Comune di Giarre

Prov. di Catania

Servizio I. C. I.

 

 

OGGETTO: I.C.I. – Determinazione aliquote anno d’imposta 2005.

 

 

 

DETERMINAZIONE     N.38 DEL 01/03/2005

 

 

 

IL SINDACO

 

Vista la Determinazione Sindacale n. 88 del 07/05/2004 con la quale venivano approvate le aliquote I.C.I. per l’anno d’imposta 2004;

Visto l’art. 16 comma 5 della Legge n. 328 dell’ 08/11/2000;

Visti gli artt. 6 e 8 del D. Lgs. 504/92, così come modificati dai commi 53 e 55 dell’art. 3 della Legge n. 662 del 23/12/1996;

 

 

DETERMINA

 

 

1)      per l’anno d’ imposta 2005 applicare le seguenti aliquote:

 

A)    ALIQUOTA ORDINARIA nella misura del sette per mille:

 

B)    ALIQUOTA DIVERSIFICATA nella misura del quattro per mille:

per i terreni agricoli;

 

C)    ALIQUOTA DIVERSIFICATA nella misura del cinque per mille:

per le aree fabbricabili sottoposte a vincolo per opere pubbliche ovvero destinate ad edilizia popolare sovvenzionata o convenzionata;

 

D)    ALIQUOTA RIDOTTA nella misura del cinque e settantacinque per mille:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune. Riduzione d’ imposta del 20% per i soggetti passivi non autosufficienti o  aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione, riconosciuti tali e certificati dalle competenti ASL alla data dell’ 1/1/2005, a condizione di essere possessori solo dell’unità immobiliare per la quale viene richiesta la riduzione d’imposta, oltre l’eventuale pertinenza, aventi per l’anno 2004 un reddito imponibile ( escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione, della pertinenza ed eventuale indennità di accompagnamento) riferito al nucleo familiare non superiore al minimo INPS applicato dal gennaio 2004 incrementato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare con la modalità di cui alla tabella 2 del D. Lgs. 31/07/1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

E)     ALIQUOTA RIDOTTA nella misura del quattro per mille:

relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

 

2)      di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge n. 662  del 23/12/1996.

 

3)      Dare atto che la presente determina dovrà essere pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 58 comma 4 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997.

 

 

 

IL SINDACO

                                                                                                f.to Concetta Sodano