273

  • tramite gli intermediari abilitati ai sensi dell’art.3 comma 3 DPR n.322/98 (CAF, professionisti abilitati, etc.) i quali effettueranno il versamento, su richiesta e previa idonea autorizzazione ad operare, in nome e per conto del contribuente stesso;

  • telematicamente collegandosi al sito ( www.mpserit.it).

Si rammenta che il bollettino di c.c.p. viene inviato dal 2011 dalla SERIT Sicilia S.p.A. solo a quei contribuenti che hanno utilizzato tale modalità di versamento anche nell’anno precedente.

 

Con delibera di C.C. n.309 del 24.07.2008 e’ stato stabilito in 5 euro l’importo minimo per effettuare il versamento. Il limite deve essere applicato facendo riferimento all’imposta dovuta per l’intero anno.

Es.: un contribuente che deve per l’intero anno € 4,49 non dovrà effettuare il versamento. Viceversa un contribuente che deve per l’intero anno € 4,50 dovrà effettuare un versamento unico di € 5,00.

Il limite di cui sopra si applica anche per l’emissione di avvisi di accertamento e per le richieste di rimborso.
 

Compensazione dell’I.C.I. con gli altri tributi  
Versando l’I.C.I. con l’F24 si potranno compensare gli eventuali crediti: IVA, IRPEF, IRES, CONTRIBUTI o PREMI, ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. Le uniche esclusioni dalla compensazione di crediti I.C.I. sono quelle relative agli altri tributi locali.
 
Arrotondamenti
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione e’ inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se e’ superiore a detto importo. Es. € 50,49 deve essere arrotondato a € 50,00 mentre € 50,50 deve essere arrotondato a € 51,00.
 
Scadenze di versamento

I contribuenti tenuti al pagamento dell’imposta devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate:

I rata: entro il 16 giugno 2011: il contribuente è tenuto a versare il 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base della aliquota e delle detrazioni per l’anno precedente. Il calcolo può comunque essere effettuato sulla base dell’aliquota e della detrazione in vigore nell’anno in corso.

II rata: dall’1 al 16 dicembre 2011: il versamento deve essere effettuato a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata, tenuto conto quindi delle eventuali nuove aliquote deliberate dal Comune.

-          Resta in ogni caso la facoltà per il contribuente di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine del 16 giugno di ciascun anno ed in questo caso il contribuente dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso.
 

Rateizzazione dei pagamenti

In caso di temporanea difficoltà economica o finanziaria, ovvero di carenza di liquidità, e pertanto nell'impossibilità di effettuare il pagamento entro le scadenze indicate nell’atto notificato è prevista la possibilità di rateizzare le somme richieste.

Sulla base della Legge 31/2008, l'istanza di rateizzazione deve essere presentata:
- all'Amministrazione Comunale se l'atto amministrativo per cui si vuol chiedere la rateizzazione è emesso dall'Amministrazione Comunale (es. atti di accertamento, bollettini, solleciti). Il limite di reddito previsto per accedere all’agevolazione è di € 20.658,28; la somma da rateizzare non può essere inferiore a € 516,46 nel caso di abitazione e € 1.550.00 nel caso di immobile adibito ad usi diversi;

- direttamente all'Agente di riscossione, Via Orsini n. 6 Palermo, se l'atto amministrativo per cui si vuol chiedere la rateizzazione è emesso dall'Agente di riscossione (es. cartella di pagamento, preavviso di fermo amministrativo, fermo amministrativo, iscrizioni ipotecarie, inizio di procedure esecutive).
 

Ravvedimento operoso

I contribuenti potranno beneficiare del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 solo a condizione che la violazione non sia stata già accertata dal Fisco. Inoltre, affinché la regolarizzazione possa considerarsi effettuata, oltre al versamento delle sanzioni ridotte, devono essere versati, entro il medesimo termine, i tributi eventualmente omessi e gli interessi calcolati al saggio legale (1,5% dal 01/01/2011) decorrenti dal giorno di scadenza originario dell’adempimento.

Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle sanzioni per ravvedimento operoso, così come modificate a seguito dell’introduzione della legge di stabilità 2011.
 

 

Violazioni commesse fino al

1° febbraio 2011

Violazioni commesse dal

1° febbraio 2011

Versamento entro 30 gg.

dall’omissione

1/12 della sanzione

(es.: omesso versamento ICI=2,5%)

1/10 della sanzione

(es.: omesso versamento

ICI=3%)

Versamento oltre 30 gg. ma entro il termine per la relativa dichiarazione ovvero, in assenza  di obbligo dichiarativo, entro un anno dall’omissione

1/10 della sanzione (es.: omesso versamento

ICI=3%)

1/8 della sanzione (es.: omesso versamento

ICI=3,75%)

 

 

Obbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I.

