PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI:

1. di  integrare il suddetto regolamento nella maniera appresso indicata:

·        All'art.22 inserire dopo il comma 1 il seguente comma 2 : " L'abitazione principale può essere riconosciuta anche in luogo diverso rispetto alla residenza anagrafica, a condizione che il soggetto passivo dimostri di essere stato costretto a trasferire la residenza in altro luogo per ragioni di lavoro o per altro grave motivo, pur

dimostrando di avere ivi mantenuto la propria dimora abituale ".

·          All'art.23 inserire dopo il comma 1 il seguente comma 2: " sono, altresì, equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse, in uso gratuito e destinate a residenza anagrafica, a familiari che non possiedono a nessun titolo altri immobili, destinati a civile abitazione, nel comune di Sant'Angelo di Brolo:

a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e

nipoti, zii e nipoti);

b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;

c) agli affini entro il secondo grado(suoceri; generi e nuore; cognati).

Tale equiparazione è anche estesa alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle sopraelencate persone.

2) Di sostituire la lettera e) del comma 1 dell'art. 23 del vigente Regolamento Comunale ICI come segue:

Le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, di superficie compatibile con quella dell'abitazione (entro il 50% della sagoma planimetrica dell'immobile), ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse)

C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale sorge l'abitazione principale o in posizione

limitrofa a quest'ultima.

3) Di abrogare l'attuale articolo 24 bis del suddetto Regolamento Comunale;

4) Di determinare un'aliquota del 4 (quattro) per mille sull'ICI, relativamente a tutte le unità immobiliari (iscritte in categoria catastale C o D) destinate ad insediamenti produttivi nel settore agro-alimentare, dell'artigianato, della piccola e media impresa, nonché a tutte le attività commerciali (categoria C/1) presenti nel nostro Comune, le quali risentono maggiormente dell'attuale crisi economica;

5) Di determinare, dall'anno 2009 e per i primi 3 (tre) anni di attività, una esenzione dell'aliquota I.C.I. per tutti gli immobili adibiti a nuove iniziative imprenditoriali nel settore agroalimentare, artigianale e della piccola e media industria, attivate nel Comune di Sant'Angelo di Brolo, che assumano stabilmente, con contratti a tempo pieno ed a tempo indeterminato, almeno 2 (due) unità di personale residenti, da almeno 1( un anno prima dell'avvio della nuova attività, nel Comune di S.Angelo di Brolo;

6) Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;