REGIONE SICILIANA             -               Comune di  Acquedolci

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

UFFICIO PROPONENTE

RAGIONERIA

 

 

 SERVIZIO INTERESSATO

TRIBUTI

 

OGGETTO

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA  I.C.I. ANNO 2006

 

Capitolo            Competenza      Residui

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art.13 della legge regionale 3 dicembre 1991 n.° 44, che testualmente recita:

 

“ Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto “

 

ATTESTA

 

come da prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di       

 

 

Somma stanziata                               

 

Variazioni  in aumento                       

 

Variazioni in diminuzione                  

 

Somme già impegnate                      

 

Somma disponibile                           

 

 

Data      

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lupica Calogero

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n° 142, (come recepito con l’art. 1 comma 1 lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991 n°48) sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

 

FAVOREVOLE

 

data                                                          Il Responsabile LUPICA CALOGERO

 

 

IL RESPONSABILE di ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

 

FAVOREVOLE

 

data                                                          Il Responsabile LUPICA CALOGERO

 

 

DATA DELLA SEDUTA

DETERMINAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE NUMERO 18/27.4.2006……….

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISTRUITA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione dell’imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n.437, convertito con modificazioni con legge 24 ottobre 1996, n.

556;

VISTO l’art. 3, commi 48 - 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che detta nuove disposizioni in materia di imposta Comunale sugli Immobili;

CHE ai sensi dell’articolo 6, primo comma, del D. Lgs. n0 504/92, e successive integrazioni e modificazioni, l’aliquota è stabilita annualmente dal Comune.

DATO ATTO, inoltre, delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione all’aliquota e dell’imposta:

1) l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota po’ essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2) l’aliquota può essere determinata misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

3) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal

1997 in € 103,29;

4) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di € 103,29, può essere elevato fino a €  258,23, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio;

5) i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), adottato con Deliberazione del C.C. n0 92 del 29.12.99, approvato dal CO.RE.CO, e le successive modificazioni;

RITENUTO in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza:

-di recepire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime i vari servizi di istituto;

-di assicurare l’equilibrio del bilancio 2006;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE l’art. 27, comma 8, della legge 448/2001, che modificando il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CHE la legge finanziaria 2006 differisce   al 31.03.2006  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2006;

 

PROPONE

 

- di fissare per l’anno 2006 nella misura del 5 per mille l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale

sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni

ed integrazioni;

- di fissare in € 155,00 l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL PROPONENTE

Lupica Calogero

Il Sindaco Oriti Salvatore