La Finanziaria 2007 ha reintrodotto l’obbligo della presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l’invio del modello unico informatico.

La dichiarazione deve essere presentata:
• per gli immobili che godono di una riduzione dell’imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;
• per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
• quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell’imposta:

  • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

  • l’atto ha riguardato un’area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell’area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;

  • il terreno agricolo è diventato area fabbricabile o viceversa;

  • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;

  • l’immobile ha perso o acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ i.c.i.;

  • l’immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;

  • l’immobile è stato oggetto di procedura DOCFA;

  • l’immobile è di interesse storico o artistico;

  • l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria, nell’ambito di procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.

Per un’elencazione esaustiva dei casi in cui la dichiarazione va presentata si rimanda alle Istruzioni per la compilazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, presenti nella modulistica.

La dichiarazione deve essere spedita via posta al Comune di Palermo – Settore Tributi – Servizio I.C.I. – Piazza Giulio Cesare 6 o consegnata nei giorni di lunedì e venerdì dalle 09,00 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 17,30.
 

Guida al versamento
 

Un sistema semplice per affrontare il calcolo della propria posizione I.C.I. prevede le seguenti fasi:

-          verifica della propria situazione al 1° gennaio di ogni anno;

-          verifica del pagamento della prima rata a giugno;

-          verifica della propria situazione nel secondo semestre dell’anno in corso;

-          verifica all’atto del pagamento della seconda rata.

Si indicano le seguenti due ipotesi:

 1. Fabbricato acquistato il 3 aprile 2011 (mesi di possesso nell’anno: 9)

Prima rata

(entro 16/06/11) dovrà essere pari a  3/12 dell’I.C.I. dovuta per l’anno in corso.

Seconda rata

(dall’01 al 16/12/11) dovrà essere pari a  9/12 dell’I.C.I. annuale, calcolata sulla base di eventuali  nuove aliquote deliberate dal Comune meno la  1° rata

2. Fabbricato acquistato da un contribuente il 12 febbraio 2011 e deceduto il 24 agosto 2011
mesi di possesso a nome del de cuius: 7
mesi di possesso a nome dell’erede o degli eredi: 4

Prima rata

(entro 16/06/11) dovrà essere pari a 5/12 dell’I.C.I. annuale.

Seconda rata

(dall’01 al 16/12/11) dovranno essere eseguiti due versamenti:

 

Erede a nome defunto pari ai 7/12 dell’I.C.I. annuale, calcolata sulla base di eventuali  nuove aliquote deliberate dal Comune meno la  1° rata.

 

Erede per sé stesso pari a 4/12 dell’I.C.I. annuale per quota di eredità, tenuto conto delle eventuali nuove aliquote deliberate dal Comune.

 TESTO EMENDATO

 REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI


DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 31/3/1999 RESA ESECUTIVA DAL CO.RE.CO. SEZIONE CENTRALE IL 03/06/1999 DEC. N. 5167/4839.

MODIFICA DELLA PRECEDENTE CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 404 DEL 16/12/1999, ULTERIORMENTE INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.61 DEL 29 MARZO 2006.
 

Art. 1 POTESTA’ REGOLAMENTARE 

L’art. 3, comma 149 e l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 hanno attribuito ai Comune potestà regolamentare generale delle proprie entrate, di natura tributaria.

L’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997 individua la potestà regolamentare in materia d’imposta comunale sugli immobili.

Il presente regolamento è emanato nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme vigenti in materia.

Per quanto disposto dal d.lgs. 19/12/97 n. 218 “Accertamento con adesione del contribuente” si rinvia allo specifico regolamento emanato da questa Amministrazione. 

Art. 2 COMUNICAZIONE
1) Le modalità secondo le quali procedere alla dichiarazione annuale in caso di variazione, disciplinate dall’art. 10, commi 4 e 5 del d.lgs. 504/92 sono modificate a partire dal 1° gennaio 1999 secondo quanto indicato nei successivi commi.

2) I soggetti passivi individuati dall’art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 comunicano all’Ufficio tributi del Comune il possesso degli immobili di cui al comma 2 dell’art. 1 dal citato decreto legislativo, ubicati nel territorio comunale con esclusione di quelli esenti ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto legislativo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio.

3) La comunicazione, in duplice copia, deve essere spedita all’Ufficio tributi del Comune dagli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al comma 2°. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta per un medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell’art. 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.

