COMUNE  di  CERAMI

Provincia di Enna

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     Il Consiglio Comunale del Comune di Cerami (Provincia di Enna), in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2011, in data 6 aprile 2011, ha adottato le seguenti determinazioni:

 

(Omissis) 

1. Confermare per l’anno 2011, in attuazione dell’art. 77, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili,  istituita con Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni,  nelle seguenti  misure:     

a)  5,50 per mille (aliquota ordinaria)  per i fabbricati, aree edificabili posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale;

b)  4,75 per mille (aliquota ridotta) per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali  A1, A8 e A9 e pertinenze ammesse, una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi  persone fisiche residenti nel Comune;

c)  4,75 per mille (aliquota ridotta) per le unità immobiliari a qualunque categoria catastale appartenente,    e pertinenze ammesse,  concesse  in  locazione  a  titolo di abitazione  principale alle condizioni  definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 a condizione che il contribuente esibisca,  entro il 20 dicembre 2010 copia conforme del contratto di locazione regolarmente registrato.

 

2. Confermare limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali  A1, A8 e A9,  in  €. 103,29 annui il limite della detrazione dell’imposta dovuta per  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall’articolo 8, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo modificato dall’art. 3, comma 55 della Legge 662 del 1996.

La detrazione d’imposta è unica, per cui il suo ammontare, se non trova totale capienza   nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuizione dell’imposta dovuta per le pertinenze ammesse dell’abitazione principale medesima,  appartenente al  titolare di questa.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione stessa.

 

3. Dare atto che è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3 del più volte citato decreto n. 504/1992.

 

4. Dare atto, altresì, che i versamenti possono non essere eseguiti quando l’imposta risulta inferiore ad €. 2,50.

 

6. Stabilire, per l’anno 2011, la misura degli interessi al tasso di interesse legale.

 

7. Notificare,a cura del Segretario Comunale e ad esecutività avvenuta, al Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per i provvedimenti di competenza, copia della deliberazione approvativa della presente proposta.

 

8. Dare mandato  al  Funzionario Responsabile dell’I.C.I. per gli adempimenti relativi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera di  approvazione della presente proposta secondo le modalità di pubblicazione  indicate  dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Circolare n. 3 de 16 aprile 2003.

 

(Omissis)