DELIBERA C.C. N.19 DEL 09/05/2011 approva per l’anno 2011, le seguenti aliquote I.C.I.:
A. ESENZIONE per gli immobili, con esclusione di quelli di categoria A1, A8 e A9 , posseduti, a titolo di abitazione principale o assimilati, da soggetti residenti nel Comune di Lascari e dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizioni che l’immobile non risulti locato.-;
B. 6,00 per mille per gli immobili di categoria A1, A8 e A9 , posseduti, a titolo di abitazione principale o assimilati, da soggetti residenti nel Comune di Lascari e dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizioni che l’immobile non risulti locato.-; La detrazione di imposta è fissata in 129,11 Euro;
C. 6,00 per mille per aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale da soggetti passivi residenti e/o aventi sede legali nel Comune di Lascari;
D. 7,00 per mille per aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili posseduti da soggetti passivi non residenti e/o non aventi sede legali nel Comune di Lascari;
E. RIDUZIONE alla metà dell’imposta per i proprietari che eseguono nell’anno 2011 i seguenti interventi:
1) recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
2) recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
Tale riduzione è applicabile per tre anni.-
F. 4,00 per mille per gli immobili di categoria A1, A8 e A9 posseduti a titolo di abitazione principale da soggetti residenti nel Comune di Lascari con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili con invalidità pari al 100% ; La detrazione di imposta è fissata in 129,11 Euro;
G. 4,00 per mille per gli immobili invenduti soggetti ad alienazione da parte di imprese costruttrici.-
Tale aliquota è applicabile per tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.-
H. RIDUZIONE alla metà dell’imposta per l’istallazione,in unità diverse da quelle adibite ad abitazione principale, di impianti a fonte rinnovabile;
Tale aliquota è applicabile per tre anni per gli impianti termici solari e per cinque anni per
tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili dalla data di richiesta.-