REGIONE SICILIANA - Comune di Acquedolci
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO PROPONENTERAGIONERIA |
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SERVIZIO INTERESSATO TRIBUTI |
DATA DELLA SEDUTA |
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
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DELIBERAZIONE NUMERO 18/27.4.2006………. |
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ISTRUITA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione dell’imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n.437, convertito con modificazioni con legge 24 ottobre 1996, n.
556;
VISTO l’art. 3, commi 48 - 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che detta nuove disposizioni in materia di imposta Comunale sugli Immobili;
CHE ai sensi dell’articolo 6, primo comma, del D. Lgs. n0 504/92, e successive integrazioni e modificazioni, l’aliquota è stabilita annualmente dal Comune.
DATO ATTO, inoltre, delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione all’aliquota e dell’imposta:
1) l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota po’ essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l’aliquota può essere determinata misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal
1997 in € 103,29;
4) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di € 103,29, può essere elevato fino a € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio;
5) i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), adottato con Deliberazione del C.C. n0 92 del 29.12.99, approvato dal CO.RE.CO, e le successive modificazioni;
RITENUTO in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza:
-di recepire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime i vari servizi di istituto;
-di assicurare l’equilibrio del bilancio 2006;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
CHE l’art. 27, comma 8, della legge 448/2001, che modificando il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
CHE la legge finanziaria 2006 differisce al 31.03.2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2006;
PROPONE
- di fissare per l’anno 2006 nella misura del 5 per mille l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni
ed integrazioni;
- di fissare in € 155,00 l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
IL PROPONENTE |
Lupica Calogero |
Il Sindaco Oriti Salvatore |