COMUNE  di  CERAMI

Provincia di Enna

-:- 

    

     Il Consiglio Comunale del Comune di Cerami (provincia di Enna), in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2009, in data 26 marzo 2009, ha adottato le seguenti  determinazioni:

 

(Omissis)

1. Stabilire, per l’anno 2009, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili,  istituita con Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni,  nella misura del :     

 

a)  5,50 per mille (aliquota ordinaria) per i fabbricati, aree edificabili posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale;

b)  4,75 per mille (aliquota ridotta) per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e pertinenze ammesse, direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune;

c)  4,75 per mille (aliquota ridotta) per le unità immobiliari a qualunque categoria catastale appartenente, e  pertinenze ammesse, concesse  in  locazione  a  titolo di

    abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2, comma 3, della Legge n. 431/1998 a condizione che il contribuente esibisca, entro il 20 dicembre 2009 una copia conforme del contratto di locazione regolarmente registrato.

  

2.   Stabilire, inoltre, che per le fattispecie di cui alle lett.“b” e “c” dell’articolo precedente, è applicata la detrazione prevista per l’abitazione principale, con la precisazione che agli effetti dell’applicazione dell’aliquota ridotta, in materia d’imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell’abitazione principale n. 1 (una) pertinenza, ancorché questa risulti distintamente iscritta  in catasto (si considerano parti integranti dell’abitazione principale gli immobili classificati nelle categorie C/2 e C/6, destinate ed  effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità  immobiliari adibite ad abitazione principale.

    

3. Confermare in €. 103,29 annui il limite della detrazione dell’imposta dovuta per  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall’articolo 8, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo modificato dall’art. 3, comma 55 della Legge 662 del 1996.

La detrazione d’imposta è unica, per cui il suo ammontare, se non trova totale capienza   nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuizione dell’imposta dovuta per la pertinenza dell’abitazione principale medesima,  appartenente al  titolare di questa.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione stessa.

 

4. Dare atto che è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3 del più volte citato decreto n. 504/1992.

 

5. Stabilire, per l’anno 2009, la misura degli interessi al tasso di interesse legale.

 

6. Notificare, a cura del Segretario Comunale e ad esecutività avvenuta, al Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per i provvedimenti di competenza,  copia della deliberazione approvativa della presente proposta.

 

7. Dare mandato al Funzionario Responsabile dell’I.C.I. per gli adempimenti relativi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  della delibera di approvazione della presente proposta secondo le modalità di pubblicazione  indicate dal Ministero dell'Economia delle Finanze, con Circolare n. 3 de 16 aprile 2003.

 

(Omissis)