Si riporta, per estratto, il testo della deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 13/03/2002 avente ad oggetto “Determinazione aliquote I.C.I. anno 2002”, modificate con deliberazione della Giunta Comunale n° 165 del 31/05/2006, D E L I B E R A Cassare il primo paragrafo della parte dispositiva della deliberazione della G.M. n°60 del 10.03.06, come integrata dalla G.M. n°131 del 08/05/06 e sostituirlo con il seguente:
Aliquota ordinaria del 7 per mille da applicarsi a tutti i fabbricati ed aree fabbricabili, salvo quelli previsti nei punti successivi: Aliquota ridotta del 4,8 per mille esclusivamente per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Palermo e per terreni agricoli; Aliquota ridotta del 3,8 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 9 Dicembre 1998, n. 431, avente per oggetto la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"; Aliquota dell’9 per mille da applicare agli immobili a uso abitativo, di cui all’art. 1 della legge 431/98, non locati, per i quali non sono stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, che siano, quindi, a disposizione o utilizzati in modo saltuario (cosiddetta 2^ casa); di confermare che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione estendendo limitatamente alla relativa pertinenza la parte residua e che detta disposizione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed alle abitazioni concesse in uso gratuito (art.5 comma1 Reg.ICI); di confermare per i cittadini anziani a basso reddito ai fini della dichiarazione dei redditi una detrazione d’imposta I.C.I euro 154,94, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed estendere limitatamente alla relativa pertinenza la parte residua. I predetti contribuenti dovranno possedere i requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 28/12/2000 n.452, ad eccezione di quelli inerenti all’età ed al reddito che si intendono aggiornati al 31.12.2005.” | |||||||||
Detrazione di imposta per l’abitazione principale per l’anno |
· Detrazione di imposta di dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro Si specifica che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari vi dimorano abitualmente.
· Maggiore detrazione di imposta I.C.I. in è stata stabilita per i cittadini anziani a basso reddito, ai fini della dichiarazione dei redditi, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione si estende limitatamente alla relativa pertinenza per la parte residua. La disposizione della elevazione della detrazione si applica qualora ricorrano congiuntamente tutte e cinque le sotto indicate condizioni: 1. avere compiuto il 2. avere percepito nell’anno LIMITE DI REDDITO AI FINI DELL’AGEVOLAZIONE PER LA MAGGIORE DETRAZIONE
3 . essere titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. non avere effettuata la locazione totale o parziale dell’immobile adibito ad abitazione principale; 5. non essere proprietari di altri immobili, ad eccezione delle relative pertinenze dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto. I richiedenti l’agevolazione di cui sopra dovranno, a pena di decadenza, produrre, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno | ||||||||
Come e dove pagare |
Per il pagamento dell’I.C.I. deve essere utilizzato l’apposito bollettino postale compilato debitamente in ogni sua parte (a macchina o a stampatello). In caso di possesso di più immobili situati nello stesso Comune si deve effettuare un unico versamento. Per le parti comuni dell’edificio (es.: l’alloggio del portiere) il versamento può essere eseguito dall’amministratore del condominio a nome del condominio stesso. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno L’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune, tenuto conto se è dovuta la detrazione per abitazione principale. Il pagamento deve essere effettuato in euro (con arrotondamento alla seconda cifra decimale) sul c/c n. presso tutti gli uffici postali; Il pagamento dell’imposta va effettuato se l’imposta da versare è superiore ad |