COMUNE DI FICARAZZI
PROVINCIA DI PALERMO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 15 DEL 10/02/2005
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA I.C.I. ANNO 2005
L’anno 2005 il giorno 10 di Febbraio alle ore 13,00 nella sala delle Adunanze Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di Legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Cannizzaro Giuseppe nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
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PRESENTI |
ASSENTI |
CANNIZZARO GIUSEPPE |
X |
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MARTORANA STEFANO |
X |
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LANZA ROBERTO |
X |
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BISCONTI SALVATORE |
X |
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CRISAFULLI MARIA LAURA |
X |
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MARTORANA PAOLO F.SCO |
X |
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CONTRO’ MARIO
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X |
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Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Anna Genova.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato
LA GIUNTA
VISTO che, ai sensi dell’art. 53 della legge 08/06/1990, n° 142 L.R.
n° 48/91, e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, PARERE favorevole
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, PARERE favorevole
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta, allegato sub “A” proveniente dall’Ufficio Tributi avente per oggetto: “Approvazione tariffa I.C.I. anno 2005”;
VISTO che la stessa è dotata dei pareri previsti dalla Legge 142/90,
come recepita dalla L.R. n° 48/91 e L.R. n° 30/2000;
AD’UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare la tariffa I.C.I. 2005 come in proposta che allegata sub A) forma parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. Demandare all’Ufficio competente gli adempimenti consequenziali inerenti il presente Atto.
Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giuseppe Cannizzaro
L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Martorana Stefano F.to Dott.ssa Anna Genova
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE TARIFFA I.C.I. ANNO 2005
Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, Rag. Ignazio Martorana
VISTO la Legge 23/10/92 n. 421, contenente la delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il D.Lgs. 30/12/92 n. 504 e s.m. con il quale viene istituita l'imposta I.C.I. ed i criteri di applicazione;
VISTO l'art. 4 del D.L 8/8/96, n. 437, convertito con modificazioni con Legge 24/10/1996, n. 556;
VISTO il D.Lgs. n. 446/97;
VISTA la Legge 27/12/1997 n. 449;
DATO atto che per l'anno 2005 il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta è fissato al 31/03/2005;
DATO inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta:
1) l'aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;
2) l'aliquota deve essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
3) La detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in Euro 103,29 (£. 200.000);
4) L'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l'importo della detrazione di Euro 103,29 (£. 200.000) può essere elevato nei suoi confronti fino a Euro 258,23 (£.500.000), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
5) Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 (£. 500.000); in tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
6) I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7) I Comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolate è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
8) I Comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4 per 1000, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall’art. 2 , comma 3, della Legge 3/12/98, n. 431 (contratti tipo), possono inoltre, se identificati tra i comuni di cui all’art. 1 del D.L. 30/12/88, n. 551, convertito con modificazioni, dalla Legge 21/02/89, n. 61 (comuni ad alta densità abitativa), prevedere una aliquota anche superiore al 7 per 1000, non oltre il 9 per 1000, per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta I.C.I. art. 52 e 59
D.Lgs. 15/12/97, n. 446, approvato dal C.C. in data 28/12/1998;
VISTO le modifiche introdotte dalla Legge 662/96 (collegato alla Finanziaria 1997), che a parte la revisione degli estimi catastali, sono stati infatti interamente iscritti due articoli fondamentali come l'art. 6 e l'art. 8 del D.Lgs. 504/92 e s.m., che si occupano rispettivamente delle aliquote I.C.I. e delle detrazioni e riduzioni;
DATO atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della Legge 662/96 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi domenicali sono rivalutati del 25% ai fini I.C.I.;
Richiamata la precedente deliberazione n. 25 del 04/03/2004 con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2004:
1) ALIQUOTA I.C.I. RIDOTTA AL 4 PER MILLE NEI SEGUENTI CASI:
· abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano (di età superiore ai 75 anni) o disabile anche se ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e che la sola fonte di reddito viene data dalla sola pensione sociale;
· il privilegio viene esteso anche ai titolari di abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, adibita ad abitazione principale, genitore di persona disabile convivente;
· la detrazione per questi casi viene proposta fino alla concorrenza dell’imposta e comunque non superiore a Euro 258,23 (£. 500.000);
2) ALIQUOTA AL 5 PER MILLE NEI SEGUENTI CASI:
· Abitazione di proprietà del soggetto passivo adibita ad abitazione principale;
· Abitazione utilizzata da soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
· Alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo case popolari;
· Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (ascendente e discendente fino al 3°) – condizioni: a) comunicazione all’Ufficio Tributi a mezzo Atto Notorio entro il 31/05/2004, b) non spetta la detrazione per abitazione principale;
· Fabbricati costruiti dalle imprese e destinate alla vendita e non venduti per un periodo non superiore ai tre anni e a condizione che non siano locati, che rappresentino rimanenze di magazzino. Restano escluse dalle agevolazioni le società immobiliari che hanno per scopo l’acquisto e la vendita di immobili;
· Pertinenze (sono considerati parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze ancorché iscritte in catasto a condizione che facciano parte della stessa struttura e fino al numero di due pertinenze), limitatamente alle sole pertinenze catastate categoria C6;
· La detrazione per abitazione principale viene confermata in Euro 103,29 (£.200.000).