4) La comunicazione deve contenere i dati anagrafici del soggetto passivo e di eventuali contitolari, il codice fiscale, nonchè i dati dell’immobile (Comune di ubicazione, via numero civico, piano, interno) con gli estremi identificativi catastali (foglio di mappa, particella, subalterno, rendita catastale, specificando se la stessa è effettiva o presunta); essa è valida anche per gli anni successivi salvo variazioni concernenti il possesso degli immobili sopracitati da comunicarsi all’Ufficio tributi del Comune, a cura dei soggetti interessati, nei termini indicati al comma 2°. Alla comunicazione deve essere allegato in copia il titolo che ha dato luogo alla variazione.

 Art. 3 VERSAMENTO DELL’IMPOSTA 

I versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri estinguono l’intera obbligazione tributaria.
 

Art. 4 ESENZIONI 

La esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del citato decreto legislativo, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti  dall’ente non commerciale utilizzatore.

 

Art. 5 RIDUZIONE E DETRAZIONE D’IMPOSTA 

1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992, sono considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, di primo ,o secondo grado, ivi residenti. Per tali immobili il proprietario dovrà dare comunicazione all’Ufficio, ai sensi del precedente art. 2, con le modalità e nei termini ivi previsti.

2) Per favorire la realizzazione degli accordi previsti dalla Legge 9/12/1998 n.431: ai proprietari che concedano in locazione a titolo di abitazione principale del conduttore, immobili ad uso abitativo, alle condizioni previste dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 431/98, l’aliquota è ridotta dell’1 per mille rispetto all’aliquota minima applicata nel Comune di Palermo; Per gli immobili non locati ad uso abitativo per i quali si applicano le disposizioni dell’ art. 2 della citata L. 431/98 e per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, l’aliquota ICI è aumentata dal 2 ‰ rispetto alla aliquota massima applicata nel Comune di Palermo, con esclusione degli immobili dichiarati inagibili ubicati nel Centro Storico. L'aliquota è ridotta dell'1 per mille rispetto all'aliquota minima applicata nel Comune di Palermo ai proprietari che concedono in locazione immobili ad uso abitativo agli studenti fuori sede iscritti nelle facoltà universitarie palermitane e che ivi stabiliscono la propria residenza.


 

Art. 6 ACCERTAMENTO E CONTROLLO 

1) la Giunta Comunale fissa annualmente i criteri selettivi ai fini della formazione delle liste di controllo dei soggetti passivi del tributo.

2) L’Ufficio tributi del Comune per l’attività accertatrice può:

* invitare i contribuenti interessati a esibire atti e documenti interessanti ai fini dell’accertamento;

* inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie specifiche riguardanti l’accertamento;

* richiedere ad altre amministrazioni pubbliche informazioni e documenti ritenuti utili;

* collegarsi con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze ed altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione;

3) La Polizia municipale e gli altri uffici comunali collaborano con l’Ufficio tributi nell’attività accertatrice inviando allo stesso tutte le notizie utili, in loro possesso, relative al verificarsi del presupposto dell’imposta.

4) Per gli anni precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati non verranno effettuate.

5) L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, deve essere notificato al contribuente entro e non oltre il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art. 7 RISCOSSIONE 

1) Le somme indicate negli avvisi di accertamento o negli avvisi di liquidazione non versate nel termine di 90 giorni dalla notifica dei predetti avvisi sono riscosse, a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio, 1998, n. 43. 

2) Il funzionario responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione del tributo    che debbono essere formati e resi esecutivi non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero in ipotesi di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo e quello di scadenza della sospensione.

Art. 8 SANZIONI 

1) Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.

2) Per la violazione dell’obbligo della comunicazione di cui all’art. 2 comma 2° è prevista una sanzione amministrativa di £. 500.000 per ogni immobile non dichiarata.
 

Art. 9 NORME INCENTIVANTI 

1) L’importo pari all’1,5% delle somme riscosse a seguito di accertamenti ed avvisi di liquidazione definitivi è destinato ad alimentare un apposito fondo da distribuire annualmente al personale addetto all’Ufficio I.C.I. del Comune nonché all’altro personale che collabora nell’attività di accertamento.

2) La Giunta Comunale determinerà i criteri per un’obiettiva distribuzione del fondo sopraindicato con riguardo alla effettiva attività lavorativa svolta dal personale summenzionato nell’attività accertatrice, nonché alla qualifica funzionale.
 

Art. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

1) Per il solo anno d’imposta 1999, i termini di pagamento delle rate di imposta, previsti dall’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 504/92, sono differiti al 31 dicembre 1999.

2) Le dichiarazioni e denuncie presentate dai contribuenti nel 1999, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992, sono assimilate alle comunicazioni di cui all’art. 2 del presente Regolamento.

Art. 11 RIMBORSI 

1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento. Le somme non dovute e liquidate dal Comune, su richiesta del contribuente ed entro 60 gg. dalla liquidazione, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.