ESTRATTO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 28.12.2007
NUMERO D’ORDINE. |
TIPO DI ALIQUOTA DA APPLICARE |
ALIQUOTA PER MILLE |
AMBITO DI APPLICAZIONE |
1 |
ORDINARIA |
7 |
Tutti gli immobili soggetti all’imposta che non rientrano nelle categorie diversamente specificate nei campi successivi |
2 |
RIDOTTA |
4 |
Aliquota abitazione principale- D.L. 8 agosto 1996 n. 437- art. 4- convertito con legge 556/96: per le unità direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Sono equiparate ad abitazione principale anche i fabbricati, aventi i necessari requisiti catastali, che siano dati in uso abitativo-residenziale permanente a persone appartenute al nucleo familiare del contribuente, come risultante dal registro della popolazione residente e da certificare in dichiarazione, purché effettivamente abitate. N.B.- Per abitazione principale deve intendersi "quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente" L'ammontare dell'Ici annua deve essere rapportato, ovviamente, alla quota percentuale di titolarità e al periodo di possesso dell'immobile. La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più soggetti passivi che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento. L'eventuale eccedenza di detrazione non si aggiunge a quella spettante al contribuente coabitante. Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (articolo 1, comma 4-ter, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75). Il beneficio compete anche se l'unità immobiliare è concessa in uso gratuito a un familiare (in senso conforme, Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, risposta del 30 maggio 1994 protocollo 72504/94). |
3 |
RIDOTTA |
4 |
Aliquota abitazione principale anziani o disabili- Legge 23 dicembre 1996 n. 662- art. 3- comma 56: per la prima unità immobiliare, avente le caratteristiche catastali da A/2 ad A/6, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, viene, pertanto, equiparata ad abitazione principale nella condizione che gli stessi acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa risulti non locata. |
4 |
RIDOTTA |
4 |
Abitazioni locate come abitazione principale- D.L. 8 agosto 1996, n. 437- art. 4- convertito con legge 556/96: unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale. |
5 |
RIDOTTA |
5 |
Alloggi non locati- legge 23 dicembre 1966 n. 662- art. 3- comma 53- punto 2):. Alloggi possedenti il requisito di unità per civile abitazione (cat. Da A/2 ad A/6), di proprietà di contribuenti residenti nel Comune. |
6 |
RIDOTTA |
3,50 |
Fabbricati inagibili ed inabitabili – legge 23 dicembre 1996, n. 662- art. 3- comma 55: fabbricati di fatto non utilizzabili. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. |
7 |
RIDOTTA |
4 |
Fabbricati destinati alla vendita- legge 23 dicembre 1996, n. 662- art. 3- comma 55: relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di immobili. Tale riduzione per un periodo comunque non superiore a tre anni. |
8 |
AGEVOLATA |
4 |
Enti senza scopo di lucro- legge 23 dicembre 1996, n. 662- art. 3- comma 53- punto 2. |
IMPORTO DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE |
AMBITO DI APPLICAZIONE |
AULTERIORE DETRAZIONE |
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE |
€ 258,23 |
DETRAZIONE per fabbricato adibito ad abitazione principale .[1] |
Importo pari all’1,33‰ della base imponibile. con detrazione comunque non superiore ad € 200,00 |
L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore ad € 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. |
[1] La detrazione dall'imposta è prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dove per abitazione principale si intende la dimora abituale del contribuente. Per poter usufruire di tale detrazione è necessario che il soggetto passivo dell'imposta coincida con il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile, per cui un soggetto passivo può beneficiare della detrazione relativamente ad un solo immobile.