DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 15/03/2006

 

L’Ufficio di Ragioneria sottopone all’approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione: “Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Anno 2006 aliquote, detrazioni e benefici”.

 

                                                               R E L A Z I O N E

 

Con il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 è stata istituita l’ICI “Imposta Comunale sugli Immobili” a decorrere dal 01/01/1993, fissando l’aliquota impositiva relativa dal 4%  al 7% .

Questo Comune fissava annualmente con deliberazione consiliare le relative aliquote e le detrazioni come appresso:

- Delibera n.     1       del 11/01/1993 per l’anno 1993

- Delibera n. 583      del 28/10/1993 per l’anno 1994

- Delibera n. 545      del 22/10/1994 per l’anno 1995

- Delibera n. 541      del 28/12/1995 per l’anno 1996

- Delibera n. 282      del 28/10/1996 per l’anno 1997

- Delibera n. 319      del 31/10/1997 per l’anno 1998

- Delibera n. 368      del 30/12/1998 per l’anno 1999

- Delibera n.   26       del 14/02/2000 per l’anno 2000

- Delibera n.   12       del 05/02/2001 per l’anno 2001

- Delibera n.   30       del 18/03/2002 per l’anno 2002

- Delibera n.     3       del 13/01/2003 per l’anno 2003

- Delibera n.   22       del 04/03/2004 per l’anno 2004

- Delibera n.   26       del 10/03/2005 per l’anno 2005

 

DATO atto che con deliberazione consiliare n. 121 del 14/12/1998 esecutiva nelle forme di legge è stato approvato il regolamento per la riscossione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

            VISTI gli artt. 18 e 19 della legge 23/12/2000 n. 388 che modificano a decorrere dall’anno 2001 le modalità di versamento ICI;

 

            VISTO la legge finanziaria del 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1, comma 155 con la quale prevede la proroga al 31 marzo 2006 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2006 degli enti locali;

 

            VISTO l’articolo 27, comma 8° della legge n. 448 del 2001 (che sostituisce l’art. 53, comma 16, che sostituisce la legge n. 388 del 2000) che prevede che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

CONSIDERATO che occorre fissare l’aliquota ICI a decorrere dall’anno 2006 per poter predisporre la previsione di entrate nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006;

 

VISTO l’art. 42  della legge 267/00 Testo Unico Enti Locali che prevede competenza della Giunta Municipale la determinazione delle tariffe;

 

 

SI P R O P O N E

 

Di stabilire e confermare a decorrere dal 1° gennaio 2006 l’aliquota, i benefici e le detrazioni come di seguito indicati:

aliquota

D E S C R I Z I O N E

 

 

 

 

 

 

Aliquota del 5 per mille per le seguenti categorie di immobili

 

 

 

1)       Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente ascritte dalla Categoria A2 e sino alla Categoria A9, ivi comprese le pertinenze ascritte alla  categoria catastale C6

 

2)   Unità immobiliare appartenente a Cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel Comune.

 

3)    Unità immobiliare concesse in uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa, che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedano effettivamente ed anagraficamente. I soggetti interessati devono produrre al Comune di Terrasini – Settore Tributi – specifica istanza annuale, in carta libera, di richiesta di concessione del beneficio entro la scadenza della prima rata di versamento.

 

4)  la predetta aliquota si applica anche nei confronti degli emigrati iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)

 

 

 

ALIQUOTA

D E S C R I Z I O N E

 

Aliquota del 4,00 per mille

 

Per i fabbricati appartenenti a soggetti che svolgono attività dirette alla costruzione e vendita di beni immobili per tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che detti fabbricati non siano concessi in locazione.

 

 

 

 

ALIQUOTA

D E S C R I Z I O N E

 

 

Aliquota del 5,90 per mille

 

L’Unità abitativa concessa in locazione con esclusione degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, a soggetti residenti che la utilizzano come abitazione principale mediante contratto di affitto regolarmente registrato. Per potere beneficiare dell’aliquota ridotta al 5,90 per mille il proprietario dovrà preventivamente richiedere l’applicazione di tale aliquota con apposita istanza corredata dalla copia del contratto di affitto registrato entro la scadenza della prima rata.

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTA

D E S C R I Z I O N E

 

Aliquota del 6,50 per mille

 

 

Per tutti gli altri casi non compresi nella fattispecie precedente.

 

 

ART. 1

(Detrazioni dall’Imposta)

 

Con la presente disposizione la Giunta Municipale disciplina i criteri di Commisurazione della detrazione di €uro 113,62 fino a €uro 154,94 da applicare all’ICI dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

 

ART. 2

(Misura delle detrazioni)

 

1 Le detrazioni dell’Imposta vengono definite secondo i seguenti criteri:

a)  criterio automatico – detrazione di € 113,62 per le abitazioni principali e relative pertinenze, per unità immobiliare concesse a uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa, che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedano effettivamente ed  anagraficamente, ed unità immobiliare appartenente a Cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel Comune.

b)    criterio speciale – detrazione di € 154,94 per le abitazioni possedute da contribuenti con particolari situazioni di carattere sociale.

 

ART. 3

(Attribuzione delle detrazioni)

 

1.   La detrazione di €uro 113,62 è attribuita nel rispetto della normativa di cui all’art.8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92, sostituendo con le norme dell’art.3 – comma 55 della Legge Finanziaria per il 1997 n.662 del 23/12/96 e secondo il criterio definito al precedente art.2 comma 1 lettera a).

2.   La detrazione di €uro 154,94 è attribuita nel rispetto della normativa già richiamata al comma 1 e secondo il criterio definito al precedente art.2 – comma 1 lettera b), ai soggetti passivi di imposta indicati nel successivo articolo.

