1)      Di stabilire per l’anno d’ imposta 2007 le aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili nella seguente misura:

 

A)    ALIQUOTA ORDINARIA nella misura del   sette  per mille:

 

B)    ALIQUOTA DIVERSIFICATA nella misura del  quattro  per mille:

per i terreni agricoli;

 

C)    ALIQUOTA DIVERSIFICATA nella misura del  cinque  per mille:

per le aree fabbricabili sottoposte a vincolo per opere pubbliche ovvero destinate ad edilizia popolare sovvenzionata o convenzionata;

 

D)    ALIQUOTA RIDOTTA nella misura del  cinque e settantacinque  per mille:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune. Riduzione d’ imposta del 20% per i soggetti passivi non autosufficienti o  aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione, riconosciuti tali e certificati dalle competenti ASL alla data dell’ 1/1/2006, a condizione di essere possessori solo dell’unità immobiliare per la quale viene richiesta la riduzione d’imposta, oltre l’eventuale pertinenza, aventi per l’anno 2005 un reddito imponibile ( escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione, della pertinenza ed eventuale indennità di accompagnamento) riferito al nucleo familiare non superiore al minimo INPS applicato dal gennaio 2005 incrementato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare con la modalità di cui alla tabella 2 del D. Lgs. 31/07/1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

E)     ALIQUOTA RIDOTTA nella misura del  quattro  per mille:

relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività, la costruzione e l’alienazione di immobili, nei termini e modalità  previsti dal comma 1° art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992.-

 

2)      di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge n. 662  del 23/12/1996.