COMUNE  di  CERAMI

Provincia di Enna

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     Il Consiglio Comunale del Comune di Cerami (provincia di Enna), in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2010, in data 12 aprile 2010, ha adottato le seguenti determinazioni:

 

(Omissis) 

1. Stabilire, per l’anno 2010, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili,  istituita con Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni,  nella misura del :     

a)  5,50 per mille (aliquota ordinaria)  per i fabbricati, aree edificabili posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale;

b)    4,75 per mille (aliquota ridotta)  per  le  unità  immobiliari  appartenenti alle categorie           

 catastali  A1, A8 e A9 e pertinenze ammesse, direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche  

 residenti nel Comune;

c) 4,75 per mille (aliquota ridotta) per le unità immobiliari a qualunque categoria catastale appartenente, e pertinenze ammes-se, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della leg-

   ge n.  431/1998 a condizione che il contribuente esibisca, entro il 20 dicembre 2010 copia conforme del contratto di locazione regolarmente registrato.

 

2. Confermare limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali  A1, A8 e A9,  in  €. 103,29 annui il limite della detrazione dell’imposta dovuta per  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall’articolo 8, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo modificato dall’art. 3, comma 55 della Legge 662 del 1996.

La detrazione d’imposta è unica, per cui il suo ammontare, se non trova totale capienza   nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuizione dell’imposta dovuta per la pertinenza dell’abitazione principale medesima,  appartenente al  titolare di questa.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione stessa.

 

3. Dare atto che è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3 del più volte citato decreto n. 504/1992.

 

4. Di stimare in €. 140.998,02 il gettito complessivo (ivi compreso il trasferimento compensativo, a carico dello Stato, spettante a     

   ciascun Ente, a fronte della diminuizione del gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante dall’applicazione dell’art.1,

   commi 1,  2  e  3, del D.L. 93/2008  riguardante l’esclusione dall’ICI dell’unità immobiliare adibita ad  abitazione  principale  del

   soggetto passivo)  dell’imposta  Comunale sugli Immobili  per  l’anno  2010 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra

   determinate.

 

5. Dare atto, altresì, che i versamenti possono non essere eseguiti quando l’imposta risulta inferiore ad €. 2,50.

 

6. Stabilire, per l’anno 2010, la misura degli interessi al tasso di interesse legale.

 

7. Notificare,a cura del Segretario Comunale e ad esecutività avvenuta, al Funzionario Responsabile dell’I.C.I.,  per i provvedimen-

    ti di competenza,  copia della deliberazione approvativa della presente proposta.

 

8. Dare mandato al  Funzionario Responsabile dell’I.C.I.  per  gli  adempimenti  relativi  alla  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

   della delibera di  approvazione della presente proposta secondo  le  modalità  di  pubblicazione  indicate  dal  Ministero dell'Econo-

   mia  e  delle  Finanze, con Circolare n. 3 de 16 aprile 2003.

 

(Omissis)