AVVISO

ABOLITA L’I.C.I. PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE. CHIARIMENTI PER IL CONTRIBUENTE

"A seguito dell’emanazione del D.L. n. 93 del 27/05/2008, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/2008, l’Amministrazione precisa quanto segue:

 

E' stata abolita l’I.C.I. sull' abitazione principale e  relativa pertinenza, nonché quelle ad esse assimilate, ad esclusione degli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  L’I.C.I. è comunque dovuta per tutte le altre  tipologie d'unità immobiliari (ad es. abitazioni, uffici, box,  negozi, aree edificabili, immobili industriali, terreni agricoli).  Si rammenta che dal  2009 il bollettino di c.c.p. verrà  inviato dalla SERIT Sicilia S.p.A. solo ai contribuenti che hanno utilizzato tale modalità di versamento anche nell’anno precedente. Il pagamento I.C.I. per tutti gli immobili posseduti nell’ambito dello stesso Comune deve avvenire con un unico modello di versamento e chi ha ricevuto il bollettino potrà utilizzarlo anche per pagare l’I.C.I. dovuta sugli immobili diversi dall’abitazione principale".

 

ADEMPIMENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2009
Delibera di Giunta Comunale n. 429 del 22.11.2006

 

Scade  il 16 giugno 2009 il termine per pagare l’acconto ICI anno 2009, pari al 50% dell’imposta dovuta.

Il saldo dovrà essere corrisposto entro il 16 dicembre 2009.

L’imposta potrà comunque essere versata in unica soluzione entro il 16 giugno 2009

Chi deve pagare

L’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è dovuta dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio del Comune, ovvero dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili stessi, dal locatario nei contratti in leasing, dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale. Si fa presente che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del c.c. sulla casa adibita a residenza familiare. Con D. L. n. 93 del 27/05/2008, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/08, è stata abolita l’I.C.I. sulla abitazione principale e relativa pertinenza, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune, ad esclusione degli immobili rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Quanto si deve pagare

Per il calcolo dell’imposta da pagare è necessario prima determinare la base imponibile. La base imponibile è data dal valore dell’immobile (espresso in euro) calcolato, a seconda dei casi, con riferimento a diversi parametri:

ü       per fabbricati iscritti in Catasto, la rendita risultante negli atti al 1° gennaio dell’anno in corso, deve essere sempre rivalutata del 5% (anche se si tratta di rendita attribuita successivamente al 1997) e deve poi essere moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 100 per le categorie catastali A e C (escluse  A/10 e C/1);

- 50 per le categorie A/10 e D (eccetto i fabbricati D privi di rendita definitiva posseduti da società o imprese);

- 34 per la categoria C/1;

-   140 per le categorie catastali B;

ü      per i fabbricati privi di rendita catastale o con rendita non definitiva, si deve utilizzare (eccetto i fabbricati D posseduti da società o imprese) la rendita presunta, cioè quella di immobili similari situati nella stessa zona;

ü      per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno in corso;

ü      per i terreni agricoli, il reddito dominicale risultante in Catasto dal 1° gennaio dell’anno in corso, aumentato del 25%, va moltiplicato per 75.

 

Le aliquote I.C.I. per l’anno 2009

Con deliberazione di Giunta Comunale del 22/11/2006 n. 429 sono state stabilite le aliquote I.C.I. per l'anno 2007; ai sensi del comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2006 tali aliquote devono essere applicate per l’anno 2009:

-    Abitazione principale e pertinenze___________    4,8 per mille

    (soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

-  Cessione in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, di primo o secondo grado (soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) _______4,8 per mille

-    Altri fabbricati ed aree edificabili______________ 7 per mille

-    Terreni agricoli_____________________________  5 per mille

-    Immobili ad uso abitativo concessi in locazione ai sensi della L.431/98 art.2, comma 3 e art. 5

  comma 2                             __________________3,8 per mille

-    Immobili ad uso abitativo sfitti da oltre 2 anni (immobili a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario , cosiddetta 2a casa)     _________________________9   per mille

Detrazione di imposta per l’abitazione principale per l’anno 2009, da applicarsi soltanto per le categorie catastali non esenti, ossia A/1, A/8 e A/9

 

* Detrazione di imposta di € 103,29:

dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29. Tale detrazione si rapporta al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione estendendo limitatamente alla relativa pertinenza la parte residua.

Si specifica che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari risiedono anagraficamente.

