COMUNE DI MALFA
PROVINCIA DI MESSINA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA ORIGINALE SEDUTA : X Pubblica Non Pubblica
N. 4 SESSIONE : Ordinaria Straordinaria Urgente
Data 28.04.2010 CONVOCAZIONE : 1°
OGGETTO: |
Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Conferma aliquota anno 2010. | |
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L’anno duemiladieci, il giorno ventotto, del mese di aprile, alle ore 18,05, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri:
N. |
Cognome e Nome |
Presenti |
Assenti |
N. |
Cognome e Nome |
Presenti |
Assenti |
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11 |
Virgona Stefanina |
X |
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2 |
Caruso Emanuela |
X |
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12 |
Ristuccia Claudio |
X |
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3 |
Di Losa Antonino |
X |
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...... |
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........... |
4 |
Stabile Franca |
X |
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...... |
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........... |
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5 |
Taranto Onofrio |
X |
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...... |
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6 |
Marchetta Gaetano |
X |
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...... |
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........... |
7 |
Alizzi Biagio |
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X |
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8 |
Siragusano Mario |
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X |
...... |
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9 |
Cutroni Antonino |
X |
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...... |
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........... |
10 |
Cafarella Maria |
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x |
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Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore: Cincotta Lorenzo
Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri..............................................................................................
Presiede il Sig. Virgona Mario, nella sua qualità di Presidente
Partecipa alla seduta il dott. Gangemi Massimo, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 9 consiglieri su n. 12 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri: ..............................................................................................................................................................................
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio su iniziativa dell’Amministrazione per la predisposizione del presente atto:” Imposta comunale sugli immobili. Conferma aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2010”.
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, esecutivo ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno è stato prorogato al 30 aprile 2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2010;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 27.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2008;
Visto che l’art. 1, del decreto legge 93/2008 prevede a decorrere dal 2008 l’esclusione dell’ICI degli immobili adibiti a prima casa di abitazione. Detta agevolazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9. Il comma 4 della predetta legge prevede che le minori entrate dei comuni sono rimborsate dallo Stato, pertanto, i Comuni dovranno certificare entro il 30 aprile 2010 i minori introiti ICI, mediante una apposita certificazione;
Considerato che il gettito ICI previsto per l’anno 2010 ammonta a € 165.000,00;
Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2010 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un gettito complessivo dell’imposta di € 165.000,00.
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare di:
a) deliberare l’aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e fino ad un massimo del 7 per mille, diversificando l’imposizione, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero con possibilità di agevolazione in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro (combinato disposto dell’art 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997);
b) ridurre l’imposta dovuta per l’abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23 (L. 500.000), anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992);
c) elevare la detrazione per l’abitazione principale fino alla totale concorrenza con l’imposta dovuta, a condizione che l’aliquota applicata per le abitazioni a disposizione non sia superiore all’aliquota ordinaria (art. 58, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997);
d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662);
e) applicare un’aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito realizzato (art. 4, comma 1, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556);
f) stabilire aliquote ridotte per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili sulla base degli accordi tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori (art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431);
g) stabilire aliquote agevolate per una durata di tre anni dall’inizio dei lavori, a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse, posti auto o all’utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449);
h) applicare l’aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 504/1992);
Considerato che non si rende necessario modificare le aliquote in vigore;
ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATI 6‰
ALIQUOTA ORDINARIA 6‰
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (COMUNALE) € 103,29
In quei casi ove non compete l’agevolazione statale dell’esenzione.
Richiamato l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE
1. di confermare, per l’anno 2010, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 6‰
ALIQUOTA ORDINARIA 6‰
2. di determinare, per l’anno 2010, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (COMUNALE) € 103,29
In quei casi ove non compete l’agevolazione statale dell’esenzione.
3. di stimare in € 165.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
IL PROPONENTE
Dott. S. Longhitano
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