Determina

1.      In ordine all’aliquota ed alle detrazioni ai fini dell’I.C.I., da applicare per l’esercizio 2005, confermare le stesse nelle misure vigenti per l’esercizio 2004, con la conferma della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la stessa, secondo la tabella  che qui di seguito si riporta:

A)    tabella delle aliquote:

NUMERO  D’ORDINE.

TIPO DI ALIQUOTA DA APPLICARE

ALIQUOTA PER MILLE

AMBITO DI APPLICAZIONE

1

ORDINARIA

7

Tutti gli immobili soggetti all’imposta che non rientrano nelle categorie diversamente specificate nei campi successivi

2

RIDOTTA

4

Aliquota abitazione principale- D.L. 8 agosto 1996 n. 437- art. 4- convertito con legge 556/96: per le unità direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Sono equiparate ad abitazione principale anche i fabbricati, aventi i necessari requisiti catastali, che siano dati in uso abitativo-residenziale permanente a persone appartenute al nucleo familiare del contribuente, come risultante dal registro della popolazione residente e da certificare in dichiarazione, purché effettivamente abitate.

N.B.- Per abitazione principale deve intendersi "quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"
Ovviamente, non può essere qualificata come principale l'abitazione di titolarità di un soggetto che, pur non avendo alcun'altra proprietà immobiliare, abiti a titolo di locazione in altro appartamento, né quella dove dimorano solo i familiari e non anche il titolare dell'immobile.
Il concetto di abitazione principale, inoltre, è intrinsecamente collegato con quello di "dimora abituale" che può anche non coincidere con il concetto specifico di "residenza anagrafica" previsto dal comma 1 dell'art. 3 del Dpr n. 223 del 30 maggio 1989.
Per esplicita previsione (comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale, va sottratta la detrazione spettante al contribuente nella misura prevista, da rapportare al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale. L'eventuale importo residuo della detrazione di imposta può essere computato in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione stessa.
Condizione essenziale per fruire della detrazione di imposta è l'esistenza di identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell' ICI ed il soggetto dimorante abitualmente nell'immobile, fatti salvi i casi espressamente previsti dal regolamento..
Si avverte che la fruizione del beneficio non cessa nel caso in cui il contribuente abbia concesso in affitto una parte della sua abitazione principale (risoluzione ministeriale 19 novembre 1993 protocollo 2/723).

L'ammontare dell'Ici annua deve essere rapportato, ovviamente, alla quota percentuale di titolarità e al periodo di possesso dell'immobile.

La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più soggetti passivi che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento. L'eventuale eccedenza di detrazione non si aggiunge a quella spettante al contribuente coabitante.

Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (articolo 1, comma 4-ter, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75). Il beneficio compete anche se l'unità immobiliare è concessa in uso gratuito a un familiare (in senso conforme, Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, risposta del 30 maggio 1994 protocollo 72504/94).
Si evidenzia, poi, che la detrazione di imposta compete anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Essa trova applicazione altresì per gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) relativamente ad ogni alloggio regolarmente assegnato. Il beneficio è stabilito in favore dell'Istituto nella sua veste di soggetto passivo ICI, per cui la detrazione compete solo per gli alloggi, regolarmente assegnati in locazione, per i quali obbligato al pagamento dell'imposta è unicamente l'Istituto stesso.
In presenza, invece, di allogi assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto, essendo obbligato al pagamento dell' ICI il locatario dell'immobile, la detrazione spetta al locatario stesso qualora destini l'alloggio assegnato, sul quale vanta un diritto reale di abitazione, ad abituale dimora.

3

RIDOTTA

4

Aliquota abitazione principale anziani o disabili- Legge 23 dicembre 1996 n. 662- art. 3- comma 56: per la prima unità immobiliare, avente le caratteristiche catastali da A/2 ad A/6, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, viene, pertanto, equiparata ad abitazione principale nella condizione che gli stessi acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa risulti non locata.

4

RIDOTTA

4

Abitazioni locate come abitazione principale- D.L. 8 agosto 1996, n. 437- art. 4- convertito con legge 556/96: unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale.

5

RIDOTTA

5

Alloggi non locati- legge 23 dicembre 1966 n. 662- art. 3- comma 53- punto 2):. Alloggi possedenti il requisito di unità per civile abitazione (cat. Da A/2 ad A/6), di proprietà di contribuenti residenti nel Comune.

6

RIDOTTA

3,50

Fabbricati inagibili ed inabitabili – legge 23 dicembre 1996, n. 662- art. 3- comma 55: fabbricati di fatto non utilizzabili. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

7

RIDOTTA

4

Fabbricati destinati alla vendita- legge 23 dicembre 1996, n. 662- art. 3- comma 55: relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di immobili. Tale riduzione per un periodo comunque non superiore a tre anni.

8

AGEVOLATA

4

Enti senza scopo di lucro- legge 23 dicembre 1996, n. 662- art. 3- comma 53- punto 2.

B)    Tabella delle detrazioni per abitazione principale:

NUMERO D’ORDINE

IMPORTO DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

AMBITO DI APPLICAZIONE

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE

1

€ 258,23

sino alla concorrenza dell’imposta dovuta per abitazione principale

DETRAZIONE  per fabbricato adibito ad abitazione principale .

La detrazione per l’unità abitativa  adibita ad abitazione principale viene stabilita anche in misura superiore ad € 258,23. La stessa va commisurata, comunque, sino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale.