Aliquote I.C.I. vigenti:

  • aliquota ordinaria 6,60 per mille.
  • Aliquota ridotta per le abitazioni principali: 5,00 per mille.
CHI DEVE PAGARE L’I.C.I.
L’applicazione del tributo è disciplinato dal D.L.vo 504/92 e successive modifiche e integrazioni. Presupposto dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, così come definito dall’art. 1 del D.L.vo n. 540/92 e successive modifiche e integrazioni.
FABBRICATI - AREE EDIDIFICABILI – TERRENI AGRICOLI
· Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
· Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perchè possa essere assentita l'edificazione, quali lottizzazione, rilasacio, nulla-osta, etc.. (tali aree nel Piano Regolatore Generale sono individuate con le lettere B – C – D). Il Comune, su richiesta del contribuente attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile ai fini dell'applicazione dell'imposta. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9.11.1963, n. 9 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchia e malattia, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
· Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art.2135 del codice civile. I terreni agricoli ricadenti nel territorio di Misilmeri sono esenti dall’I.C.I. (l’esenzione opera su tutto il territorio comunale) secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale per la fiscalità locale n. 9 del 14.06.1993, avente per oggetto: “l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).Decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992 – Esenzione di cui all’art. 7, lettera h – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.”
LE ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2007
- Con provvedimento del Sindaco n. 18 del 30.3.2006 sono state confermate per l’esercizio 2006 le aliquote e la detrazione per abitazione principale, prorogate anche per l'anno 2007 ai sensi dell'art.1 c. 169 della legge n. 296/2006 entrata in vigore il 01.01.2007
· Aliquota ridotta del 5 per mille si applica esclusivamente per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, soggetti passivi d’imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Misilmeri.
Resta in ogni caso la facoltà per il contribuente di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine del 30 giugno di ciascun anno ed in questo caso il contribuente dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune per l’anno in corso.