 

·  * Maggiore detrazione di imposta I.C.I. in € 154,94:

è stata stabilita per i cittadini anziani a basso reddito, ai fini della dichiarazione dei redditi, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione si estende limitatamente alla relativa pertinenza per la parte residua. La disposizione della elevazione della detrazione si applica qualora ricorrano congiuntamente tutte e cinque le sotto indicate condizioni:

·         avere compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° anno di età per le donne al 31/12/2008;

·         avere percepito nell’anno 2008 un reddito imputabile al nucleo familiare come da tabella seguente

LIMITE DI REDDITO AI FINI DELL’AGEVOLAZIONE PER LA MAGGIORE DETRAZIONE

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50 per cento e con reddito complessivo fino :

Con coniuge a carico e con reddito fino:

Euro 15.000,00

Euro 15.800,00

Euro 15.800,00
con 1 figlio a carico 

Euro 16.600,00,64
con 1 figlio a carico

Euro 16.600,00
con 2 figli a carico      

Euro 17.400,00
con 2 figli a carico                    

3

·         essere titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

·         non avere effettuata la locazione totale o parziale dell’immobile adibito ad abitazione principale;

·         non essere proprietari di altri immobili, ad eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto.

I richiedenti l’agevolazione di cui sopra dovranno, a pena di decadenza, produrre, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2008, apposita istanza, utilizzando il modello e la documentazione ivi prevista. La suddetta istanza, indirizzata al Comune di PalermoSettore Tributi – Servizio I.C.I. – Piazza Giulio Cesare 6, potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo o essere spedita a mezzo raccomandata ed essere sottoscritta nelle forme di legge. Tale sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove la stessa sia apposta alla presenza del dipendente addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore. I contribuenti che avranno prodotto la citata istanza, con allegata la documentazione prevista, terranno conto al momento del pagamento della maggiore detrazione. Nel caso di dichiarazione infedele o mendace l’istante decade dal beneficio eventualmente conseguito. La richiesta deve essere formulata ogni anno.

 

Attribuzione delle agevolazioni per abitazione principale in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il soggetto che risulta non assegnatario dell’immobile  gode delle agevolazioni per l’abitazione principale in relazione alla quota posseduta. Tale agevolazione spetta a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

 

Come e dove pagare

In caso di possesso di più immobili situati nello stesso Comune si deve effettuare un unico versamento. Per le parti comuni dell’edificio (es.: l’alloggio del portiere) il versamento può essere eseguito dall’amministratore del condominio a nome del condominio stesso. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

L’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune, tenuto conto se è dovuta la detrazione per abitazione principale.

Il contribuente puo’ provvedere al versamento delle somme dovute a titolo di ICI:

  • tramite bollettino di c/c postale n. 89127716 intestato a SERIT Sicilia S.p.A. PALERMO-PA-ICI;
  • tramite modello F24. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

3901 ICI per l’abitazione principale;

          3902 ICI  per i terreni;

          3903 ICI per le aree fabbricabili;

          3904 ICI per gli altri fabbricati;

          3906 ICI interessi;

          3907 ICI sanzioni.

SI RACCOMANDA DI INDICARE IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI PALERMO CHE E’ G273

  • tramite gli intermediari abilitati ai sensi dell’art.3 comma 3 DPR n.322/98 (CAF, professionisti abilitati, etc.) i quali effettueranno il versamento, su richiesta e previa idonea autorizzazione ad operare, in nome e per conto del contribuente stesso;
  • telematicamente collegandosi al sito ( www.mpserit.it).

 

Si rammenta che il bollettino di c.c.p. verrà inviato dal 2009 dalla SERIT Sicilia S.p.A. solo a quei contribuenti che hanno utilizzato tale modalità di versamento anche nell’anno precedente.

 

Con delibera di G.C. n.139 del 27.04.2007 e’ stato stabilito in 5 euro l’importo minimo per effettuare il versamento. Il limite deve essere applicato facendo riferimento all’imposta dovuta per l’intero anno.

Es.: un contribuente che deve per l’intero anno € 4,48 non dovrà effettuare il versamento. Viceversa un contribuente che deve per l’intero anno € 4,49 dovrà effettuare un versamento unico di € 5,00.

Il limite di cui sopra si applica anche per l’emissione di avvisi di accertamento e per le richieste di rimborso.

 

Compensazione dell’I.C.I. con gli altri tributi

 Versando l’I.C.I. con l’F24 si potranno compensare gli eventuali crediti: IVA, IRPEF, IRES, CONTRIBUTI o PREMI, ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. Le uniche esclusioni dalla compensazione di crediti I.C.I. sono quelle relative agli altri tributi locali.

 

Arrotondamenti

 Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione e’ inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se e’ superiore a detto importo.

Es. € 50,48 deve essere arrotondato a € 50,00 mentre € 50,49 deve essere arrotondato a € 51,00.

 

Scadenze di versamento

I contribuenti tenuti al pagamento dell’imposta devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate:

I rata: entro il 16 giugno 2009: il contribuente è tenuto a versare il 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base della aliquota e delle detrazioni per l’anno precedente. Il calcolo può comunque essere effettuato sulla base dell’aliquota e della detrazione in vigore nell’anno in corso.

II rata: dall’1 al 16 dicembre 2009: il versamento deve essere effettuato a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata, tenuto conto quindi delle eventuali nuove aliquote deliberate dal Comune.

