ESTRATTO DELIBERAZIONE N.64 DEL 18.03.2005

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          Propone il seguente provvedimento:

 

  1. Determinare, per l’anno 2005, le seguenti aliquote per il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili:

A)            Aliquota principale 6,50 per mille da applicare:

· Alle aree edificabili,

· Ai fabbricati diversi dall’abitazione principale,

· Agli alloggi non locati;

B)            Aliquota ridotta 5,00 per mille da applicare:

· all’abitazione principale, secondo le disposizioni contenute nell’art.13 del regolamento comunale sull’ICI che si riporta di seguito:

“Art.13 - Abitazione principale

1.    Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, dimora abitualmente con i familiari, in conformità delle risultanze anagrafiche.

2.    Sono equiparate alle abitazioni principali:

a)   le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

b)  gli alloggi regolarmente assegnati dagli II.AA.CC.PP.;

c)   le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscano la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate.

d)  le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale, a condizione che non risultino locate;

e)   le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale ancorché possedute da persone fisiche conviventi con il titolare dell’abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2, C6, C7, ancorché ubicate in edifici separati dall’abitazione principale;

Sono, altresì, considerate abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado.

Il beneficio suddetto decorre dall'anno in cui si è verificata la concessione e deve essere comprovata dal contratto di comodato gratuito regolarmente registrato".

  1. Confermare l’importo della detrazione per l’abitazione principale come segue:

Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza del suo importo, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno nel quale si protrae la destinazione.

Tale detrazione viene aumentata a Euro 154,94 in presenza di persone di età superiore ad anni 65 il cui reddito complessivo familiare non superi Euro 6.713,98 (legge n.448/2001), comprovato con attestazione ISEE ai sensi del D.L. 31.3.98 n.109 come modificato dal D.L. 3.5.02 n.130.

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