Determinazione       16      del      16 MAR.  2005

 

Oggetto:     Adeguamento aliquote differenziate I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) per l’anno 2005.

 

Accert. n°  _________  Liq. n° ________   Cap.  ______    Esercizio  2005

                                                                           

 

IL SINDACO

 

 

Visto: 

-          l’art. 15 della L. R. n° 44 del 03. Dicembre 1991, alla luce del quale si deducono le competenze residuali del Sindaco, quale organo esecutivo;

-          che con D. Lgs. N° 504 del 30. Dicembre 1992, a decorrere dal 1993, è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili – I.C.I.;

-          che  il comma 53 – art. 3 della Legge Finanziaria del 23. Dicembre. 1996 n° 662, sostituendo l’art. 6, comma 1 del D. Lgs. N° 504, dispone che l’aliquota, in misura unica, deve essere stabilita entro il 31. Ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo;

-          che, secondo quanto previsto dall’art. 6,  comma 2, del  D. Lgs. N° 504/92, così come sostituito dal comma 53 – art. 3 della Legge Finanziaria del 23. Dicembre. 1996 n° 662,  l’aliquota stessa deve essere deliberata  in misura non inferiore al 4%  (4 per mille),  ne superiore al 7%   (7 per mille) e può  essere diversificata entro tale limite,  con  riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, ecc.;

-          il  comma 48,  art. 3 della  Legge Finanziaria del 23. Dicembre. 1996 n° 662, che prevede, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo,  l’aumento del 5% (5 per cento) delle  vigenti rendite catastali urbane, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

-                     La Legge  Finanziaria del 23 Dicembre  2000  n° 388;

-                     La Legge Finanziaria del  28 Dicembre  2001  n° 448;

-                     La Legge Finanziaria del  27 Dicembre  2002  n° 289;

Considerato:

-              il comma 51,  art. 3 della Legge Finanziaria del 23. Dicembre. 1996 n° 662, che prevede, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, l’aumento del 25% ( 25 per cento) delle  vigenti rendite dominicali, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

-                     il comma 52, punto a, art. 3 della Legge Finanziaria del 23. Dicembre. 1996  n° 662, che stabilisce, nel periodo di imposta successivo al 31. Dicembre. 1996, la decorrenza dell’applicazione dell’aumento percentuale di cui ai commi 48 e 51 della suddetta legge n° 662/96;

-                     il comma 5, art. 1 della Legge del  27 Dicembre  1997    449;

-          l’art.  8, comma 1 del D. Lgs. N° 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni,  come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della Legge Finanziaria del 23. Dicembre. 1996 n° 662;

-                     l’art. 58 del D. Lgs. n° 446 del 15. Dicembre. 1997 “ Modifiche alla disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili”, considerato nei suoi vari punti;

-                     che , secondo quanto previsto dal D. L. n° 437 dell’08 Agosto 1996, comma 1, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n° 504/92, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4%  (4 per mille), in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato.

Visto che con

-                     deliberazione n° 21 del 28. Febbraio. 1994 il Consiglio Comunale fissava, per l’anno 1995, l’aliquota I.C.I. al 5,25%  (5,25 per mille);

-                     deliberazione  n° 100 del 21 Dicembre 1996 la Giunta Municipale confermava,  per l’anno 1996,  l’aliquota ICI al 5,25%   (5,25 per mille);

-                     determinazione sindacale n° 67 del 10 Aprile 1997,  il Sindaco confermava anche per l’anno 1997 l’aliquota ICI  al 5,25%  (5,25 per mille);

-                     deliberazione  n° 13 del 26 Febbraio 1998 il Consiglio Comunale diversificava le aliquote ICI per l’anno 1998;

-                     determina sindacale n° 58 del 27 Ottobre 1998,  il Sindaco diversificava le aliquote ICI per l’anno 1999;

-                     determina sindacale n° 41 del 25 Ottobre 1999, il Sindaco confermava le aliquote ICI diversificate per l’anno 2000;

-                     determina sindacale n° 9 del 09  Marzo 2001,  il Sindaco diversifica le aliquote ICI per l’anno 2001;

-                     determina sindacale n° 6 del 08 Marzo 2002,  il Sindaco diversifica le aliquote ICI per l’anno 2002;

-                     determina sindacale n° 9 del 25 Febbraio 2003,  il Sindaco diversifica le aliquote ICI per l’anno 2003;

