La Giunta Municipale con Deliberazione n° 161 del 27/12/2006 ha approvato le tariffe I.C.I. riguardante l’anno 2007 nel modo sotto elencato:
1) Aliquota I.C.I. ridotta al 4,00‰ (quattro per mille) nei seguenti casi:
- Fabbricati costruiti dalle imprese e destinate alla vendita e non venduti per un periodo non superiore ai tre anni e a condizione che non siano locati, che rappresentino rimanenze di magazzino.
Restano escluse dalle agevolazioni le società immobiliari che hanno per scopo l’acquisto e la vendita di immobili.
2) Aliquota al 5,00‰ (cinque per mille) nei seguenti casi:
- Abitazione principale del soggetto passivo adibita ad abitazione principale;
- Abitazione utilizzatala soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- Alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari;
Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari; (ascendente e discendente fino al 3° grado di parentela)
Condizioni: a) comunicazione all’Ufficio Tributi a mezzo di atto notorio entro il 31/05/2005;
b) non spetta la detrazione per abitazione principale;
- Pertinenze (sono considerate parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze ancorché iscritte in catasto a condizione che facciano parte della stessa struttura e fino al numero di due pertinenze), limitatamente alle sole pertinenze catastale alla categoria C06;
- La detrazione per l’abitazione principale viene confermata in € 103,29 (£. 200.000);
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o d’usufrutto da soggetto anziano (di età superiore ai 75 anni) o disabile al 100%, anche se ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che:
a) l’immobile non risulti locato;
b) che la sola fonte di reddito viene data dalla sola pensione sociale;
c) che sia possessore della sola abitazione adibita ad abitazione principale;
- il privilegio viene esteso anche ai titolari di abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, adibita ad abitazione principale, genitore di persona disabile al 100%;
- la detrazione in questi casi viene proposta fino alla concorrenza dell’imposta e, comunque, non superiore ad € 258,23 ( £. 500.000);
- Terreni agricoli.
3) Aliquota al 7‰ (sette per mille) applicata nei seguenti casi:
- Immobili diversi dalle abitazioni principali;
- Immobili in aggiunta alle abitazioni principali;
- Alloggi non locati;
- Alloggi che non sono previsti nei casi sopra esposti;
- Aree edificabili.
4) Alloggi inagibili o inabitabili 4‰ (quattro per mille) riducibile al 2‰ (due per mille)
- Il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione a metà dell’imposta I.C.I. prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili può scegliere fra due procedure alternative:
- di chiedere una perizia all’U.T.C. con spese a carico del richiedente, in questo caso il richiedente dovrà allegare le certificazione dell’Ufficio oltre alla dichiarazione I.C.I. relativa all’anno successivo;
- presentare all’Ufficio Tributi del Comune una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità, va precisato che l’Ente impositore in sede di controllo ha la facoltà di contestare, dietro accertamento, l’esattezza delle affermazioni della parte, per evitare la procedura per il recupero delle somme versate in meno;
- Interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero d’immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici