COMUNE di CERAMI
Provincia di Enna
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Il Consiglio Comunale del Comune di Cerami (provincia di Enna), in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2008, in data 27 marzo 2008, ha adottato le seguenti determinazioni:
(Omissis)
1. Stabilire, per l’anno 2008, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immo-bili, istituita con D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, nella misura del :
a) 5,50 per mille (aliquota ordinaria) per i fabbricati, aree edificabili posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale;
b) 4,75 per mille (aliquota ridotta) per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune;
c) 4,75 per mille (aliquota ridotta) per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado a condizione che le utilizzino come abitazione principale;
d) 4,75 per mille (aliquota ridotta) per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, concesse in uso gratuito agli affini entro il primo grado a condizione che le utilizzino come abitazione principale;
e) 4,75 per mille (aliquota ridotta) per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, concesse in uso gratuito al coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che le utilizzino come abitazione principale;
f) 4,75 per mille (aliquota ridotta) per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, del soggetto passivo interessato da provvedimento di separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio che risultino assegnate ad altro coniuge, a condizione che lo stesso soggetto passivo non risulti titolare nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale di diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile adibito ad abitazione;
g) 4,75 per mille (aliquota ridotta) per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, co. 3, della legge n. 431/1998 a condizione che il contribuente esibisca, entro il 20 dicembre 2007 una copia conforme del contratto di locazione regolarmente registrato.
h) 4,75 per mille (aliquota ridotta) per le unità immobiliari, possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani che non risiedono nello Stato, a condizione che le stesse non siano concesse in locazione.
i) 4,75 per mille (aliquota ridotta) per le unità immobiliari, possedute da disabili e/o anziani domiciliati, in via permanente, in istituto di ricovero o sanitario, purché non concesse in locazione.
2. Stabilire, inoltre, che per le fattispecie di cui all’articolo precedente, è altresì applicata la detrazione prevista per l’abitazione principale, con la precisazione che agli effetti dell’applica-zione dell’aliquota ridotta, in materia d’imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell’abitazione principale n.1 pertinenza, ancorché questa risulti distintamente iscritta in catasto.
Si considerano parti integranti dell’abitazione principale gli immobili classificati nelle categorie C/2 e C/6, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
3. Mantenere in €. 103,29 annui il limite della detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall’art. 8, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 30.12.992, n. 504, nel testo modificato dall’art. 3, comma 55 della Legge 662 del 1996.
La detrazione d’imposta è unica, per cui il suo ammontare se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza della abitazione principale medesima, appartenente al titolare di questa.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione stessa.
4. Dare atto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Dare atto, altresì, che l’ulteriore detrazione, di cui al punto precedente, si applica a tutte le abitazioni, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
6. Stabilire, per l’anno 2008, la misura degli interessi al tasso di interesse legale.
(Omissis)