COMUNE DI LASCARI
PROVINCIA DI PALERMO
 
 
 
 
 
 
Proposta di Deliberazione di Giunta
 

del Servizio Finanziario

 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO    2005
 
 
 
 
 
 
Allegato alla Deliberazione della Giunta Municipale 
N° 35   del 01/04/2005
 
 
 
 
 
 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 L. 142/1990

RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91

ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

 
 
 
Sulla proposta di deliberazione interamente riportata e presentata dal:
 
 
Servizio _FINANZIARIO_____________________
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Lascari, li _26/06/2002_

 
                                                        Il Responsabile dell’Area
economico-Finanziaria e Tributi
(rag. Giacomo D’Agostaro)
 
________________________________
 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: ___________________

Lascari, li _______________
 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario
                                                              (Rag. Giacomo D’Agostaro)
 
________________________________
 

 

 

 

 
 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 
   Premesso
-         che l'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili,  è stata istituita con il titolo I, del D.L.gs 30 dicembre 1992, n. 504 e dello stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
-         che l'art. 54 del D.Lgs.15 Dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.L.vo23 marzo 1998, n. 56 ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
-         che l'art.4, comma 1, del D.L.8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all'Ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
-         che l'art.1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero al patrimonio edilizio;
-         che l'art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";
-         che l’art. 16 comma 5 della legge 265/2000 stabile che i Comuni possono deliberare ulteriori soluzioni per le prime case per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti e disabili;
           
CONSIDERATO che la Giunta comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:
a)      nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b)      in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi,  sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
 
Che ai sensi dell’articolo 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n.448 il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei comuni è stabilito entro la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione che ai sensi dell’art. 151 del TURL e fissata al 31/12 di ciascun anno precedente all’esercizio finanziario;
 
Che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario  2005 fissato dapprima al 31/03/2005 dal D.L.  n.314 del 30/12/2004 è stato successivamente differito al 31/05/2004 con  D.L. 31/03/2005 n.44;
 
 
 
VISTA la Determinazione Sindacale  N.9 del 19/04/2004 con la quale vengono determinate per l’anno 2004 le tariffe per l’I.C.I.;
 
VISTA la legge regionale n.30  che recepisce  la legge  265/99 non modificando la competenza  dei Consigli e delle Giunte, in ordine alla determinazione delle tariffe;
 
Visto l’art.38 dello Statuto del Comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/05/2004 che attribuisce alla Giunta Municipale la competenza in materia di variazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale;
 
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
 
VISTO lo statuto comunale;
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
 
VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
 

PROPONE

 
Di confermare, per l’anno 2005, le seguenti aliquote I.C.I.:
 
A)4,50 per mille per gli immobili posseduti, a titolo di abitazione principale, da soggetti residenti nel Comune di Lascari e detrazione di imposta fissata in 129,11 Euro;
B)6,00 per mille per aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale da soggetti passivi residenti nel Comune di Lascari;
C)7,00per mille per aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili posseduti da soggetti passivi che non risiedono nel Comune di Lascari;
D)3,00 per mille per i proprietari che eseguono nell’anno 2004 i seguenti interventi:
1)recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
2)recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
Tale aliquota è applicabile per tre anni.
E)4,00 per mille per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale da soggetti residenti nel Comune di Lascari con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili;
 
2°) - Di confermare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale dell’imposta;
 
3°) – Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Tributi di adempiere alla pubblicazione del dispositivo della determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art.58 D.L.vo n°446/1997.
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi, Rag. G. D’Agostaro ad oggetto “Determinazione ALIQUOTE I.C.I. Anno 2005” e ritenutala meritevole di approvazione;
 
Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale;
 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
 
Vista la L.R. n° 48/91, così come modificata ed integrata con L.R. n° 30/2000;
 
Visto il parere favorevole espresso in linea ordine alla sopracitata legge;
 
Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata e seduta;
 
D E L I B E R A
 
 1°) – Di approvare la proposta formulata dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi, Rag. G. D’Agostaro, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.