TESTO EMENDATO
REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 31/3/1999 RESA ESECUTIVA DAL CO.RE.CO. SEZIONE CENTRALE IL 03/06/1999 DEC. N. 5167/4839.
MODIFICA DELLA PRECEDENTE CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 404 DEL 16/12/1999, ULTERIORMENTE INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.61 DEL 29 MARZO 2006
Art. 1 POTESTA’ REGOLAMENTARE
L’art. 3, comma 149 e l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 hanno attribuito ai Comune potestà regolamentare generale delle proprie entrate, di natura tributaria.
L’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997 individua la potestà regolamentare in materia d’imposta comunale sugli immobili.
Il presente regolamento è emanato nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme vigenti in materia.
Per quanto disposto dal d.lgs. 19/12/97 n. 218 “Accertamento con adesione del contribuente” si rinvia allo specifico regolamento emanato da questa Amministrazione.
Art. 2 COMUNICAZIONE
1) le modalità secondo le quali procedere alla dichiarazione annuale in caso di variazione, disciplinate dall’art. 10, commi 4 e 5 del d.lgs. 504/92 sono modificate a partire dal 1° gennaio 1999 secondo quanto indicato nei successivi commi.
2) I soggetti passivi individuati dall’art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 comunicano all’Ufficio tributi del Comune il possesso degli immobili di cui al comma 2 dell’art. 1 dal citato decreto legislativo, ubicati nel territorio comunale con esclusione di quelli esenti ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto legislativo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio.
3) La comunicazione, in duplice copia, deve essere spedita all’Ufficio tributi del Comune dagli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al comma 2°. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta per un medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell’art. 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.
4) La comunicazione deve contenere i dati anagrafici del soggetto passivo e di eventuali contitolari, il codice fiscale, nonchè i dati dell’immobile (Comune di ubicazione, via numero civico, piano, interno) con gli estremi identificativi catastali (foglio di mappa, particella, subalterno, rendita catastale, specificando se la stessa è effettiva o presunta); essa è valida anche per gli anni successivi salvo variazioni concernenti il possesso degli immobili sopracitati da comunicarsi all’Ufficio tributi del Comune, a cura dei soggetti interessati, nei termini indicati al comma 2°. Alla comunicazione deve essere allegato in copia il titolo che ha dato luogo alla variazione.
Art. 3 VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
I versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri estinguono l’intera obbligazione tributaria.
Art. 4 ESENZIONI
La esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del citato decreto legislativo, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.
Art. 5 RIDUZIONE E DETRAZIONE D’IMPOSTA
1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992, sono considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, di primo ,o secondo grado, ivi residenti. Per tali immobili il proprietario dovrà dare comunicazione all’Ufficio, ai sensi del precedente art. 2, con le modalità e nei termini ivi previsti.
2) Per favorire la realizzazione degli accordi previsti dalla Legge 9/12/1998 n.431: ai proprietari che concedano in locazione a titolo di abitazione principale del conduttore, immobili ad uso abitativo, alle condizioni previste dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 431/98, l’aliquota è ridotta dell’1‰ rispetto all’aliquota minima applicata nel Comune di Palermo; Per gli immobili non locati ad uso abitativo per i quali si applicano le disposizioni dell’ art. 2 della citata L. 431/98 e per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, l’aliquota ICI è aumentata dal 2 ‰ rispetto alla aliquota massima applicata nel Comune di Palermo, con esclusione degli immobili dichiarati inagibili ubicati nel Centro Storico. L'aliquota è ridotta dell'1% rispetto all'aliquota minima applicata nel Comune di Palermo ai proprietari che concedono in locazione immobili ad uso abitativo agli studenti fuori sede iscritti nelle facoltà universitarie palermitane e che ivi stabiliscono la propria reisdenza.
Art. 6 ACCERTAMENTO E CONTROLLO
1) la Giunta Comunale fissa annualmente i criteri selettivi ai fini della formazione delle liste di controllo dei soggetti passivi del tributo.
2) L’Ufficio tributi del Comune per l’attività accertatrice può:
* invitare i contribuenti interessati a esibire atti e documenti interessanti ai fini dell’accertamento;
* inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie specifiche riguardanti l’accertamento;
* richiedere ad altre amministrazioni pubbliche informazioni e documenti ritenuti utili;
* collegarsi con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze ed altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione;
3) La Polizia municipale e gli altri uffici comunali collaborano con l’Ufficio tributi nell’attività accertatrice inviando allo stesso tutte le notizie utili, in loro possesso, relative al verificarsi del presupposto dell’imposta.
4) Per gli anni precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati non verranno effettuate. 5) L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, deve essere notificato al contribuente entro e non oltre il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
Art. 7 RISCOSSIONE
1) Le somme indicate negli avvisi di accertamento o negli avvisi di liquidazione non versate nel termine di 90 giorni dalla notifica dei predetti avvisi sono riscosse, a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio, 1998, n. 43.
2) Il funzionario responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione del tributo che debbono essere formati e resi esecutivi non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero in ipotesi di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo e quello di scadenza della sospensione.
Art. 8 SANZIONI
1) Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.
2) Per la violazione dell’obbligo della comunicazione di cui all’art. 2 comma 2° è prevista una sanzione amministrativa di £. 500.000 per ogni immobile non dichiarata.
Art. 9 NORME INCENTIVANTI
1) L’importo pari all’1,5% delle somme riscosse a seguito di accertamenti ed avvisi di liquidazione definitivi è destinato ad alimentare un apposito fondo da distribuire annualmente al personale addetto all’Ufficio I.C.I. del Comune nonché all’altro personale che collabora nell’attività di accertamento.
2) La Giunta Comunale determinerà i criteri per un’obiettiva distribuzione del fondo sopraindicato con riguardo alla effettiva attività lavorativa svolta dal personale summenzionato nell’attività accertatrice, nonché alla qualifica funzionale.
Art. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1) Per il solo anno d’imposta 1999, i termini di pagamento delle rate di imposta, previsti dall’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 504/92, sono differiti al 31 dicembre 1999.
2)) Le dichiarazioni e denuncie presentate dai contribuenti nel 1999, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992, sono assimilate alle comunicazioni di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
Art. 11 RIMBORSI
1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento. Le somme non dovute e liquidate dal Comune, su richiesta del contribuente ed entro 60 gg. dalla liquidazione, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
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