Determina n. 12 del 01.06.2011
OGGETTO: Aliquote I.C.I per l’anno 2011. Provvedimenti.
IL SINDACO
- Visto il D. Lgs. 504/1992, art. 1, che istituisce l’I.C.I. con decorrenza dall’anno 1993;
- Vista la legge n. 662/1996 che modifica l’art. 1 del D. Lgs. n. 504/1992;
- Vista la delibera di G. M. n. 227/1996, esecutiva, con cui si riconfermava l’aliquota I.C.I. al 6%o per l’anno 1997;
- Vista la propria determinazione n. 44 del 12.04.1997, con cui si aumentavano le detrazioni della quota esente per l’abitazione principale ai fini I.C.I., dando atto che la minore entrata veniva compensata con l’accertamento contro gli evasori totali e con l’aumento del 5% delle tariffe catastali previsto dal comma 48 dell’art. 3 della legge n. 662/1996;
- Vista la propria determinazione n. 31 del 30.10.1999 con la quale si confermava l’aliquota per l’esercizio 2000 nella misura del 6%o;
- Vista la propria determinazione n. 16 del 20-12-2000, con la quale l’aliquota, per l’anno 2001, veniva fissata al 5%o;
- Vista la propria determinazione n. 4 del 14.02.2002, con la quale l’aliquota, per l’anno 2002, veniva fissata al 5%o per l’abitazione principale e al 6%o per tutti gli altri immobili;
- Vista la propria determinazione n. 45 del 30-12-2002 con la quale venivano confermate le aliquote fissate per l’anno 2002 anche per l’esercizio 2003;
- Vista la propria determinazione n. 36 del 29.12.2003, con la quale l’aliquota, per l’anno 2004, veniva confermata al 5%o per l’abitazione principale e aumentata al 6,50%o per tutti gli altri immobili;
- Vista la propria determinazione n. 11 del 04-02-2005 con la quale venivano confermate le aliquote fissate per l’anno 2004 anche per l’esercizio 2005;
- Vista la propria determinazione n. 56 del 30-12-2005 con la quale venivano confermate le stesse aliquote fissate per gli anni 2004 e 2005 anche per l’esercizio 2006;
- Vista la propria determinazione n. 7 del 06.02.2007 con la quale venivano modificate le aliquote, per l’anno 2007, per gli immobili destinati ad abitazione principale al 4%o e per gli altri immobili compreso aree edificabili al 6,50%o, nonché la detrazione per l’abitazione principale, le pertinenze e unità immobiliari concesse in uso gratuito, da utilizzare come abitazione principale a parenti entro il 2° grado da € 154,94 ad € 200,00;
- Vista la propria determinazione n. 4 del 11.03.2008 con la quale venivano confermate le aliquote fissate per l’anno 2007 anche per l’esercizio 2008;
- Vista la propria determinazione n. 5 del 27.02.2009 con la quale venivano confermate le aliquote fissate per l’anno 2008 anche per l’esercizio 2009;
- Vista la propria determinazione n. 2 del 19.03.2010 con la quale venivano confermate le aliquote fissate per l’anno 2009 anche per l’esercizio 2010;
- Visto l’art. 1, del Decreto Legge 27.05.2008, n. 93 il quale stabilisce l’esenzione dell’ICI per la prima casa ad eccezione delle categorie catastali A1. A8 e A9, a decorrere dell’anno 2008;
- Considerato, inoltre, che è intenzione dell’Amministrazione confermare le aliquote fissate per l’anno 2010 anche per l’anno 2011;
- Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2011, che proroga l’approvazione del bilancio al 30.06.2011;
- Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Sicilia, nonché la legislazione vigente;
DETERMINA
- Di confermare, per l’anno 2011, le seguenti aliquote I.C.I.:
a) al 4%o per gli immobili destinanti ad abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9 con detrazione di € 154,94;
b) al 6,50%o per tutti gli altri immobili compreso aree edificabili;
· Di trasmettere il presente atto al Settore Economico-Finanziario per la conseguente attività gestionale.
IL SINDACO
Avv. Aveni Giuseppe