ART: 6/bis - Abitazioni concesse in comodato d’uso ai figli.
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97, considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione di base, pari ad euro 103,29, le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito dai genitori ai figli, a condizione che risultino regolarmente accatastati, che negli stessi il figlio vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica, sia titolare delle utenze elettriche e idriche, ed esista un contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato.
2. Le condizioni per ottenere l’agevolazione, di cui al presente articolo, devono sussistere al 1° Gennaio dell’anno di imposizione e autocertificate nell’apposito modello messo a disposizione dall’Ufficio Tributi.
3. Il contribuente ha l’obbligo di dichiarare al Comune la cessazione dei presupposti per potere usufruire delle agevolazioni, entro il termine di presentazione della Dichiarazione I.C.I..
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N.D. |
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale |
Riduzione di imposta % |
Detrazione di imposta (Euro in ragione annua) |
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1 |
Unità immobiliari destinate ad abitazione principale. |
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103,29 |
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2 |
Soggetto passivo il cui nucleo familiare convivente nell’abitazione principale comprenda uno o più disabili con invalidità non inferiore al 100% , risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle strutture pubbliche. Sono escluse tutte le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9. |
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258,23 |
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I contribuenti in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 2 per usufruire della detrazione devono chiedere informazioni al Comune – Ufficio Tributi – in merito alla documentazione da presentare.
3) Dare atto che giusto quanto disposto dall’art. 10, comma 4 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili, i versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore a Euro 10,33.