DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SU PROPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:
“Determinazione aliquote imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2008”
Relazione
Con la deliberazione della Giunta Municipale n. 83 del 29 aprile 2006 erano state determinate le aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2006. In assenza di ulteriore provvedimento dette aliquote sono rimaste valide anche per l’anno 2007. Le aliquote sono le seguenti: 5 per mille per le aree fabbricabili; 4,5 per mille per le abitazioni principali; 6 per mille per gli altri fabbricati. Inoltre, era stata determinata in € 103,29 la detrazione per le abitazioni principali.
L’imposta comunale sugli immobili è la più significativa entrata propria a fiscalità generale che consente all’Ente di contribuire ad assicurare il pareggio economico-finanziario del bilancio di previsione.
Per l’anno 2008, l’Amministrazione comunale prevede di dover sostenere maggiore spesa di parte corrente, non compensata da maggiori trasferimenti. Da ciò discende la necessità di aumentare le entrate proprie e, pertanto, propone di modificare l’aliquota in vigore per talune tipologie di fabbricati, prevedendo due ulteriori fattispecie: i fabbricati non locati né dati in comodato a terzi e quelli di residenza secondaria possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale dal contribuente che non ha la residenza anagrafica nel Comune di Castelbuono.
L’Amministrazione comunale, applicando un’aliquota diversa da quella vigente per i predetti due casi, ritiene, nel primo caso, di dovere incentivare i proprietari di fabbricati a disposizione a darle in locazione adottando così uno strumento fiscale per favorire l’incremento dell’offerta sul mercato delle locazioni e, nel secondo caso, di chiedere un ulteriore contributo a quanti amano trascorrere le proprie vacanze nel nostro paese e ci onorano della loro periodica presenza, al fine di contribuire ad offrire loro, sempre più, migliori servizi fruibili nel periodo di permanenza nel nostro paese.
Per quanto sopra, l’Amministrazione comunale propone di determinare nella misura del 7 per mille l’aliquota da assoggettare nei due casi superiormente indicati, fermo restando le altre aliquote in atto in vigore. L’applicazione della predetta aliquota per le abitazioni secondarie dei non residenti dovrebbe interessare, secondo una stima operata tenuto conto dei dati a disposizione, 1267 immobili per un gettito aggiuntivo di circa 25.000 euro, per una incidenza annua per ciascun immobile di circa 20 euro. Mentre, in atto, non è possibile stimare quanto possa essere il gettito aggiuntivo per i fabbricati non locati.
Il proponente
Vista la legge n. 142 del 1990, come recepita nell’ordinamento regionale siciliano con la legge regionale n. 48 del 1991 e successive modifiche, nella parte in cui disciplina le attribuzioni al Consiglio comunale;
Visto l’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone la competenza del Consiglio comunale per l’approvazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili;
Visto in particolare l’articolo 6, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 504, il quale dispone che “L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; …”
Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. …”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2007 che ha stabilito al 31 marzo 2008 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2008;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 20 marzo 2008 che ha stabilito al 31 maggio 2008 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2008;
Visto il regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 30 marzo 2000, che all’articolo 11 tratta degli alloggi non locati e delle residenze secondarie;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 83 del 29 aprile 2006 che aveva stabilito per l’anno 2006 le aliquote d’imposta e che queste sono state prorogate anche per l’anno 2007 in virtù dell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 169, della predetta legge n. 296 del 2006;
Ritenuto per le motivazioni di cui alla superiore relazione che qui s’intendono riprodotte di mantenere invariate per l’anno 2008 le aliquota relative alle aree fabbricabili, alle abitazioni principali, agli altri fabbricati locati ed alle abitazioni destinate a residenza secondaria per gli iscritti nei registri anagrafici del Comune;
Propone di deliberare
1. di determinare per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nelle seguenti misure:
a) aliquota del 5 per mille per le aree fabbricabili;
b) aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali e relativa pertinenza, nonché per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e/o collaterale di cui all'articolo 10 del regolamento;
c) aliquota del 6 per mille per gli altri fabbricati, con esclusione delle unità immobiliari di cui alle successive lettere;
d) aliquota del 7 per mille per i fabbricati di categoria A, aggiuntivi all'abitazione principale e ad una abitazione secondaria, nonché per quelli di categoria B, C e D, per i quali non risultino registrati contratti di locazione;
e) aliquota del 7 per mille per le abitazioni destinate a residenza secondaria dei proprietari o titolari di altro diritto reale non iscritti nei registri anagrafici del Comune;
2. di confermare nella misura di € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale, fermo restando l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile ICI, disposta con l’articolo 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 504 del 1992.
IL PROPONENTE
Assessore Giuseppe Fiasconaro
Il Consiglio comunale
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
con voti a
Delibera
1. di determinare per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nelle seguenti misure:
a) aliquota del 5 per mille per le aree fabbricabili;
b) aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali e relativa pertinenza, nonché per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e/o collaterale di cui all'articolo 10 del regolamento;
c) aliquota del 6 per mille per gli altri fabbricati direttamente utilizzati dai proprietari o titolari di altro diritto reale, con esclusione delle unità immobiliari di cui alle successive lettere;
d) aliquota del 7 per mille per i fabbricati di categoria A, aggiuntivi all'abitazione principale e ad una abitazione secondaria, nonché per quelli di categoria B, C e D, per i quali non risultino registrati contratti di locazione;
e) aliquota del 7 per mille per le abitazioni destinate a residenza secondaria dei proprietari o titolari di altro diritto reale non iscritti nei registri anagrafici del Comune;
2. di confermare nella misura di € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale, fermo restando l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile ICI, disposta con l’articolo 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 504 del 1992.
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COMUNE DI CASTELBUONO PROVINCIA DI PALERMO | |
C.A.P. 90013 |
C.F. 00310810825 |
Dispositivo della deliberazione consiliare n. 18 dell’11 aprile 2008 di determinazione delle aliquote I.C.I. 2008
1. di determinare per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nelle seguenti misure:
a) aliquota del 5 per mille per le aree fabbricabili;
b) aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali e relativa pertinenza, nonché per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e/o collaterale di cui all'articolo 10 del regolamento;
c) aliquota del 6 per mille per gli altri fabbricati direttamente utilizzati dai proprietari o titolari di altro diritto reale, con esclusione delle unità immobiliari di cui alle successive lettere;
d) aliquota del 7 per mille per i fabbricati di categoria A, aggiuntivi all'abitazione principale e ad una abitazione secondaria, nonché per quelli di categoria B, C e D, per i quali non risultino registrati contratti di locazione;
e) aliquota del 7 per mille per le abitazioni destinate a residenza secondaria dei proprietari o titolari di altro diritto reale non iscritti nei registri anagrafici del Comune;
2. di confermare nella misura di € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale, fermo restando l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile ICI, disposta con l’articolo 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 504 del 1992.