Deliberazione del Commissario Regionale N. 12 del 28/01/2005, esecutiva.
Oggetto: Determinazione misura aliquota ICI per l’anno 2005.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto l’art. 54 del D. L.vo n. 446/97 in base al quale i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente al bilancio di previsione;
Visto l’art. 172, comma I – lettera e) del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 in base al quale costituiscono allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 dicembre 2004 con il quale viene differito al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005;
Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, avente per oggetto: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto, inoltre, il 2° comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92, il quale testualmente recita: "l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 25, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n.144, e successive modificazioni";
Visto l’art. 58 del decreto legislativo n. 446/97 che ha apportato modifiche al capo 1 del D. L.vo n. 504/92 concernente l’imposta comunale sugli immobili;
Considerato che le esigenze di bilancio impongono una conferma dell'aliquota ICI in vigore in questo Comune nell’anno 2005 e della detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,29;
Visto il vigente O.A.EE.LL.;
Per i motivi in premessa citati;
PROPONE
Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (ICI), per l'anno 2005, da applicare in questo Comune, nella misura unica del cinque per mille;
Di determinare la detrazione per l’abitazione principale (ICI), per l’anno 2005, da applicare in questo Comune, nella misura di € 103,29.
IL COMMISSARIO REGIONALE
- Vista la superiore proposta di deliberazione;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lvo. N. 267/2000;
- Visto il vigente O.A.EE.LL.;
- Avvalendosi dei poteri conferitegli dall’art. 14 della L.R. 30/2000, con le attribuzione della Giunta Municipale;
DELIBERA
ICI 2005