Le aliquote I.C.I. per l’anno 2010 | ||||||||||||||||||
Con deliberazione di Giunta Comunale del 22/11/2006 n. 429 sono state stabilite le aliquote I.C.I. per l'anno 2007; ai sensi del comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2006 tali aliquote devono essere applicate per l’anno 2010:
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Detrazione di imposta per l’abitazione principale per l’anno 2010, da applicarsi soltanto per le categorie catastali non esenti, ossia A/1, A/8 e A/9 | ||||||||||||||||||
* Detrazione di imposta di € 103,29: dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29. Tale detrazione si rapporta al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione estendendo limitatamente alla relativa pertinenza la parte residua. Si specifica che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari risiedono anagraficamente.
· * Maggiore detrazione di imposta I.C.I. in € 154,94: è stata stabilita per i cittadini anziani a basso reddito, ai fini della dichiarazione dei redditi, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione si estende limitatamente alla relativa pertinenza per la parte residua. La disposizione della elevazione della detrazione si applica qualora ricorrano congiuntamente tutte e cinque le sotto indicate condizioni: avere compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° anno di età per le donne al 31/12/2009; · avere percepito nell’anno 2009 un reddito imputabile al nucleo familiare non superiore al doppio della fascia esente ai fini IRPERF · essere titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; · non avere effettuata la locazione totale o parziale dell’immobile adibito ad abitazione principale; · non essere proprietari di altri immobili, ad eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto. I richiedenti l’agevolazione di cui sopra dovranno, a pena di decadenza, produrre, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2008, apposita istanza, utilizzando il modello e la documentazione ivi prevista. La suddetta istanza, indirizzata al Comune di Palermo – Settore Tributi – Servizio I.C.I. – Piazza Giulio Cesare 6, potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo o essere spedita a mezzo raccomandata ed essere sottoscritta nelle forme di legge. Tale sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove la stessa sia apposta alla presenza del dipendente addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore. I contribuenti che avranno prodotto la citata istanza, con allegata la documentazione prevista, terranno conto al momento del pagamento della maggiore detrazione. Nel caso di dichiarazione infedele o mendace l’istante decade dal beneficio eventualmente conseguito. La richiesta deve essere formulata ogni anno. | ||||||||||||||||||
Attribuzione delle agevolazioni per abitazione principale in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. | ||||||||||||||||||
Il soggetto che risulta non assegnatario dell’immobile gode delle agevolazioni per l’abitazione principale in relazione alla quota posseduta. Tale agevolazione spetta a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. | ||||||||||||||||||
Come e dove pagare | ||||||||||||||||||
In caso di possesso di più immobili situati nello stesso Comune si deve effettuare un unico versamento. Per le parti comuni dell’edificio (es.: l’alloggio del portiere) il versamento può essere eseguito dall’amministratore del condominio a nome del condominio stesso. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. L’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune, tenuto conto se è dovuta la detrazione per abitazione principale. Il contribuente puo’ provvedere al versamento delle somme dovute a titolo di ICI:
3901 ICI per l’abitazione principale; 3902 ICI per i terreni; 3903 ICI per le aree fabbricabili; 3904 ICI per gli altri fabbricati; 3906 ICI interessi; 3907 ICI sanzioni. FACSIMILE BOLLETTINO DI C/C POSTALE SI RACCOMANDA DI INDICARE IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI PALERMO CHE E’ G273
Si rammenta che il bollettino di c.c.p. viene inviato dal 2010 dalla SERIT Sicilia S.p.A. solo a quei contribuenti che hanno utilizzato tale modalità di versamento anche nell’anno precedente.
