Determinazione n° 16 del 16 MAR. 2005
Oggetto: Adeguamento aliquote differenziate I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) per l’anno 2005.
Accert. n° _________ Liq. n° ________ Cap. ______ Esercizio 2005
IL SINDACO
- l’art. 15 della L. R. n° 44 del 03. Dicembre 1991, alla luce del quale si deducono le competenze residuali del Sindaco, quale organo esecutivo;
- che con D. Lgs. N° 504 del 30. Dicembre 1992, a decorrere dal 1993, è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili – I.C.I.;
- che il comma 53 – art. 3 della Legge Finanziaria del 23. Dicembre. 1996 n° 662, sostituendo l’art. 6, comma 1 del D. Lgs. N° 504, dispone che l’aliquota, in misura unica, deve essere stabilita entro il 31. Ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo;
- che, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del D. Lgs. N° 504/92, così come sostituito dal comma 53 – art. 3 della Legge Finanziaria del 23. Dicembre. 1996 n° 662, l’aliquota stessa deve essere deliberata in misura non inferiore al 4% (4 per mille), ne superiore al 7% (7 per mille) e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, ecc.;
- il comma 48, art. 3 della Legge Finanziaria del 23. Dicembre. 1996 n° 662, che prevede, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, l’aumento del 5% (5 per cento) delle vigenti rendite catastali urbane, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- La Legge Finanziaria del 23 Dicembre 2000 n° 388;
- La Legge Finanziaria del 28 Dicembre 2001 n° 448;
- La Legge Finanziaria del 27 Dicembre 2002 n° 289;
- il comma 51, art. 3 della Legge Finanziaria del 23. Dicembre. 1996 n° 662, che prevede, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, l’aumento del 25% ( 25 per cento) delle vigenti rendite dominicali, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- il comma 52, punto a, art. 3 della Legge Finanziaria del 23. Dicembre. 1996 n° 662, che stabilisce, nel periodo di imposta successivo al 31. Dicembre. 1996, la decorrenza dell’applicazione dell’aumento percentuale di cui ai commi 48 e 51 della suddetta legge n° 662/96;
- il comma 5, art. 1 della Legge del 27 Dicembre 1997 n° 449;
- l’art. 8, comma 1 del D. Lgs. N° 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della Legge Finanziaria del 23. Dicembre. 1996 n° 662;
- l’art. 58 del D. Lgs. n° 446 del 15. Dicembre. 1997 “ Modifiche alla disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili”, considerato nei suoi vari punti;
- che , secondo quanto previsto dal D. L. n° 437 dell’08 Agosto 1996, comma 1, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n° 504/92, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4% (4 per mille), in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato.
- deliberazione n° 21 del 28. Febbraio. 1994 il Consiglio Comunale fissava, per l’anno 1995, l’aliquota I.C.I. al 5,25% (5,25 per mille);
- deliberazione n° 100 del 21 Dicembre 1996 la Giunta Municipale confermava, per l’anno 1996, l’aliquota ICI al 5,25% (5,25 per mille);
- determinazione sindacale n° 67 del 10 Aprile 1997, il Sindaco confermava anche per l’anno 1997 l’aliquota ICI al 5,25% (5,25 per mille);
- deliberazione n° 13 del 26 Febbraio 1998 il Consiglio Comunale diversificava le aliquote ICI per l’anno 1998;
- determina sindacale n° 58 del 27 Ottobre 1998, il Sindaco diversificava le aliquote ICI per l’anno 1999;
- determina sindacale n° 41 del 25 Ottobre 1999, il Sindaco confermava le aliquote ICI diversificate per l’anno 2000;
- determina sindacale n° 9 del 09 Marzo 2001, il Sindaco diversifica le aliquote ICI per l’anno 2001;
- determina sindacale n° 6 del 08 Marzo 2002, il Sindaco diversifica le aliquote ICI per l’anno 2002;
- determina sindacale n° 9 del 25 Febbraio 2003, il Sindaco diversifica le aliquote ICI per l’anno 2003;
- determina sindacale n° 23 del 25 Marzo 2004, il Sindaco diversifica le aliquote ICI per l’anno 2004;
Viste le norme vigenti in materia;
Visto
- il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Sugli Immobili;
- Il regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il D. L. n° 80 del 29/03/2004;
- l’ordinamento degli Enti Locali;
DISPONE
Tenuto conto di quanto stabilito dal comma 53, art. 3 della Legge finanziaria n° 662 del 23 Dicembre 1996 che sostituisce l’art. 6 del D. Lgs. n° 504/92:
1) di stabilire per l’anno 2005 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 4% , limitatamente per le unità immobiliari oggetto di interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, come previsto dall’art. 1, comma 5 della Legge n° 449 del 27 Dicembre 1997;
2) di stabilire per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili al 5,25% (5 e venticinque per mille),:
a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel Comune di Taormina;
b) unità immobiliari di cui all’art. 3, comma 56 della Legge Finanziaria n° 662 del 23 Dicembre 1996;
c) unità immobiliari, di proprietà od in usufrutto a contribuenti residenti, date in uso dai genitori ai figli o viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel Comune di Taormina, alle seguenti condizioni:
I) che gli stessi abbiano percepito un reddito complessivo familiare ai fini IRPEF non superiore a Euro 12.911,42 (Euro dodicimilanovecentoundici/42), dichiarati per l’anno d’imposta precedente;
II) che gli stessi non posseggano altri immobili, né usufruiscano di immobili di proprietà del coniuge, nel territorio del Comune di Taormina o nei comuni limitrofi;
III) che gli interessati presentino apposita richiesta presso l’ufficio tributi del Comune di Taormina entro e non oltre il 30 Aprile 2005, e comprovino che sono nelle condizioni predette;
d) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/02 (Alberghi) di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel Comune di Taormina;
e) unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D. Lgs. 504/92, come modificato dal comma 55 dell’art. 3 della Legge Finanziaria n° 662 del 23 Dicembre 1996;
3) di stabilire per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 6,00% (sei per mille), per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A10 – B – C01 e D, non previste nel precedente punto d), di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel Comune di Taormina;
4) di stabilire per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 7,00% (sette per mille) :
a) per le rimanenti categorie di immobili, non rientranti nelle precedenti tipologie previste nei punti 1, 2, 3, sempre di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel Comune di Taormina;
b) di stabilire per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta Comunale sugli Immobili al 7,00% (7 per mille) per le seconde abitazioni, non locate, di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel Comune di Taormina con esclusione degli immobili di cui al punto 2, lettera c);
c) di stabilire per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili al 7,00% (7,00 per mille), per le tutte le categorie di immobili di proprietà o in usufrutto a contribuenti non residenti nel Comune di Taormina.
I L S I N D A C O
(Dot. A. Turiano)
Ogetto: Adeguamento aliquote differenziate I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) per l’anno 2005.
Ai sensi dell’art. 1 lett i), della L.R. 11.12.1991 N° 48 che recepisce nella Regione Siciliana l’art. 53 della Legge n° 142/90, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime:
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO ENTRATE COMUNALI
data 14/03/05 __________________
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 1, lett. i), della L.R. 11.12.1991 n° 48, che recepisce nella Regione Siciliana l’art. 53 della Legge n° 142/90, in ordine alla regolarità contabile, si esprime:
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(F. Intelisano)
data 14/03/05 _____________________
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Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio,
A T T E S T A
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio del Comune il giorno festivo di 20/03/2005, come da attestazione del Messo reg. n° 343
Taormina li, 03 MAGGIO 2005
IL SEGRETARIO GENERALE
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