-          Resta in ogni caso la facoltà per il contribuente di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine del 16 giugno di ciascun anno ed in questo caso il contribuente dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso.

 

Rateizzazione dei pagamenti

In caso di temporanea difficoltà economica o finanziaria, ovvero di carenza di liquidità, e pertanto nell'impossibilità di effettuare il pagamento entro le scadenze indicate nell’atto notificato è prevista la possibilità di rateizzare le somme richieste.

Sulla base della Legge 31/2008, l'istanza di rateizzazione deve essere presentata:
- all'Amministrazione Comunale se l'atto amministrativo per cui si vuol chiedere la rateizzazione è emesso dall'Amministrazione Comunale (es. atti di accertamento, bollettini, solleciti). Il limite di reddito previsto per accedere all’agevolazione è di € 20.000,00; la somma da rateizzare non può essere inferiore a € 1.050,00;

- direttamente all'Agente di riscossione, Via Orsini n. 6 Palermo, se l'atto amministrativo per cui si vuol chiedere la rateizzazione è emesso dall'Agente di riscossione (es. cartella di pagamento, preavviso di fermo amministrativo, fermo amministrativo, iscrizioni ipotecarie, inizio di procedure esecutive).

 

Ravvedimento operoso
 

L’art. 16, comma 5 del decreto legge varato dal Governo il 28/11/2008 prevede la riduzione delle sanzioni affinchè il contribuente possa beneficiare del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

I contribuenti potranno quindi beneficiare del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 solo a condizione che la violazione non sia stata già accertata dal Fisco. Inoltre, affinché la regolarizzazione possa considerarsi effettuata, oltre al versamento delle sanzioni ridotte, devono essere versati, entro il medesimo termine, i tributi eventualmente omessi e gli interessi calcolati al saggio legale (3% dal 01/01/2008) decorrenti dal giorno di scadenza originario dell’adempimento.

Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle sanzioni per ravvedimento operoso, così come modificate a seguito dell’introduzione del decreto legge del 28/11/2008.
 

LE SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO DEGLI OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI

 

ANTE DECRETO LEGGE

POST DECRETO LEGGE

Regolarizzazione entro i 30 gg. successivi alla violazione.

3,75% della sanzione (pari al 30%)

2,50% della sanzione (pari al 30%)

Regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.

6% della sanzione (pari al 30%)

3% della sanzione (pari al 30%)

 

 

 

Obbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I.
 

La Finanziaria 2007 ha reintrodotto l’obbligo della presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l’invio del modello unico informatico (abitazione principale, immobili concessi in uso gratuito, L. 431/98).

Per i casi nei quali è obbligatoria la presentazione della dichiarazione I.C.I. e per le scadenze da rispettare, si rimanda alle istruzioni ministeriali per la compilazione presenti nella griglia.

La dichiarazione deve essere spedita via posta al Comune di Palermo – Settore Tributi – Servizio I.C.I. – Piazza Giulio Cesare 6 o consegnata nei giorni di lunedì e venerdì dalle 09,00 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 17,30.

 

Guida al versamento
 

Un sistema semplice per affrontare il calcolo della propria posizione I.C.I. prevede le seguenti fasi:

-          verifica della propria situazione al 1° gennaio di ogni anno;

-          verifica del pagamento della prima rata a giugno;

-          verifica della propria situazione nel secondo semestre dell’anno in corso;

-          verifica all’atto del pagamento della seconda rata.

Si indicano le seguenti due ipotesi:

 1. Fabbricato acquistato il 3 aprile 2009 (mesi di possesso nell’anno: 9)

Prima rata

(entro 16/06/09) dovrà essere pari a  3/12 dell’I.C.I. dovuta per l’anno in corso.

Seconda rata

(dall’01 al 16/12/09) dovrà essere pari a  9/12 dell’I.C.I. annuale, calcolata sulla base di eventuali  nuove aliquote deliberate dal Comune meno la  1° rata

2. Fabbricato acquistato da un contribuente il 12 febbraio 2009 e deceduto il 24 agosto 2009
mesi di possesso a nome del de cuius: 7
mesi di possesso a nome dell’erede o degli eredi: 4

Prima rata

(entro 16/06/09) dovrà essere pari a 5/12 dell’I.C.I. annuale.

Seconda rata

(dall’01 al 16/12/09) dovranno essere eseguiti due versamenti:

 

Erede a nome defunto pari ai 7/12 dell’I.C.I. annuale, calcolata sulla base di eventuali  nuove aliquote deliberate dal Comune meno la  1° rata.

 

Erede per sé stesso pari a 4/12 dell’I.C.I. annuale per quota di eredità, tenuto conto delle eventuali nuove aliquote deliberate dal Comune.

 

 

 

  IL DIRIGENTE RESPONSABILE  I.C.I.

f.to Dott. Roberto G. Pulizzi