3) ALIQUOTA AL 7 PER MILLE APPLICATA NEI SEGUENTI CASI:
· Immobili diversi dalle abitazioni principali;
· Immobili in aggiunta alle abitazioni principali;
· Alloggi non locati;
· Alloggi che non sono previsti nei casi sopra esposti;
· Aree edificabili.
4) ALLOGGI INAGIBILI O INABITABILI 4 PER MILLE RIDUCIBILE AL 2 PER MILLE
1 Il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione a metà dell’imposta I.C.I. prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili può scegliere fra due procedure alternative:
· di chiedere una perizia all’U.T.C. con spese a carico del richiedente, in questo caso il richiedente dovrà allegare la certificazione dell’Ufficio oltre alla dichiarazione I.C.I. relativa all’anno successivo;
· presentare all’Ufficio Tributi del Comune una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante lo stato di inagibilità o inabilità, va precisato che l’Ente impositore in sede di controllo ha la facoltà di contestare, dietro accertamento, l’esattezza delle affermazioni della parte, per evitare la procedura per il recupero delle somme versate in meno;
2 Interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero d’immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici.
5) ESENZIONE
I terreni agricoli sono esenti dall’I.C.I.
P r o p o n e
Alla G.M.; alla luce di quanto detto in narrativa di adottare atto deliberativo per approvare la tariffa I.C.I. per l’anno 2005, come segue:
1) ALIQUOTA I.C.I. RIDOTTA AL 4 PER MILLE NEI SEGUENTI CASI:
· abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano (di età superiore ai 75 anni) o disabile al 100% anche se ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che:- a) l’immobile non risulti locato, b) che la sola fonte di reddito viene data dalla sola pensione sociale, c) che sia possessore della sola abitazione adibita ad abitazione principale;
· il privilegio viene esteso anche ai titolari di abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, adibita ad abitazione principale, genitore di persona disabile al 100% convivente;
· la detrazione per questi casi viene proposta fino alla concorrenza dell’imposta e comunque non superiore a Euro 258,23 (£. 500.000);
2) ALIQUOTA AL 5 PER MILLE NEI SEGUENTI CASI:
· Abitazione di proprietà del soggetto passivo adibita ad abitazione principale;
· Abitazione utilizzata da soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
· Alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo case popolari;
· Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (ascendente e discendente fino al 3°) – condizioni: a) comunicazione all’Ufficio Tributi a mezzo Atto Notorio entro il 31/05/2005, b) non spetta la detrazione per abitazione principale;
· Fabbricati costruiti dalle imprese e destinate alla vendita e non venduti per un periodo non superiore ai tre anni e a condizione che non siano locati, che rappresentino rimanenze di magazzino. Restano escluse dalle agevolazioni le società immobiliari che hanno per scopo l’acquisto e la vendita di immobili;
· Pertinenze (sono considerati parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze ancorché iscritte in catasto a condizione che facciano parte della stessa struttura e fino al numero di due pertinenze), limitatamente alle sole pertinenze catastate categoria C6;
· La detrazione per abitazione principale viene confermata in Euro 103,29 (£.200.000).
3) ALIQUOTA AL 7 PER MILLE APPLICATA NEI SEGUENTI CASI:
· Immobili diversi dalle abitazioni principali;
· Immobili in aggiunta alle abitazioni principali;
· Alloggi non locati;
· Alloggi che non sono previsti nei casi sopra esposti;
· Aree edificabili.
4) ALLOGGI INAGIBILI O INABITABILI 4 PER MILLE RIDUCIBILE AL 2 PER MILLE
1 Il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione a metà dell’imposta I.C.I. prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili può scegliere fra due procedure alternative:
· di chiedere una perizia all’U.T.C. con spese a carico del richiedente, in questo caso il richiedente dovrà allegare la certificazione dell’Ufficio oltre alla dichiarazione I.C.I. relativa all’anno successivo;
· presentare all’Ufficio Tributi del Comune una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante lo stato di inagibilità o inabilità, va precisato che l’Ente impositore in sede di controllo ha la facoltà di contestare, dietro accertamento, l’esattezza delle affermazioni della parte, per evitare la procedura per il recupero delle somme versate in meno;
2 Interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero d’immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici.
5) ESENZIONE
I terreni agricoli sono esenti dall’I.C.I.
Il Funzionario Responsabile
F.to Rag. Ignazio Martorana