Con delibera di C.C. n.309 del 24.07.2008 e’ stato stabilito in 5 euro l’importo minimo per effettuare il versamento. Il limite deve essere applicato facendo riferimento all’imposta dovuta per l’intero anno. Es.: un contribuente che deve per l’intero anno € 4,49 non dovrà effettuare il versamento. Viceversa un contribuente che deve per l’intero anno € 4,50 dovrà effettuare un versamento unico di € 5,00. Il limite di cui sopra si applica anche per l’emissione di avvisi di accertamento e per le richieste di rimborso. | ||||||||||||||||||
Compensazione dell’I.C.I. con gli altri tributi | ||||||||||||||||||
Versando l’I.C.I. con l’F24 si potranno compensare gli eventuali crediti: IVA, IRPEF, IRES, CONTRIBUTI o PREMI, ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. Le uniche esclusioni dalla compensazione di crediti I.C.I. sono quelle relative agli altri tributi locali. | ||||||||||||||||||
Arrotondamenti | ||||||||||||||||||
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione e’ inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se e’ superiore a detto importo. Es. € 50,49 deve essere arrotondato a € 50,00 mentre € 50,50 deve essere arrotondato a € 51,00. | ||||||||||||||||||
Scadenze di versamento | ||||||||||||||||||
I contribuenti tenuti al pagamento dell’imposta devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate: I rata: entro il 16 giugno 2010: il contribuente è tenuto a versare il 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base della aliquota e delle detrazioni per l’anno precedente. Il calcolo può comunque essere effettuato sulla base dell’aliquota e della detrazione in vigore nell’anno in corso. II rata: dall’1 al 16 dicembre 2010: il versamento deve essere effettuato a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata, tenuto conto quindi delle eventuali nuove aliquote deliberate dal Comune. - Resta in ogni caso la facoltà per il contribuente di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine del 16 giugno di ciascun anno ed in questo caso il contribuente dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso. | ||||||||||||||||||
Rateizzazione dei pagamenti | ||||||||||||||||||
In caso di temporanea difficoltà economica o finanziaria, ovvero di carenza di liquidità, e pertanto nell'impossibilità di effettuare il pagamento entro le scadenze indicate nell’atto notificato è prevista la possibilità di rateizzare le somme richieste. Sulla base della Legge 31/2008, l'istanza di rateizzazione deve essere presentata: - direttamente all'Agente di riscossione, Via Orsini n. 6 Palermo, se l'atto amministrativo per cui si vuol chiedere la rateizzazione è emesso dall'Agente di riscossione (es. cartella di pagamento, preavviso di fermo amministrativo, fermo amministrativo, iscrizioni ipotecarie, inizio di procedure esecutive). | ||||||||||||||||||
Ravvedimento operoso | ||||||||||||||||||
L’art. 16, comma 5 del decreto legge varato dal Governo il 28/11/2008 prevede la riduzione delle sanzioni affinchè il contribuente possa beneficiare del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997. I contribuenti potranno quindi beneficiare del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 solo a condizione che la violazione non sia stata già accertata dal Fisco. Inoltre, affinché la regolarizzazione possa considerarsi effettuata, oltre al versamento delle sanzioni ridotte, devono essere versati, entro il medesimo termine, i tributi eventualmente omessi e gli interessi calcolati al saggio legale (1% dal 01/01/2010) decorrenti dal giorno di scadenza originario dell’adempimento. Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle sanzioni per ravvedimento operoso, così come modificate a seguito dell’introduzione del decreto legge del 28/11/2008.
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Obbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I. | ||||||||||||||||||
La Finanziaria 2007 ha reintrodotto l’obbligo della presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l’invio del modello unico informatico (abitazione principale, immobili concessi in uso gratuito, L. 431/98). Per i casi nei quali è obbligatoria la presentazione della dichiarazione I.C.I. e per le scadenze da rispettare, si rimanda alle istruzioni ministeriali per la compilazione presenti nella griglia. La dichiarazione deve essere spedita via posta al Comune di Palermo – Settore Tributi – Servizio I.C.I. – Piazza Giulio Cesare 6 o consegnata nei giorni di lunedì e venerdì dalle 09,00 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 17,30. Guida al versamento Un sistema semplice per affrontare il calcolo della propria posizione I.C.I. prevede le seguenti fasi: - verifica della propria situazione al 1° gennaio di ogni anno; - verifica del pagamento della prima rata a giugno; - verifica della propria situazione nel secondo semestre dell’anno in corso; - verifica all’atto del pagamento della seconda rata. Si indicano le seguenti due ipotesi:
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TESTO EMENDATO REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | ||||||||||||||||||
MODIFICA DELLA PRECEDENTE CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 404 DEL 16/12/1999, ULTERIORMENTE INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.61 DEL 29 MARZO 2006. Art. 1 POTESTA’ REGOLAMENTARE L’art. 3, comma 149 e l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 hanno attribuito ai Comune potestà regolamentare generale delle proprie entrate, di natura tributaria. L’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997 individua la potestà regolamentare in materia d’imposta comunale sugli immobili. Il presente regolamento è emanato nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme vigenti in materia. Per quanto disposto dal d.lgs. 19/12/97 n. 218 “Accertamento con adesione del contribuente” si rinvia allo specifico regolamento emanato da questa Amministrazione. Art. 2 COMUNICAZIONE
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