Proposta di deliberazione avente per oggetto: “Determinazione misura aliquota ICI per l’anno 2008”.

 

 

 

 

Visto l’art. 172, comma 1 – lettera e) del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 in base al quale costituiscono allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007 con il quale viene differito al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto l’art. 1, comma 156, della legge 270 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà dell’adozione della deliberazione dell’aliquota e dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, avente per oggetto: “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

 

Visto, il 2° comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92, il quale testualmente recita: “l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 25, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n.144, e successive modificazioni”;

 

Visto, il comma 2 bis dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inserito dall’art. 1, comma 5, della legge finanziaria 24 dicembre 2007 n. 244, che testualmente recita: “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

 

Visto, inoltre, il comma 2 ter dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inserito dall’art. 1, comma 5, della legge finanziaria 24 dicembre 2007 n. 244, che testualmente recita: “L’ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”;

 

Considerato che si rende necessario provvedere ad aumentare l'aliquota ICI dall’anno 2008 dal cinque al sei per mille ed a confermare la detrazione per l’abitazione principale nella misura di €  103,29;

 

Visto il vigente O.A.EE.LL.;

 

Per i motivi in premessa citati;

 

PROPONE

 

·        Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (ICI), per l'anno 2008, da applicare in questo Comune, nella misura unica del 6 per mille;

 

·        Di determinare la detrazione per l’abitazione principale (ICI), per l’anno 2008, da applicare in questo Comune, nella misura di €  103,29;

 

·        Di determinare l’ulteriore detrazione per l’abitazione principale (ICI) per l’anno 2008, da applicare in questo Comune, nella misura dell’1,33 per mille della base imponibile;

 

·        Di dare atto che l’ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

 

 

 

IL SINDACO

     (Vincenzo Martorana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Comunale

 

 

-          Vista la superiore proposta di deliberazione;

 

-          Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000;

 

-          Visto il vigente O.A.EE.LL.;

 

-          Con voti n. 7 favorevoli su n. 7 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta;

 

DELIBERA

 

1.      Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (ICI), per l'anno 2008, da applicare in questo Comune, nella misura unica del 5 per mille;

 

2.      Di determinare la detrazione per l’abitazione principale (ICI), per l’anno 2008, da applicare in questo Comune, nella misura di €  103,29;

 

3.      Di determinare l’ulteriore detrazione per l’abitazione principale (ICI) per l’anno 2008, da applicare in questo Comune, nella misura dell’1,33 per mille della base imponibile;

 

4.      Di dare atto che l’ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

5.      Con voti favorevoli n. 7 su n. 7 consiglieri presenti e votanti, dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, a tutti gli effetti di legge, stante la necessità e l’urgenza di provvedere agli atti consequenziali.