Comune di Regalbuto
Provincia di Enna
Settore tributi
Tel. 0935911306 * Tel. 0935911314 * Tel. 0935911315 * Tel. 0935911316
Estratto della Deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 5 ottobre 2005 concernente “aliquota I.C.I. per l’anno 2006”:
LA GIUNTA MUNICIPALE
omissis
DELIBERA
L’aliquota I.C.I., per l’anno 2006, è stabilita nella misura del 5,5 per mille.
L'importo della detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è altresì confermata, per la medesima annualità, nella misura di € 103,29.
omissis
Estratto della Deliberazione di Giunta Municipale n. 87 del 30 maggio 2006 concernente “determinazione della maggiore detrazione di imposta ai fini dell'I.C.I. per l'anno 2006 a favore di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale individuati con Deliberazione consiliare n. 21/06.”:
LA GIUNTA MUNICIPALE
omissis
DELIBERA
Fermo quanto già previsto con la propria Deliberazione n. 118 del 5 ottobre 2005 in materia di aliquota e detrazione di imposta per l'anno 2006, di elevare ad € 200,23 (€ duecento/23) per i motivi in narrativa e parimenti a valere per l'annualità corrente, l'importo della detrazione di imposta spettante ai fini dell'I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a favore della seguente categoria di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuata dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 21 del 17 maggio 2006, esecutiva, adottata ai sensi dell'art. 4, c. 4, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., alle condizioni e con le modalità di fruizione enunciate nel precitato Atto consiliare di indirizzo, anch'esse come appresso:
“Contribuenti per i quali siano soddisfatti contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
1. contribuenti o soggetti facenti parte del nucleo familiare riconosciuti portatori di handicap al 100% con o senza diritto all'indennità di accompagnamento nonchè riconosciuti beneficiari ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e smi;
2. reddito I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore ad € 9.100,00;
3. la detrazione di imposta spetta per la sola abitazione principale ed in ogni caso la stessa non può superare l'imposta dovuta per la medesima unità immobiliare;
4. il contribuente o soggetto facente parte del nucleo familiare di cui al punto 1), per poter usufruire dei benefici deve presentare al Comune, entro la data del 1° versamento dell'I.C.I. per l'anno di competenza, certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui al punto 1).”
omissis