Ici- Aliquote anno 2008

Sono state confermate per l'anno 2008 le aliquote dell'anno precedente:

 

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5,10 per mille

 

- detrazione d'imposta ~.103,29

 

- Immobili locati a fitto concordato a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale, previsti dall'art. 2, comma 3, della L. n° 431/98 3,50 per mille;

 

- Immobili ad uso abitativo, non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni 9,00 per mille;

 

- Altri immobili 7,00 per mille;

 

 

 

Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art.1, del D.L. n.93 del 27/05/2008.Esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

 

Con l'art.1 del D.L. n.93 del 27/05/2008 è stata disposta "L'esenzione ICI prima casa". In base a detta disposizione i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla citata norma non sono tenuti a corrispondere l'ICI sull'abitazione principale già a decorrere dal versamento in acconto per l'anno 2008 che, ai sensi dell'art.10 comma 2 ,del D. Lgs. n.504 del 30/12/1992,deve essere effettuato entro il prossimo 16 Giugno. Conseguentemente i contribuenti  che godono dell'esenzione in  questione non devono compilare nè il bollettino di conto corrente postale, nè il modello F24.

L'esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale,ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:

A/1:abitazione di tipo signorile;A/8:ville e A/9:castelli e palazzi eminenti.

Pertinenze dell'abitazione principale:

E' opportuno chiarire che le pertinenze sono esenti nei limiti stabiliti dal vigente regolamento comunale concernente l'applicazione dell'ICI. Occorre a tal riguardo precisare che, in base al disposto dell'art.10 /bis del citato regolamento, l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Inoltre si rende noto che per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. 

Per quanto concerne "gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado" si precisa che in base al disposto dell'art.6/ter del vigente regolamento il comune di Messina ha sottoposto l'applicazione dell'assimilazione a determinate condizioni procedurali, che qui di seguito vengono specificate:

"Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento, per usufruire dei benefici deve produrre apposita istanza diretta al Dipartimento Tributi unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della Legge n.15 del 04/01/1968, dalla quale risulti che l'immobile è stato concesso in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, e che i medesimi,abbiamo stabilito ivi la loro residenza da almeno tre anni".

Tali condizioni devono essere tassativamente rispettate per il riconoscimento dell'esonero.

 

 

 

Si comunica che i versamenti ICI per l'anno 2008 dovranno essere effettuati sul nuovo conto corrente postale dedicato al Comune di Messina N.89121826 intestato all'Agente della Riscossione SERIT SICILIA SPA per la provincia di Messina.