Deliberazione di G.M. n. 164 del 30 ottobre 2006
Oggetto: aliquota I.C.I. per l’anno 2007.-
L A G I U N T A M U N I C I P A L E
Vista la propria Deliberazione n. 118 del 5 ottobre 2005 con la quale veniva stabilita, per l’anno
2006, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille;
Vista altresì la propria Deliberazione n. 87 del 30 maggio 2006 con la quale si determinava, alle
condizioni ivi previste, in € 200,23 (€ duecento/23) la maggiore detrazione di imposta ai fini dell'I.C.I.
per la medesima annualità a favore dei soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale
individuati con Deliberazione consiliare n. 21/06;
Visto l'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. che, al comma 1,
testualmente prescrive “
L’aliquota d'imposta è annualmente stabilita dalla giunta municipale conpropria deliberazione, adottata entro il termine ultimo fissato dalle norme statali per l'approvazione
del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
”;Vista la Decisione del Consiglio di Stato, n. 4117/03 Reg. Dec., del 20 maggio 2003;
Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16 aprile 2003;
Visto l'art. 3, comma 2, della L. 241/90, contenente norme in materia di procedimento
amministrativo, recepita nella Regione Siciliana con la L.R n. 10/91;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi espressi palesemente;
D E L I B E R A
1. L’aliquota I.C.I., per l’anno 2007, è stabilita nella misura del 5,5 per mille.
2. L'importo della detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è
altresì confermata, per la medesima annualità, nella misura di Euro 103,29 (€ centotre/29). Tale
importo è elevato ad € 200,23 (€ duecento/23), a favore della seguente categoria di soggetti in
situazione di particolare disagio economico-sociale, individuata dal Consiglio Comunale con la
Deliberazione n. 21 del 17 maggio 2006, esecutiva, adottata ai sensi dell'art. 4, c. 4, del vigente
regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., alle condizioni e con le modalità di fruizione
enunciate nel precitato atto consiliare di indirizzo, anch'esse come appresso:
“Contribuenti per i quali siano soddisfatti contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
1. contribuenti o soggetti facenti parte del nucleo familiare riconosciuti portatori di handicap al
100% con o senza diritto all'indennità di accompagnamento nonchè riconosciuti beneficiari ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e smi;
2. reddito I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore ad € 9.100,00;
3. la detrazione di imposta spetta per la sola abitazione principale ed in ogni caso la stessa non
può superare l'imposta dovuta per la medesima unità immobiliare;
4. il contribuente o soggetto facente parte del nucleo familiare di cui al punto 1), per poter
usufruire dei benefici deve presentare al Comune, entro la data del 1° versamento dell'I.C.I.
per l'anno di competenza, certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento
dei requisiti di cui al punto 1).”
3. Di dare atto che la presente deliberazione, in quanto mero atto di indirizzo politico, non necessita
di alcun parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/00.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 1,
comma 1, let. s), nn. 1) e 2), del D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, e con le modalità previste dalla
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16 aprile 2003.
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