C O M U N E    D I   L E T O J A N N I

Provincia di Messina

 

Provvedimento del Sindaco

 

 

PROVVEDIMENTO  N. 8   Del 02-03-2005

 

 

Oggetto: Conferma delle aliquote ai fini del calcolo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2005.

 

 

L’anno  duemilacinque,il giorno due del mese di marzo,

 

IL SINDACO

 

 

                                                                       

VISTO:  che  con D.Lgs n. 504 del 30-12-1992, a decorrere dal 1993, e` stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

che,  l'art.8,  comma  2  dello stesso D.Lgs n.504/92, come modificato dall'art.3,comma   55   della  legge  23-12-1996  n.662,  dispone  che dall'imposta  ICI dovuta per l'unita` immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta si detraggono,fino alla concorrenza del suo ammontare pari ad euro 103,29 rapportate al  periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione;

 

che,  l'art.8,  comma  3  dello stesso D.Lgs n.504/92, come modificato dall'art.3,comma   55  della  legge  23-12-96  n.662,  dispone  che  a decorrere  dall'anno  d'imposta  1997  con  la deliberazione di cui al comma   1   dell'art.6,  l'imposta  dovuta  per  l'unita`  immobiliare direttamente  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo puo`essere ridotta fino al 50%, in alternativa, l'importo pari ad euro 103,29,  di  cui  al  comma 2 dello stesso art.8, può essere elevato,fino  ad  euro  258,23,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio;

 

l'art.8,   comma  4  del  suddetto  D.Lgs  n.504/92,  come  modificato dall'art.3, comma 55 della legge 23-12-1996 n.662, che così recita: " le  disposizioni  di  cui al presente articolo si applicano anche alle unita`   immobiliari,   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a proprieta`   indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,   nonche`   agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli istituti autonomi per le case popolari;

 

l'art.  3,  comma  56  della Legge Finanziaria del 23-12-96 n.662, che cosi`  recita:  "I  Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione  principale  l'unita`  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta`  o  di  usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  ricovero  o  sanitari  a  seguito di ricovero permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti locata;

 

che, secondo quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs n.504/92, cosi` come sostituito  dal comma 53, art.3 della Legge Finanziaria del 23-12-1996 n.662,   l'aliquota  stessa  deve  essere  deliberata  in  misura  non inferiore  al  4  per mille, ne superiore al 7 per mille e puo` essere diversificata  entro  tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi  dalle  abitazioni,  o  posseduti  in  aggiunta all'abitazione principale,  o  di  alloggi  non locati, ecc;

 

CONSIDERATO:  che  in  base  all'art.8  comma 2 del D.Lgs n.504/92, si stabilisce  che:  "  per abitazione principale si intende quella nella quale  il contribuente, che possiede a titolo di proprieta`, usufrutto o  altro  diritto reale, e i suoi familiari dimorano in modo abituale;

 

che  i  Comuni,  a  mente dell'art. 2 comma 4 della Legge 1998, n.431,possono deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille,a  favore  dei  proprietari  che  concedono  in locazione, a titolo di abitazione  principale,  immobili  alle  condizioni dei contratti-tipo definiti  negli  accordi,  di  cui  si  sono  fatti  promotori, fra le organizzazioni  della  proprieta`  edilizia  e  le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi;

 

VISTA  :  la  legge  n.142/90;

la  legge  Regionale n.44/91;

La  legge  Regionale  n.48/91;

il Dlgs n.504/92;

la legge n.662/96;

la  legge  n.431/98;

 

D  E  T  E  R M I N A

 

1)  Prendere  atto  di  quanto esposto in narrativa che qui si intende trascritto  e  riportato;

 

2)      Approvare  per l'anno 2005, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili  al 6,00 per mille,   per le seguenti categorie di immobili:

a-  Unita`  immobiliari  adibite ad abitazione principale del contribuente residente  nel  Comune di Letojanni;

 

      b-  Unita` immobiliari possedute a titolo di proprieta` o di usufrutto da  anziani  o  disabili  che     acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

       c-  Unita`  immobiliari,  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprieta`   indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,   nonche`   agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli Istituti  Autonomi  per  le Case Popolari;

 

     d-  Unita`  immobiliari  che  i  proprietari concedono in locazione, a titolo   di   abitazione  principale,  immobili  alle  condizioni  dei contratti-tipo  definiti negli accordi di cui si sono fatti promotori, fra  le  organizzazioni  della proprieta` edilizia e le organizzazioni

dei  conduttori  maggiormente  rappresentativi;

 

      3)  Confermare  che,  per  l'anno  2005,  la  detrazione per le unita` immobiliari   adibite   ad   abitazione  principale  del  contribuente residente  nel  Comune di Letojanni e` di euro 113.62, tale detrazione e` aumentata a euro 139,44 per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni;

 

      a- Pensionati, ultrasessantacinquenni, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a euro 10.845,59;

 

      b-Portatori  di  handicap  con  attestato  di  invalidita`  civile con reddito  annuale  imponibile  ai  fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo  familiare  fino  a  euro 10.845,59;

 

      c-Soggetto  passivo  facente  parte  di  un  nucleo  familiare formato esclusivamente  da giovani coppie con o senza figli,che sia coniugato o convivente  da non oltre i tre anni dalla data dell'1-01-2000,entrambi di  eta` inferiore ai trentacinque anni,che non abbia altre proprieta`immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage,posto  macchina,cantina,ecc.)su  tutto il territorio nazionale ed  il  cui  reddito  familiare  complessivo  imponibile IRPEF non sia

superiore   a  Euro  6.197,48  pro-capite.

 

I   limiti   di   reddito  si  riferiscono  a  quanto  dichiarato  dal contribuente  ai  fini  IRPEF  nell'anno  precedente;

 

4)  Confermare  per l'anno 2005, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili al 6,75 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, di proprieta` o in usufrutto a contribuenti residenti e non residenti nel Comune di Letojanni;

 

5)  Confermre  l'aliquota  ordinaria  per l'anno 2005 nella misura del 6,75 per mille.

 

6)  Pubblicare,  per estratto, la presente Delibarazione che determina le  aliquote  ICI,  nella  Gazzetta  Ufficiale,  ad  adempimento delle vigenti normative.

 

 

                                                                                                     IL SINDACO

 

                                                                                    F.to    Arch. GIOVANNI MAURO