Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 19 maggio 2008.
Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2008
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SOTTOPONE
IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO ISTRUTTORIO
Visto l’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento mentre, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, che dispone il differimento dei termini per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2008 al 31.03.2008;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2008, che dispone il differimento dei termini per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2008 al 31.05.2008;
Rilevato che l’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), novellando la previgente disciplina in tema di adozione delle aliquote I.C.I., ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza alla determinazione delle stesse;
Visto l’art. 1 c. 5 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che, novellando l’articolo 8 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, recita: “Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5". L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
Considerato che con la disposizione sopra citata si introduce un’ulteriore detrazione I.C.I., che si aggiunge a quella esistente, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, garantendo che il mancato gettito derivante dall’applicazione della maggiore detrazione è rimborsata, con oneri a carico dello Stato, ai singoli comuni;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. Leggi Ordinamento degli Enti Locali);
Considerato che al fine di garantire gli equilibri di un bilancio 2008 congruo e attendibile, come, peraltro, sollecitato anche dagli organi ispettivi del Mef, con refluenze per maggiore gettito diretto e indiretto dell’ICI negli anni successivi, si rende necessario intervenire su aliquote e detrazioni di legge, come segue:
ALIQUOTA DIFFERENZIATA 6,50 per mille (integrata dell’1‰ rispetto all’aliquota preesistente):
1. Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza, iscritta in catasto anche distintamente, purché sussista rapporto pertinenziale con l’abitazione principale intestata allo stesso proprietario;
2. Per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2, co. 3 della Legge n° 431/1998 a condizione che il contribuente esibisca entro il 20/12/2008 una copia conforme del contratto di locazione regolarmente registrato;
3. Per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili limitatamente al periodo dell’anno compreso tra la data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, alla data in cui sono comunque utilizzati.
DETRAZIONE
· Mantenere l’importo della detrazione per abitazione principale ai sensi dell’art. 8, co. 3 del D.Lgs. 504/1992 in euro 103,29;
· Tale detrazione è concessa alle medesime condizioni anche:
a) Al disabile e/o anziano domiciliato, in via permanente, in istituto di ricovero o sanitario, la cui unica abitazione risulti sfitta oppure sia occupata dal proprio nucleo familiare;
b) Al cittadino italiano residente all’estero la cui unica abitazione risulti a disposizione oppure occupata dal suo nucleo familiare o da parenti e/o affini di primo grado;
c) Al proprietario dell’abitazione, oppure al titolare di diritto reale, obbligato dalla legge a risiedere in altro Comune per ragioni di lavoro e/o servizio, la cui abitazione risulti occupata, quale abitazione principale, dal nucleo familiare del soggetto passivo d’imposta;
d) Alla cooperativa edilizia, a proprietà indivisa, per l’alloggio assegnato al socio che lo utilizza come abitazione principale;
e) Agli assegnatari di alloggi I.A.C.P. concessi in locazione con diritto di riscatto;
Si sottopone il presente documento per le conseguenti determinazioni del Consiglio comunale.
Il DIRIGENTE
(Rag. Carmelo Pricoco)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Visto il documento istruttorio che precede ed acquisiti i pareri di legge, sottopone al Consiglio il seguente atto deliberativo
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminato il documento istruttorio, che assieme a motivazioni del presente atto;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità Tecnico-amministrativa e contabile;
D E L I B E R A
Per le motivazioni esposte in premessa e nel documento istruttorio, che qui si intendono ripetute e trascritte, determinare aliquote e detrazioni ICI, a decorrere dal 1° gennaio 2008, come segue:
ALIQUOTA DIFFERENZIATA 6,50 per mille (integrata dell’1‰ rispetto all’aliquota preesistente):
1. Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza, iscritta in catasto anche distintamente, purché sussista rapporto pertinenziale con l’abitazione principale intestata allo stesso proprietario;
2. Per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2, co. 3 della Legge n° 431/1998 a condizione che il contribuente esibisca entro il 20/12/2008 una copia conforme del contratto di locazione regolarmente registrato;
3. Per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili limitatamente al periodo dell’anno compreso tra la data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, alla data in cui sono comunque utilizzati.
DETRAZIONE
· Mantenere l’importo della detrazione per abitazione principale ai sensi dell’art. 8, co. 3 del D.Lgs. 504/1992 in euro 103,29;
· Tale detrazione è concessa alle medesime condizioni anche:
a) Al disabile e/o anziano domiciliato, in via permanente, in istituto di ricovero o sanitario, la cui unica abitazione risulti sfitta oppure sia occupata dal proprio nucleo familiare;
b) Al cittadino italiano residente all’estero la cui unica abitazione risulti a disposizione oppure occupata dal suo nucleo familiare o da parenti e/o affini di primo grado;
c) Al proprietario dell’abitazione, oppure al titolare di diritto reale, obbligato dalla legge a risiedere in altro Comune per ragioni di lavoro e/o servizio, la cui abitazione risulti occupata, quale abitazione principale, dal nucleo familiare del soggetto passivo d’imposta;
d) Alla cooperativa edilizia, a proprietà indivisa, per l’alloggio assegnato al socio che lo utilizza come abitazione principale;
e) Agli assegnatari di alloggi I.A.C.P. concessi in locazione con diritto di riscatto;