Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi , in esecuzione dell'indirizzo  dato dall'Amministrazione Comunale - propone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

 

            Determinazione aliquote, e detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili anno 2010 –

 

VISTO l’articolo 42 del T.u. degli enti locali D.lgs 267/200, che disciplina le attribuzioni dei Consigli Comunali e che , al comma 2, lettera f) prevede la competenza del Consiglio, per quanto riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione delle relative aliquote;

VISTO il Titolo I , Capo I , del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 , come successivamente integrato e modificato , stabilisce la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;

PREMESSO che :

·         il Titolo I, Capo I, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;

·         l’art. 6, comma 1, del citato D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, c. 156, L. 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita:

“1. L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.“

·         l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e dall'art. 54 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita:

“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.

      1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.“

·         l’art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, integrando senza abrogarla una precedente disposizione recata dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 2001 – finanziaria 2002 - , ha ribadito che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe di tributi locali è stabilito  : “ entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione” , con validità dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento;

·         l’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha aggiunto una ulteriore disposizione all’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilendo che con decreto ministeriale è definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi;

·         l’art. 1, comma 1, lett. u), dello stesso D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 58 del richiamato D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prescriveva la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili;

·         la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003 ha stabilito le nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO l’art. 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93 nella Legge del 24/07/2008 n. 126 che ha stabilito l’esenzione del pagamento dell’ICI per la prima casa , eccezion fatta per gli immobili di categoria catastale A1,A8E A9;

 

VISTO l’art. 3 commi 53,54 55 e 56 e seguenti della l. N° 662/1996 e l’art. 58 del D. Lgs. 15.12.1997 n° 446 di variazione del suddetto Decreto legislativo , nonché il D. Lgs. 1.04.1998, n° 137

 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 19/02/1999,  esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del citato D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

CHE  le norme che permettono agli enti locali l’applicazione di aliquote ridotte o agevolate;

 

RICORDATO che questo Ente per il 2009 con deliberazione  di C.C. N. 4 del 06/02/2009, esecutiva , ha deliberato:

·        di determinare , con riferimento all’esercizio finanziario 2009, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

1.      Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4 % (quattro per mille)

2.      Altre unità immobiliari 4,5% ( quattrovirgolacinque per mille)

3.      Aree fabbricabili  4,5% ( quattrovirgolacinque per mille)

·        di determinare, altresì, per l’anno 2009, la detrazione per l’abitazione principale in € 129,11

 

Convenuta l’opportunità di confermare, anche per il 2010 i provvedimenti già adottati per il 2009 per le seguenti ragioni;

·        il finanziamento dei programmi e dei progetti specificati nella relazione revisionale e programmatica, da approvare congiuntamente al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010

·        il mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività;

·        il raggiungimento dell’equilibrio economico- finanziario di bilancio;

imposta comunale sugli immobili per gli altri fabbricati  4,5 per mille;

 

DARE ATTO che i Responsabili del Servizio, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000;

 

VISTI:

·         il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

·         il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

·         la Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

·         la Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

·         il D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506;

·         il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

·         la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

·         la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

·         la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

·         la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003;

·         il vigente Regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili;

·         il vigente Regolamento di contabilità;

·         lo Statuto dell’Ente.

 

 

PROPONE

 

1.      DI DETERMINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2010, le aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

1) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4 % (quattro per mille)

         2) Altre unità immobiliari 4,5% (quattrovirgolacinque per mille);

         3) Aree fabbricabili 4,5% (quattrovirgolacinque per mille);

 

2.      DI DETERMINARE, altresì, per l’anno 2010, la detrazione per l'abitazione principale in € 129,11

3.      DI DARE ATTO che il presente provvedimento assicura l’equilibrio economico dell’ Ente e che , in particolare, la previsione d’entrata che sarà iscritta nel Bilancio, trascinando le somme da incassare a titolo di accertamento, per il 2010 sarà pari ad € 221.000,00 risorsa  1010110 e che è prevista inoltre l’entrata quale trasferimento dello stato per compensare il mancato introito sulla prima casa;

4.      DI DARE ATTO che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 allegata al Bilancio preventivo 2010.

5.      DI PUBBLICARE, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003.

6.      DI DISPORRE che l’ufficio tributi comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.

7.      .DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza[1].

 

 

IL PROPONENTE

Rag. Bruno CAMINITI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE   DI   REGOLARITA’  TECNICA E CONTABILE

 

            Visto l’art. 12 della Legge n. 30 del 23.12.2000;

            Esaminata la deliberazione sopra citata;

 

ESPRIME  PARERE  FAVOREVOLE

 

            In ordine alla regolarità tecnica e contabile .

           

Caltavuturo lì 16/12/2009

                                 

 

 

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                         Rag. Buno CAMINITI



[1]