-                     determina sindacale n° 23 del 25 Marzo 2004,  il Sindaco diversifica le aliquote ICI per l’anno 2004;

Viste   le norme vigenti in materia;        

Visto

-          il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Sugli Immobili;

-          Il regolamento Generale delle Entrate Comunali;

-           il D. L.  n° 80 del 29/03/2004;

-          l’ordinamento degli Enti Locali;

 

DISPONE

 

Tenuto conto di quanto stabilito dal comma 53, art.  3 della Legge finanziaria n° 662 del 23 Dicembre 1996 che sostituisce l’art. 6 del D. Lgs.  n° 504/92:

1)                 di stabilire per l’anno 2005 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 4% , limitatamente per  le unità immobiliari oggetto di  interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, come previsto dall’art. 1, comma 5 della Legge  n° 449 del 27 Dicembre  1997;

2)                 di stabilire per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili al 5,25%   (5 e venticinque per mille),:

a)       per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel Comune di Taormina;

b)      unità immobiliari di cui all’art. 3, comma 56 della Legge Finanziaria n° 662 del 23 Dicembre 1996;

c)      unità  immobiliari, di proprietà od in usufrutto a contribuenti residenti, date in uso dai genitori ai figli o viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel Comune di Taormina, alle seguenti condizioni:

I)                   che gli stessi abbiano percepito un reddito complessivo familiare ai fini IRPEF non superiore a Euro 12.911,42 (Euro dodicimilanovecentoundici/42), dichiarati per l’anno d’imposta precedente;

II)                 che gli stessi non posseggano altri immobili,  né usufruiscano di immobili di proprietà del coniuge, nel territorio del Comune di Taormina o nei comuni limitrofi;

III)              che gli interessati presentino apposita richiesta presso l’ufficio tributi del Comune di Taormina entro e non oltre il 30 Aprile 2005, e comprovino che sono nelle condizioni predette;        

d)      unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/02 (Alberghi) di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel Comune di Taormina;

e)      unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D. Lgs. 504/92, come modificato dal comma 55 dell’art. 3 della Legge Finanziaria n° 662 del 23 Dicembre 1996;

3)                 di stabilire per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 6,00%   (sei per mille), per gli  immobili appartenenti alle categorie catastali  A10 – B – C01 e D,  non previste nel precedente punto d),  di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel Comune di Taormina;

4)                 di stabilire per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 7,00%   (sette  per mille) :

a)       per  le rimanenti categorie di  immobili, non  rientranti nelle precedenti tipologie previste nei punti 1, 2, 3,  sempre  di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel Comune di Taormina;

b)   di stabilire per  l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta Comunale sugli Immobili al 7,00%  (7 per mille)  per le seconde abitazioni,  non locate,  di proprietà o in usufrutto a contribuenti  residenti nel Comune di Taormina con esclusione degli immobili di cui al punto 2, lettera c);

c)   di stabilire per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 7,00%   (7,00 per mille),  per le tutte le categorie di immobili di proprietà o in usufrutto a contribuenti non residenti nel Comune di Taormina.

 

 

                                                                                                                         I L   S I N D A C O

                                                                                                                             (Dot.  A.  Turiano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogetto:       Adeguamento aliquote differenziate I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) per l’anno 2005.

 

Ai  sensi  dell’art. 1 lett i),  della L.R. 11.12.1991  N° 48  che  recepisce  nella   Regione Siciliana l’art. 53 della Legge n° 142/90, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime:

PARERE  FAVOREVOLE

 

                                                                  IL RESPONSABILE

                                                        DELL’UFFICIO ENTRATE COMUNALI

 

data  14/03/05                                  __________________

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PARERE DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 

Ai  sensi  dell’art. 1, lett. i),  della L.R. 11.12.1991  n° 48,  che  recepisce  nella Regione Siciliana l’art. 53 della Legge n° 142/90, in ordine alla regolarità contabile, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

 

                                                                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                                      (F. Intelisano)

data   14/03/05                                             _____________________

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Il  sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio,

 

A T T E S T A

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio del Comune il giorno festivo di 20/03/2005, come da attestazione del Messo reg. n°   343

 

Taormina li, 03 MAGGIO 2005

 

                                                                            IL  SEGRETARIO  GENERALE

 

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