PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

 

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili.

Approvazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2011 – Conferma.

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili;

 

VISTO il  Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 in data 28/12/1998, esecutiva ai sensi di Legge, e successive modificazioni ed integrazioni, dal 01/01/1999;

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

 

VISTO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 ( Finanziaria 2007 ) il quale dispone che “ Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ Gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “;

 

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 16/03/2011 è stato prorogato al 30/06/2011 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2011;

 

RICHIAMATO  altresì l’art. 1 del Decreto Legge 27/05/2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008, n. 126, il quale:

 

a)      Al comma 1 esonera completamente dal pagamento dell’imposta a partire dall’anno 2008 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

 

b)      Ai commi 2 e 3 estende il beneficio dell’agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale in base al regolamento o Delibera comunale, nonché alle unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e alle unità immobiliari appartenenti a coniugi separati non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

VISTA  la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12/DF in data 05/06/2008;

 

DATO ATTO che sulla base del vigente Regolamento Comunale n. 131 in data 28/12/1998, il Comune ha assimilato all’abitazione principale:

a)      L’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta (art. 59, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446), (ascendenti e discendenti fino al III grado )

b)      L’unità immobiliare di anziani e disabili residenti in Istituti di ricovero permanente ( art. 3, comma 56, Legge 23/12/1996, n. 662 );

c)      L’unità immobiliare non locata di italiani residenti all’estero ( art. 1, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 16/1993);

d)      Pertinenze dell’abitazione principale, accatastate nelle categorie C06 (art. 59, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 ), a condizione che facciano parte della stessa struttura;

e)      Pertinenze dell’abitazione principale, accatastate nelle categorie C02 (art. 59, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 ), a condizione che facciano parte della stessa struttura, come Deliberato nella seduta del Consiglio Comunale del 27/05/2009 e approvato con Delibera n° 62 C.C.;

 

VISTO  l’art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27/05/2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24/07/2008, n. 126, il quale testualmente  recita:

-          Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con Legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 174, della legge 30/12/2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di Bilancio di Previsione presentato dall’organo esecutivo all’organo consiliare per l’approvazione nei termini fissati ai sensi dell’art. 174 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669,670,671,672,691,692,e 693 dell’articolo 1 della legge 27/12/2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 14/01/1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’art. 3, comma 65, della legge 24/12/2007, n. 244, nonché alla Sezione delle Autonomie.

 

RICHIAMATO  inoltre l’art.77-bis, comma 30, del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6/08/2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da Legge dello Stato disposta dall’art. 1, comma 7, del decreto legge 27/05/2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

PRESO ATTO  quindi che, l’art. 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008 vieta a partire dall’esercizio 2009 e fino a tutto il 2011,  l’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, fatta eccezione per gli aumenti e le maggiorazioni già deliberate ed inserite nello schema di Bilancio di previsione ( annuale e pluriennale) approvato nei termini di Legge per l’esercizio 2008 e quelle relative alla TARSU/TIA;

 

PRESO ATTO, inoltre, che l’articolo 1, comma 123 Legga 13 Dicembre 2010, n° 220 ha confermato, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, della addizionali, della aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, di cui al comma 7 dell’articolo 1 del Decreto Legge 27 Maggio 2008, n° 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Luglio 2008, n° 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell’articolo 14 del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n° 122;

 

VISTA la Delibera del C.C. n° 60 del 13/07/2010 avente per oggetto: “Conferma aliquote ICI per l’anno 2010”;

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, determinando per l’anno 2011 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili:

 

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE                            5%

( PER LE SOLE Categorie A/1, A/8, e A/9 )

 

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                                 7%

 

AREE EDIFICABILI DETERMINATE AL 1^GENNAIO 2003                       7%

 

TERRENI AGRICOLI                                                                                         5%

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                     € 103,29

( per le sole Categorie A/1, A/8 e A/9 )

 

RICHIAMATO  l’art.6, comma 1, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale demanda al Consiglio Comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 in data 28/12/1998, e successive modificazioni ed integrazioni dal 01/01/1999;

 

 

 

PROPONE

    

 

Di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011:

 

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                            5%

(per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)

 

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                                                 7%

 

AREE EDIFICABILI DETERMINATE AL 1° GENNAIO 2003                                     7%

 

TERRENI AGRICOLI                                                                                                         5%

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                                     € 103,29

( per le sole categorie A/1, A/8 e A/9 )