Aliquote I.C.I. vigenti:
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CHI DEVE PAGARE L’I.C.I.L’applicazione del tributo è disciplinato dal D.L.vo 504/92 e successive modifiche e integrazioni. Presupposto dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, così come definito dall’art. 1 del D.L.vo n. 540/92 e successive modifiche e integrazioni.
FABBRICATI - AREE EDIDIFICABILI – TERRENI AGRICOLI
· Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
· Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perchè possa essere assentita l'edificazione, quali lottizzazione, rilasacio, nulla-osta, etc.. (tali aree nel Piano Regolatore Generale sono individuate con le lettere B – C – D). Il Comune, su richiesta del contribuente attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile ai fini dell'applicazione dell'imposta. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9.11.1963, n. 9 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchia e malattia, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
· Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art.2135 del codice civile. I terreni agricoli ricadenti nel territorio di Misilmeri sono esenti dall’I.C.I. (l’esenzione opera su tutto il territorio comunale) secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale per la fiscalità locale n. 9 del 14.06.1993, avente per oggetto: “l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).Decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992 – Esenzione di cui all’art. 7, lettera h – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.”
LE ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2007
- Con provvedimento del Sindaco n. 18 del 30.3.2006 sono state confermate per l’esercizio 2006 le aliquote e la detrazione per abitazione principale, prorogate anche per l'anno 2007 ai sensi dell'art.1 c. 169 della legge n. 296/2006 entrata in vigore il 01.01.2007
· Aliquota ridotta del 5 per mille si applica esclusivamente per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, soggetti passivi d’imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Misilmeri.