3) La detrazione di cui al punto 1) si applica anche nei confronti degli emigrati iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)

ART. 4

(Beneficiari di detrazione di €uro 154,94)

 

1. L’Elevazione della detrazione per l’abitazione principale nella misura massima di €uro 154,94 compete quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, siano presenti invalidi o portatori di handicap, che non siano a totale carico di Enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorità per le seguenti categorie:

a)       invalidi civili non inferiori al 100%,

b)       sordomuti,

c)        ciechi assoluti,

d)       grandi invalidi con invalidità non inferiore all’80% invalidi INAIL,

e)       inabili INPS,

f)          titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria non inferiore alla prima categoria,

      tab. A

g)       portatori di handicap con connotazione di gravità – Legge 05/02/92 n.104.

h)        Con reddito complessivo lordo, come definito ai fini IRPEF del nucleo familiare non superiore a €uro 30.987,41;

 

2. L’elevazione della detrazione per l’abitazione principale nella misura massima di €uro 154,94 viene inoltre concessa, alle condizioni di cui ai successivi commi, ai seguenti soggetti passivi di imposta:

a)       pensionati ultra 65enni,

b)       assistiti in via continuativa dal Comune.

 

3. I soggetti interessati devono produrre al Comune di Terrasini – Settore Tributi – specifica istanza annuale in carta libera di richiesta di concessione del beneficio entro la scadenza della prima rata di versamento.

 

4. Il beneficio di cui al comma  2 viene concesso a condizione che :

a)       i componenti del nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, non possiedano

oltre all’abitazione principale – su tutto il territorio nazionale altre unità immobiliari accatastate in categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 di valore superiore a complessive €uro 15.493,71.

 

b)       Il reddito del nucleo familiare non superi i seguenti redditi complessivi lordi,            come di seguito riportato: 1 componente €uro 10.716,68;                                                                                        2 componenti  €uro 16.075,02;                                                                                                3 componenti  €uro 21.433,36;                                                                                                4 componenti  €uro 26.791,70;                                                                                                         5 componenti  €uro 32.150,04;                                                                                                        6 componenti  €uro 37.507,38;                                                                                                        7 componenti e oltre €uro 42.8667,72;

 

Il reddito del 1° componente è costituito dall’ammontare di due trattamenti minimi di pensione INPS, per ogni componente oltre il 1° viene aggiunto un importo corrispondente a un trattamento minimo di pensione anno 2005 (€uro 412,18 mensili).

 

Nella determinazione del reddito complessivo non si tiene conto dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, delle rendite erogate dall’INAIL (esclusa l’indennità giornaliera), nonché delle pensioni privilegiate ordinarie militari tabellari ed equiparate.

 

5) I richiedenti devono allegare all’istanza certificazione e/o autocertificazione comprovanti il diritto alla concessione del beneficio della detrazione a €uro 154,94;

 

6)  Le dichiarazioni mendaci verranno sanzionale conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

 

 

 

 

 

ART. 5

(Concessioni del beneficio di €uro 154,94 )

 

1 Il funzionario responsabile dell’imposta comunale sugli immobili, provvede ad istruire le istanze pervenute ed a concedere o respingere la richiesta di elevazione del beneficio di €uro 154,94 sulla scorta della documentazione prodotta;

 

2 Il funzionario responsabile dell’imposta comunale sugli immobili, può convocare i soggetti richiedenti, disporre accertamenti inerenti il diritto al beneficio, avvalendosi anche della collaborazione degli organi del Comando di Polizia Municipale;

 

3 Le decisioni del funzionario responsabile, devono pervenire ai soggetti richiedenti entro il termine utile del 31 ottobre 2006;

 

4. In caso di diniego, da parte del funzionario responsabile, il richiedente potrà produrre nuova istanza motivata entro 30 giorni dalla comunicazione e potrà richiedere che il funzionario riesamini la decisione e decide in via definitiva dandone motivata comunicazione ai soggetti richiedenti entro il termine utile per il pagamento della seconda rata a saldo dell’imposta;

 

5. Il beneficio ha validità solo per l’anno per cui è stato richiesto e concesso.

 

Art. 6

Modalità di pagamento

 

1 .Il contribuente può effettuare il versamento I.C.I., sia in acconto che a saldo  o in unica soluzione con una delle modalità appresso indicate:

 

A)    mediante versamento in conto corrente postale n. 12154985 intestato a Comune di Terrasini Servizio di Tesoreria versamenti I.C.I

B)    mediante versamento con modello “ F24 “ da effettuarsi presso :

-         un concessionario per la riscossine

-         un qualsiasi sportello bancario;

-         un qualsiasi ufficio postale

 

ART. 7

(Efficacia delle norme)

 

1.                 Le presenti disposizioni esplicano la loro efficacia dal 1° gennaio 2006.

 

 

             IL CAPO AREA

                                                                                   ECONOMICO FINANZIARIO

                                                                                      (Rag. Valentina PUGLISI)

Terrasini li,______________                                        __________________________

 

Il Responsabile del settore economico finanziario e contabile

Ai sensi del disposto di cui all’art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 recante norme sull’ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.

                         IL CAPO AREA

                                                                                                           ECONOMICO FINANZIARIO

                                                                                                          (Rag. Valentina PUGLISI)

Terrasini li,______________                                          __________________________

L’ASSESSORE AL BILANCIO

 

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000.

Ritenuto di dovere aderire ala superiore proposta assumendola a motivazione del provvedimento ne propone l’adozione da parte della Giunta Municipale.

 

Terrasini li,_______________                                       L’ASSESSORE AL BILANCIO

______________________________

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000.

Ritenuto meritevole l’accoglimento del presente atto;

All’Unanimità di voti espressi per alzata di mano;

 

DELIBERA

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria.