PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

  1. Approvare per l’anno 2009 le aliquote I.C.I. e le relative riduzioni e detrazioni d’imposta, come di seguito indicate:

ALIQUOTE ANNO 2009

  1. Aliquota ordinaria 7 per mille;

  2. Aliquota del 5 per mille per "ABITAZIONE PRINCIPALE" e relative pertinenze;

  3. Aliquota del 7 per mille per le "ABITAZIONI NON LOCATE";

  4. Aliquota del 5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese per un periodo non superiore ad un anno;

  5. Aliquota 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni;

  6. Aliquota 7 per mille per aree fabbricabili;

 

DETRAZIONI

Per i possessori di proprietà immobiliare e relative pertinenze, adibita a propria abitazione principale. Tale detrazione va rapportata, in ogni caso, al periodo dell’anno durante il quale l’immobile presenta tale destinazione e fino alla concorrenza del suo ammontare.

  1. Per i possessori di un’unica proprietà immobiliare su tutto il territorio nazionale ed adibita a propria abitazione principale nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 104 del 05/02/92 o soggetti con attestato di invalidità civile di almeno il 90%, risultanti da certificazione rilasciata dall’ U.S.L.

  2. Per i pensionati con coniuge, il cui reddito familiare complessivo imponibile riferito all’anno precedente, rilevabile dai modelli CUD, 730 o UNICO, non sia superiore ad €. 12.500,00.

Per ottenere tale detrazione il contribuente deve presentare ai servizi tributari del Comune, brevi mani o a mezzo del servizio postale, apposita istanza in carta semplice entro il termine perentorio del 31/10/2009, allegando apposita documentazione dalla quale si evince il possesso dei requisiti previsti ai punti a) e b).

Per i pensionati, possessori di un’unica proprietà immobiliare su tutto il territorio nazionale ed adibita ad abitazione principale, con reddito imponibile individuale, riferito all’anno precedente e rilevabile dai Modelli CUD, 730 o UNICO, non superiore ad €. 7.230,40.

I contribuenti che rientrano nelle tipologie indicate, potranno tenere conto della detrazione d’imposta già nella fase di pagamento della rata di acconto scadente il 16/06/2009. L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato ed in mancanza dei requisiti richiesti, verrà applicata la detrazione prevista per l’abitazione principale pari a €. 129,11 e si provvederà al recupero della differenza mediante notifica di avviso di accertamento per parziale e/o omesso versamento delle somme dovute.

  1. Di assimilare all’abitazione principale:

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