CITTA’ DI PIAZZA ARMERINA  

 

 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L’ANNO 2005

 

 

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 28/02/05

 

 

 

IL SINDACO

 

 

Premesso

 

·        Che l’ICI – Imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. Dicembre 1992, n. 504, e dallo stesso disciplinato, con  le modifiche ed integrazioni , introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

·        Che il termine per deliberare le  tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

·        Che  ai sensi dell’art. 13 della L.R. 7/92, integrato dall’art. 41 della L.R. 26/93 è competenza del Sindaco adottare i provvedimenti di variazioni tariffarie poiché spetta al Sindaco la competenza generale di carattere residuale qualora la legge  regionale o lo statuto non attribuiscano specificatamente la competenza ad altro organo del Comune;

·        Che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili può essere fissata tra il 4 ed il 7 per mille. In compenso gli Enti Locali possono stabilire aliquote differenziate a seconda del tipo di immobile: abitazione principale, seconda casa, casa sfitta, negozi, terreni, in virtù della legge 662/96 art. 53;

·        Che l’art 4 comma 1 del D.L. 8 Agosto 1996, n. 437, attribuisce all’ente Locale la facoltà di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

·        Che in virtù dell’art. 8 comma 3 del D.lgs.504/92, a decorrere dall’anno di imposta 1997, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l’importo di  € 103,29 di cui al comma 2 del predetto articolo, può essere elevato fino a € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, ai sensi dell’art. 3 comma 55 della legge n. 662/96 e che detta facoltà  può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate dal competente organo Comunale.

·        Che in virtù della succitata normativa viene  riconosciuta una detrazione di imposta di € 154,94 a favore delle persone che abbiano una invalidità minima del  75% o dei portatori di handicap gravi, siano essi direttamente proprietari o familiari appartenenti al medesimo nucleo familiare;

 Ritenuto di dover stabilire per l’anno 2005 le aliquote ICI seguenti:

a)      aliquota del 5 per mille per l’abitazione principale e relativa pertinenza (C/2-C/6) in numero non superiore ad una, quest’ultima anche quando iscritta distintamente in catasto, sempre che sussista rapporto pertinenziale con l’abitazione principale, intestata allo stesso proprietario;

b)      aliquota del 6,50 per mille per tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili) posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale;

c)       che dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

d)      che dall’imposta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratti € 154,94, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, relativamente a quelle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

e)      che il riconoscimento dell’agevolazione di cui alla precedente lettera d) è subordinato alle seguenti condizioni:

1. che l’invalidità sia almeno del 75% (debitamente documentata) o si sia in presenza di portatori di handicap gravi, siano essi direttamente proprietari o familiari appartenenti al medesimo nucleo.

2.      che siano proprietari di una sola unità immobiliare, in tutto il territorio nazionale, adibita ad abitazione principale con eventuale pertinenza (C/2-C/6), in numero non superiore ad una, quest’ultima anche quando iscritta distintamente in catasto, sempre che sussista rapporto pertinenziale con l’abitazione principale.

3.      che il reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superi l’importo di € 19.625,37,  riferito all’anno 2003, nel caso di un numero massimo di 5 componenti;

4. Il limite reddituale di cui al precedente punto sarà aumentato di € 500,00 per ogni altro componente il nucleo familiare.

 

 

DETERMINA

 

 

1) Di approvare le aliquote ICI con effetto dal 1° Gennaio 2005 come segue:

 

a)      Aliquota del 5 per mille da applicare all’abitazione principale e relativa pertinenza (C/2-C/6), in numero non superiore ad una, quest’ultima anche quando iscritta distintamente in catasto, sempre che sussista rapporto pertinenziale con l’abitazione principale, intestata allo stesso proprietario;

b)      Aliquota del 6,50 per mille per tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili) posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale;

c)      Di stabilire che dall’imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratti fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

d)      Di stabilire che dall’imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratti fino a concorrenza del suo ammontare, € 154,29, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, relativamente a quelle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

e)      Che il riconoscimento dell’agevolazione di cui alla precedente lettera d) è subordinato alle seguenti condizioni:

1. che l’invalidità sia almeno del 75% (debitamente documentata) o si sia in presenza di portatori di handicap, siano essi direttamente proprietari o familiari appartenenti al medesimo nucleo;

2.che siano proprietari di una sola unità immobiliare, in tutto il territorio nazionale, adibita ad abitazione principale con eventuale pertinenza (C/2-C/6), in numero non superiore ad una, quest’ultima anche quando iscritta distintamente in catasto sempre che sussista rapporto pertinenziale con l’abitazione principale;

3.      che il reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superi l’importo di € 19.625,37, riferito all’anno 2003, nel caso di un numero massimo di 5 componenti;

4.      Il limite reddittuale di cui al precedente punto sarà aumentato di € 500,00 per ogni altro componente il nucleo familiare.

2) Di dare atto che:

nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della riduzione o detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune;

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla gazzetta Ufficiale e comunicato al Concessionario per la riscossione;

copia del presente provvedimento sarà allegato al bilancio di previsione del corrente esercizio 2004 ai sensi dell’art.  172 del D.lgs. 267/00. 

 

                                                                                         IL SINDACO

                                                                    Dott. Maurizio Prestifilippo