Estratto della deliberazione n. 120 del 15.05.2006

…omissis…

1. Confermare, per l’anno 2006, le seguenti aliquote per il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili:

A)        Aliquota principale 6,50 per mille da applicare:

·         Alle aree edificabili,

·         Ai fabbricati diversi dall’abitazione principale,

·         Agli alloggi non locati;

B)        Aliquota ridotta 5,00 per mille da applicare:

·         all’abitazione principale, secondo le disposizioni contenute nell’art.13 del regolamento comunale sull’ICI che si riporta in calce al dispositivo del presente provvedimento:

2.      Confermare l’importo della detrazione per l’abitazione principale come segue:

Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza del suo importo, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno nel quale si protrae la destinazione.

Tale detrazione viene aumentata a Euro 154,94 in presenza di persone di età superiore ad anni 65 possessori di reddito secondo il limite previsto dalla legge n. 448/01, comprovato con attestazione ISEE ai sensi del D.L. 31.3.98 n. 109 come modificato dal D.L. 3.5.02 n. 130.

…omissis…

 

Estratto regolamento ICI:

“Art.13 - Abitazione principale

  1. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, dimora abitualmente con i familiari, in conformità delle risultanze anagrafiche.
  2. Sono equiparate alle abitazioni principali:

         *  le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

  *  gli alloggi regolarmente assegnati dagli II.AA.CC.PP.;

  * le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscano la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate.

  * le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale, a condizione che non risultino locate;

  * le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale ancorché possedute da persone fisiche conviventi con il titolare dell’abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2, C6, C7, ancorché ubicate in edifici separati dall’abitazione principale.

 

            Inoltre, l’aliquota ridotta (5‰ e senza detrazione), si applica agli immobili locati con regolare contratto d’affitto e utilizzati come abitazione principale dal locatario. Ugualmente si applica alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 2º grado e utilizzate come abitazione principale. Tale beneficio decorre dall’anno in cui si verifica la concessione che deve essere comprovata dal contratto di comodato gratuito regolarmente registrato.

 

Il Responsabile del procedimento                                                                il Dirigente del settore

f.to:   D.co Spanò                                                                                         f.to:   Ten.Col. G. Scalici