Formulazione:
VISTO: che con D.Lgs n. 504 del 30-12-1992, a decorrere dal 1993, e` stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
che, l'art.8, comma 2 dello stesso D.Lgs n.504/92, come modificato dall'art.3,comma 55 della legge 23-12-1996 n.662, dispone che dall'imposta ICI dovuta per l'unita` immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta si detraggono,fino alla concorrenza del suo ammontare pari ad euro 103.29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
che, l'art.8, comma 3 dello stesso D.Lgs n.504/92, come modificato dall'art.3,comma 55 della legge 23-12-96 n.662, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 1997 con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art.6, l'imposta dovuta per l'unita` immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo`essere ridotta fino al 50%, in alternativa, l'importo pari ad euro 103.29, di cui al comma 2 dello stesso art.8, può essere elevato,fino ad euro 258.23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
l'art.8, comma 4 del suddetto D.Lgs n.504/92, come modificato dall'art.3, comma 55 della legge 23-12-1996 n.662, che così recita: " le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita` immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta` indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche` agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
l'art. 3, comma 56 della Legge Finanziaria del 23-12-96 n.662, che cosi` recita: "I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita` immobiliare posseduta a titolo di proprieta` o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
che, secondo quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs n.504/92, cosi` come sostituito dal comma 53, art.3 della Legge Finanziaria del 23-12-1996 n.662, l'aliquota stessa deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne superiore al 7 per mille e puo` essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, ecc;
CONSIDERATO: che in base all'art.8 comma 2 del D.Lgs n.504/92, si stabilisce che: " per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprieta`, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano in modo abituale;
che i Comuni, a mente dell'art. 2 comma 4 della Legge 1998, n.431,possono deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille,a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo definiti negli accordi, di cui si sono fatti promotori, fra le organizzazioni della proprieta` edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi;
VISTA : la legge n.142/90;
la legge Regionale n.44/91;
La legge Regionale n.48/91;
il Dlgs n.504/92;
la legge n.662/96;
la legge n.431/98;
1) Prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende trascritto e riportato;
2) Approvare per l'anno 2006, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili al 6,00 per mille, per le seguenti categorie di immobili:
a- Unita` immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel Comune di Letojanni;
b- Unita` immobiliari possedute a titolo di proprieta` o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c- Unita` immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta` indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche` agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
d- Unita` immobiliari che i proprietari concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo definiti negli accordi di cui si sono fatti promotori, fra le organizzazioni della proprieta` edilizia e le organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentativi;
3) Confermare che, per l'anno 2006, la detrazione per le unita` immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel Comune di Letojanni e` di euro 113.62, tale detrazione e` aumentata a euro 139.44 per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni;
a- Pensionati, ultrasessantacinquenni, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a euro 10.845.59;
b-Portatori di handicap con attestato di invalidita` civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 10.845.59;
c-Soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie con o senza figli,che sia coniugato o convivente da non oltre i tre anni dalla data dell'1-01-2006,entrambi di eta` inferiore ai trentacinque anni,che non abbia altre proprieta`immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage,posto macchina,cantina,ecc.)su tutto il territorio nazionale ed il cui reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non sia
superiore a Euro 6.197.48 pro-capite.
I limiti di reddito si riferiscono a quanto dichiarato dal contribuente ai fini IRPEF nell'anno precedente;
4) Confermare per l'anno 2006, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili al 6,75 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, di proprieta` o in usufrutto a contribuenti residenti e non residenti nel Comune di Letojanni;
5) Confermre l'aliquota ordinaria per l'anno 2006 nella misura del 6,75 per mille.
6) Pubblicare, per estratto, la presente Delibarazione che determina le aliquote ICI, nella Gazzetta Ufficiale, ad adempimento delle vigenti normative.