DETERMINAZIONE SINDACALE N. 10 del 28.02.2005
Oggetto: Aliquota imposta ICI per l’anno 2005.
Il funzionario responsabile:
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per come sostituito dal comma 8 art. 27 della legge 21 dicembre 2001, n. 448, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale dell’Irpef di cui all’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Visto all’art. 12 del vigente regolamento ICI relativamente alle unità immobiliari equiparate ad abitazioni principali;
Che per l’anno 2004 le aliquote ICI sono state determinate nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali ed ad esse equiparate dall’art. 12 del vigente regolamento ICI, e nella misura del 6 per mille per gli altri immobili;
Visto il decreto legge del 30 dicembre 2004 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali;
Visto l’O.A.EE.LL.;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Si rimette il presente documento istruttorio e
P R O P O N E D I D E T E R M I N A R E
quanto in premessa fissando per l’anno 2005 le aliquote dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) istituita con D.L. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Per Il Funzionario Responsabile